Opera nazionale maternità e infanzia - ONMI
L’Opera nazionale maternità e infanzia fu istituita con la legge 10 dicembre 1925, n. 2277. Il regolamento di esecuzione alla legge n. 2277 fu approvato con regio decreto 15 aprile 1926, n. 718; modifiche alla legge n. 2277 furono portate con il regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1904.
La legge del 1925 pose tra gli scopi prioritari dell’ONMI la diffusione sia nelle famiglie che negli istituti “delle norme e dei metodi scientifici e d’igiene prenatale e infantile […] anche mediante l’istituzione di ambulatori per la sorveglianza e la cura delle donne gestanti specialmente in riguardo alla sifilide”, la lotta alla tubercolosi e la vigilanza su tutte le istituzioni pubbliche e private per l’assistenza e protezione della maternità e dell’infanzia.
La legge si proponeva esplicitamente di “provvedere alla protezione ed assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate, dei bambini, lattanti e divezzi fino al quinto anno di età, appartenenti a famiglie bisognose che non possono prestar loro tutte le necessarie cure per un razionale allevamento, dei fanciulli fisicamente o psichicamente anormali e dei minori materialmente o moralmente abbandonati”, oltre che di quelli traviati o delinquenti fino all’età di diciotto anni compiuti.
Altri scopi dell’ONMI erano incoraggiare il sorgere di scuole teorico-pratiche di puericultura; organizzare, in accordo con amministrazioni provinciali, consorzi antitubercolari provinciali, ufficiali sanitari e autorità scolastiche, l’opera di profilassi antitubercolare dell’infanzia; vigilare sull’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternità e dell’infanzia.
Le federazioni provinciali provvedevano all’esecuzione sul territorio di quanto ordinato dalla sede centrale dell’ONMI di Roma; dirigevano e coordinavano l’attività delle istituzioni di assistenza valendosi di propri ispettori e richiedendo, ove occorresse, l’opera di uffici pubblici e ispettori governativi. Il consiglio della federazione era composto da otto consiglieri e in esso veniva scelta una giunta esecutiva.
A livello locale erano istituiti i comitati comunali. Con la circolare esplicativa del 18 maggio 1926, le prefetture, in attesa della formale costituzione dei comitati comunali, indicarono che l’opera di costituzione e di promozione fosse assunta temporaneamente dai patroni delle locali congregazioni di carità. Nel 1927 in ogni comune l’attuazione dei compiti dell’ONMI fu delegata a un comitato di patronato composto dall’ufficiale sanitario del comune relativo, da un direttore didattico o da un maestro e da un sacerdote affiancati da patroni scelti dal consiglio direttivo della federazione provinciale tra le persone di “indiscussa probità e rettitudine e possibilmente esperte in materia di assistenza materna e infantile”; queste personalità dovevano essere selezionate in modo che ogni comitato di patronato fosse “possibilmente costituito, almeno per un terzo, di signore e signorine laiche e religiose e che di esso, oltre ai membri di diritto […], facciano parte […] un medico libero professionista, un magistrato ed un congruo numero di persone dell’uno o dell’altro sesso”. I patroni organizzavano l’assistenza alla maternità con ambulatori specializzati; esercitavano la vigilanza igienica, educativa e morale sui ragazzi minori di quattordici anni collocati presso nutrici, allevatori o istituti di assistenza e beneficenza; provvedevano al ricovero e all’educazione di fanciulli abbandonati; denunciavano all’autorità giudiziaria le violazioni della legge sul lavoro delle donne e dei minori.
All’istituzione dell’ONMI seguì la costituzione di organi sanitari e di assistenza materiale quali i consultori pediatrici e ostetrico-ginecologici, i consultori prematrimoniali e matrimoniali, i refettori materni e gli asili nido, i dispensari di dermatologia sociale e i centri medico-psicopedagogici.
Dopo due leggi correttive della normativa precedente (legge 23 giugno 1927, n. 1168 recante concessioni di esenzioni fiscali e tributarie all’ONMI, e legge 5 gennaio 1928, n. 239 relativa alla conversione in legge del r.d.l. 21 ottobre 1926, n. 1904), la nuova legge 13 aprile 1933, n. 298 riorganizzò l’intero ente nazionale secondo le direttive impartite direttamente da Mussolini.
