Ufficio del giudice conciliatore

La figura del giudice conciliatore venne istituita con il regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626 sull’ordinamento giudiziario del Regno d’Italia che prevedeva l’istituzione presso ogni comune di un conciliatore di nomina regia. Il giudice, assistito dal segretario comunale in veste di cancelliere, avrebbe dovuto comporre, su richiesta delle parti, le controversie minori ed eventualmente giudicare delle medesime.
In seguito alla legge 16 giugno 1892, n. 261 veniva regolato il funzionamento di un vero e proprio ufficio di conciliazione, retto da un giudice elettivo competente in materia di “azioni personali, civili e commerciali” fino a 100 lire di valore, di “danni dati” fino alla stessa somma e di locazioni di immobili.
Il giudice, secondo il regolamento di applicazione della medesima legge, portato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728 veniva scelto dal presidente del Tribunale competente all’interno di un’apposita lista degli eleggibili compilata dalla Giunta comunale e proposta dal procuratore regio (cfr. Antoniella 1979, pp. 88 – 89).
Caratteristica particolare del giudice conciliatore, a differenza di altri magistrati effettivi e onorari, era la sua competenza municipale.
In sede non contenziosa la conciliazione operava tramite il magistrato popolare o giudice conciliatore come sostitutivo del processo civile e trovava luogo prima che la causa fosse instaurata e in luogo di essa. In sede contenziosa la conciliazione poneva termine alla lite e operava come modo di estinzione del processo civile.
Accanto alla figura del giudice conciliatore, la legge del 1892 prevedeva la presenza di un vice-conciliatore e di un messo.
L’art. 91/d del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 annoverava tra le spese obbligatorie dei comuni quelle per l’Ufficio del giudice conciliatore (prevedendo, quindi, a carico dell’ente le spese per i locali, i mobili, gli stampati nonché i compensi al messo).
Con il regio decreto 21 aprile 1927, n. 545 venne prevista “l’istituzione di commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi”.
Il funzionamento degli uffici di conciliazione venne rivisto con la normativa del 1940 sul nuovo ordinamento degli uffici di conciliazione(ripresa poi dall’ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 e dalla legge 18 dicembre 1941, n. 1368).
Dopo l’istituzione della Repubblica italiana, nei comuni divisi in borgate, frazioni, quartieri, o anche ripartiti in circoscrizioni, potevano essere istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, uffici distinti di giudice conciliatore. Ogni ufficio era retto da un conciliatore e vi era addetto, di regola, un vice conciliatore; se era necessario potevano esservi addetti più vice conciliatori.
La figura e le competenze del giudice conciliatore sono state abolite dalla legge istitutiva del giudice di pace (magistrato onorario a cui venne affidata la rapida risoluzione di cause di minore entità, sia civili che penali). L’art. 44 di detta legge prevede infatti la soppressione dei preesistenti Uffici di conciliazione, di cui i giudici di pace assorbono le competenze; l’art. 49 garantisce l’efficacia delle disposizioni dell’art. 44 della legge a partire dal 1 maggio 1995. Di fatto questa legge venne applicata solo dal 1996, a seguito della riforma del sistema giudiziario approvata nel 1995.
- – - – - – - – - -
Bibliografia
Antoniella 1979 = A. Antoniella, L’archivio comunale postunitario. Contributo all’ordinamento degli archivi dei comuni, Firenze, Giunta regionale toscana e La Nuova Italia, 1979
- – - – - – - – - -
Fonti normative
-legge 16 giugno 1892, n. 261 (= l. 261/1892)
- regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728 (= r.d. 728/1892)
- legge 25 giugno 1940, n. 763 (= l. 763/1940)
- regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (= r.d. 12/1941)
- legge 18 dicembre 1941, n. 1368 (= l. 1368/1941)
- – - – - – - – - -
(Redazione a cura di Saverio Almini, 2006)

Soggetti produttori