Pretura

Già nei decreti del 13 e 20 novembre 1859 le preture, denominate giudicature di polizia, sono considerate la struttura base dell’organizzazione giudiziaria del Regno sardo-piemontese e anche il regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626 le fa parti rilevanti dell’ordinamento giudiziario dello stato italiano. Tale decreto infatti trasforma le giudicature di mandamento, previste nell’ordinamento giudiziario sardo-piemontese, in preture e dispone che tali organi giudiziari vengano istituiti sull’intero territorio del Regno d’Italia. Successivamente il regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 delinea i criteri per il reclutamento e la carriera dei pretori scindendo quella dei giudici addetti alle preture da quella dei giudici di tribunale.
La legge 30 marzo 1890, n. 6702 dispone la soppressione di seicentocinquanta preture ma concretamente queste continuano a sussistere nel numero originario in quanto all’abolizione di sedi pretorili viene fatta corrispondere la costituzione di sezioni presso le preture esistenti.
Con legge 8 giugno 1890, n. 6878 (Zanardelli) si sancisce che all’ufficio di pretore si acceda attraverso la normale carriera di giudice e che la carica di pretore debba rappresentare un passaggio obbligatorio per tutti i magistrati e costituire presupposto per ascendere alle funzioni giudiziarie superiori.
La legge 10 dicembre 1912, n. 1311 (Finocchiaro Aprile) rappresenta un ritorno al sistema del 1865. Tale normativa prevede infatti l’esame unico per l’ammissione alla carriera del magistrato, che si ripartisce poi in pretorato e giudice del tribunale, statuendo la destinazione degli uditori all’uno o all’altro ramo della carriera sulla base di un esame differentemente regolato nei due casi. La legge inoltre distingue le preture in quattro classi e di corrispondenza i pretori in quattro categorie, facendo ricorso ai criteri dell’importanza dei carichi giudiziari, della quantità della popolazione e della situazione economica del luogo.
Il regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, riportandosi alla legge Zanardelli, ristabilisce il grado di pretore in un sistema di carriera unica e sopprime le sezioni di pretura, nuovamente istituite con regio decreto 24 marzo 1923, n. 601. Segue il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2785, che conserva il sistema della carriera unica, e il testo unico approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Il regio decreto legge 23 maggio 1924, n. 772, integrato dal regio decreto 27 novembre 1924, n. 2057, dispone la riunione delle preture che sorgono in comuni, sedi di più mandamenti, e la loro composizione in un unico ufficio di pretura con competenza estesa sull’intera circoscrizione dei mandamenti. Tale normativa prevede inoltre la ripartizione delle preture in più sezioni penali e anche sezioni promiscue.
Con legge 1 febbraio 1989, n. 30, vengono istituite le preture circondariali nella stessa sede del tribunale e con la stessa competenza territoriale riducendo le ex preture mandamentali in sezioni distaccate della pretura circondariale.
Il decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998 ha soppresso le preture trasferendone competenze ed organici ai tribunali ed attribuendone parte al nuovo istituto del giudice di pace.
In campo civile la pretura ha compreso tra le sue competenze, con le numerose modifiche apportate nel tempo, il contenzioso (in base al valore della causa), l’esecuzione mobiliare, la volontaria giurisdizione (minori, tutele, etc.), le cause di lavoro, altra attività non giurisdizionale. In campo penale è sempre stata legata tradizionalmente alla entità della pena, e quindi ai reati cosiddetti minori, ed a quasi tutta la materia contravvenzionale ma numerose leggi succedutesi nel tempo l’hanno allargata, ristretta e modificata.
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Bibliografia
FERRI E., Pretore (ordinamento giudiziario), voce in Enciclopedia del Diritto, vol. XXXV, Milano 1986, pp. 373 – 381
FERRI E., Pretore (processo penale davanti al), voce in Enciclopedia del Diritto, vol. XXXV, Milano 1986, pp. 386 – 395
AIELLO M., Pretore e conciliatore (processo davanti al), voce in Enciclopedia del Diritto, vol. XXXV, Milano 1986, pp. 381 – 386
Guidazzurra 1991 all’amministrazione pubblica, Roma, D’Anselmi, 1991
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Fonti normative
- regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626 (= r.d. 2626/1865)
- regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 (= r.d. 2641/1865)
- regio decreto 13 novembre 1859 (= r.d. 13 nov. 1859)
- regio decreto 20 novembre 1859 (= r.d. 20 nov. 1859)
- legge 30 marzo 1890, n. 6702 (= l. 6702/1890)
- legge 8 giugno 1890, n. 6878 (= l. 6878/1890)
- legge 10 dicembre 1912, n. 1311, “Che porta modificazioni all’ordinamento giudiziario” (= l. 1311/1912)
- regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, “Sull’ordinamento giudiziario” (= r.d. 1978/1921)
- regio decreto 24 marzo 1923, n. 601, “Riguardante la circoscrizione giudiziaria del Regno” (= r.d. 601/1923)
- regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2785, “Modifiche nelle circoscrizioni giudiziarie e istituzione di sedi distaccate di Pretura” (= r.d. 2785/1923)
- regio decreto legge 23 maggio 1924, n. 772 (= r.d. 772/1924)
- regio decreto 27 novembre 1924, n. 2057, “Norme per l’attuazione del regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 772, circa l’unificazione degli uffici di pretura nei Comuni sede di più mandamenti” (= r.d. 2057/1924)
- regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, “Ordinamento giudiziario” (= r.d. 12/1941)
- decreto del presidente della repubblica 22 settembre 1988, n. 447, “Approvazione del codice di procedura penale” (= d.p.r. 447/1988)
- legge 1 febbraio 1989, n. 30, “Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate” (= l. 30/1989)
- decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, “Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado” (= d.lg. 51/1998)
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(Redazione a cura di Lucia Ronchetti, 1999; revisione a cura di Antonella Cassetti, 2006; integrazione a cura di Giancarlo Battilà, 2009)

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