La legge n. 298 del 13 aprile 1933 aggiornò e perfezionò quella del 1925, con l’obiettivo di un più stretto rapporto istituzionale tra le articolazioni territoriali e quelle centrali, imponendo un diretto collegamento tra l’ONMI e il Partito nazionale fascista. Erano membri di diritto del comitato comunale il podestà del comune, che assumeva la carica di presidente, la segretaria del Fascio femminile in qualità di vicepresidente; il segretario del Fascio o un suo delegato, un magistrato o il giudice conciliatore designato dal presidente del Tribunale, l’ufficiale sanitario, il presidente della congregazione di carità e un sacerdote di nomina prefettizia, ma “che avesse cura di anime”. Coadiuvavano il comitato i patroni e le patronesse, designati dal presidente del comitato della federazione provinciale in accordo con il presidente del comitato comunale e con gli organi locali del Partito nazionale fascista. A seguito di questa legge i comitati comunali ONMI furono indirizzati a confluire nell’Ente opere assistenziali (EOA). Con la legge n. 298 si accentuò in modo notevole il controllo del PNF e degli organi di partito a esso collegati sui comitati di patronato ONMI, trasformati in organizzazioni paragovernative volte a migliorare le condizioni igieniche, sanitarie e alimentari delle madri e dei bambini di condizioni modeste.
L’ONMI ha cessato di esistere con la legge 23 dicembre 1975, n. 698. Tale legge ha anticipato il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 sul trasferimento di poteri dallo stato alle regioni e la soppressione di enti tra i quali gli ECA e il loro passaggio ai comuni.
A decorrere dal 1 gennaio 1976 sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario e speciale le funzioni amministrative esercitate dall’ONMI previste dall’art. 4 punto 4 del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, nonché le funzioni di programmazione e d’indirizzo. Sono ugualmente trasferiti alle regioni i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l’assistenza e protezione della maternità e dell’infanzia. Tali funzioni di controllo erano previste dall’articolo 5 del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316, comprese le funzioni che tale articolo riservava alla tutela e alla vigilanza governativa a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841; nonché quelle derivanti dal R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e relativo regolamento di esecuzione.
Dopo la soppressione, restano attribuite allo stato e vengono esercitate dal ministero della sanità le funzioni di carattere internazionale già esercitate dall’ONMI, mentre le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali sono state attribuite ai comuni, che le esercitano in forma singola o associata, ai sensi dell’articolo 118, comma primo, della costituzione della repubblica.
Sempre dopo la soppressione, sono state attribuite alle province tutte le funzioni amministrative già esercitate dai comitati provinciali dell’ONMI, nonché una parte di quelle degli organi centrali.
Le regioni a statuto ordinario, nell’osservanza dei principi fondamentali stabiliti nella legge statale, disciplinano con legge regionale l’esercizio delle funzioni trasferite relativamente alla protezione e all’assistenza alla maternità e infanzia in rapporto ai servizi sanitari e assistenziali esistenti, coordinandole con l’assistenza all’infanzia di cui al r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798 convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838 e successive modificazioni e integrazioni.
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Fonti normative
- legge 17 luglio 1890, n. 6972 (= l. 6972/1890)
- regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 (= r.d. 2841/1923)
- legge 10 dicembre 1925, n. 2277 (= l. 2277/1925)
- regio decreto 15 aprile 1926, n. 718 (= r.d. 718/1926)
- regio decreto legge 21 ottobre 1926, n. 1904 (= r.d.l. 1904/1926)
- regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798 (= r.d.l. 798/1927)
- legge 23 giugno 1927, n. 1168 (= l. 1168/1927)
- legge 5 gennaio 1928, n. 239 (= l. 239/1928)
- legge 6 dicembre 1928, n. 2838 (= l. 2838/1928)
- legge 13 aprile 1933, n. 298 (= l. 298/1933)
- regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 (= r.d. 2316/1934)
- legge 23 dicembre 1975, n. 698 (= l. 698/1975)
- decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (= d.p.r. 616/1977)
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(Redazione a cura di Saverio Almini, 2006)
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