Procura della Repubblica

La Procura del Regno venne istituita dal nuovo testo dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626 (r.d. 2626/1865), quale sede del pubblico ministero presso il tribunale: sede cioè dell’organo pubblico competente a promuovere l’azione penale, che mutuava la disciplina che l’istituto aveva ricevuto in Francia all’epoca del Consolato, stabilendo che il PM è il rappresentate del potere esecutivo presso l’Autorità Giudiziaria ed è posto sotto la direzione del Ministro della giustizia. Quindi il potere esecutivo poteva dirigere l’azione di “promuovere la repressione dei reati e di vegliare alla osservanza delle leggi ed alla pronta e regolare amministrazione della giustizia”. La giustificazione di questa subordinazione era data dalla considerazione che il governo aveva il compito di assicurare la persecuzione dei reati e quindi doveva poter dirigere l’apparato incaricato di promuovere la repressione. L’effettività della direzione ministeriale era garantita dal fatto che il ministro provvedeva alle nomine, alle promozioni ed al trasferimento dei magistrati (all’epoca non vigeva il principio della inamovibilità).
La disciplina del PM si evolse con leggi successive che trasferirono dal Ministro al Consiglio dei ministri la nomina dei Procuratori (r.d. 466/1901) e con il principio che la dispensa dal servizio poteva essere decisa solo con decreto reale su proposta del ministro (l. 438/1908).
Il principio era fortemente contestato tanto in epoca liberale che, successivamente, in epoca fascista, ma il Codice di procedura penale del 1865 era stato piuttosto parco nell’attribuire al PM i poteri di limitare la libertà personale e di formare le prove utilizzabili in giudizio dato che l’unica istruzione era svolta dal Giudice istruttore al quale il PM doveva trasmettere gli atti non appena ricevuta la notizia del reato. Il PM poteva svolgere indagini solo se l’imputato era stato sorpreso in flagranza o se il reato era stato commesso in abitazione; in alternativa poteva citare l’imputato direttamente a giudizio salvo alcune eccezioni.
Il CPP del 1913 modificò interamente la materia delle indagini istituendo la istruttoria sommaria esperita dal PM ma con poteri limitati, poiché i provvedimenti coercitivi, le perquisizioni, le perizie ecc. potevano essere disposti solo dal Giudice istruttore. Per i reati di competenza della Corte d’assise rimaneva sempre l’istruttoria formale del Giudice istruttore.
Il CPP del 1930 (riforma Rocco) aumentò enormemente i poteri del PM permettendo nel corso della istruttoria sommaria l’emissione di qualsiasi provvedimento nonché la facoltà di archiviare le denunce autonomamente senza il concorso del Giudice istruttore (facoltà esclusa solo nel 1944) confermando che il primo ed essenziale compito del pubblico ministero è l’inizio e l’esercizio dell’azione penale (la cui obbligatorietà è oggi sancita dall’articolo 112 della Costituzione). Ne derivava che il pubblico ministero aveva la direzione della polizia giudiziaria, richiedeva la istruzione formale, doveva essere sentito dal giudice penale prima di ogni deliberazione, interveniva nel dibattimento e nei procedimenti in camera di consiglio, aveva il potere di impugnazione e provvedeva alla esecuzione dei giudicati penali e di ogni altro provvedimento del giudice ed alla vigilanza sugli istituti di prevenzione e di pena.
L’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (vigente sia pure con modifiche) riprendeva le precedenti modifiche sullo status dei magistrati delle procure ma si limitava a stabilire che “il PM esercita sotto la direzione del ministro le funzioni che la legge gli attribuisce”.
Con l’ordinamento repubblicano – che modificava la denominazione in Procura della Repubblica – veniva anzitutto disposto che il PM esercita sotto la vigilanza del Ministro le funzioni che la legge gli attribuisce (r.d.l. 511/1946 sulle guarentigie della Magistratura) e che i magistrati del PM hanno le stesse garanzie di inamovibilità della magistratura giudicante.
La Costituzione provvide poi alla completa equiparazione delle due categorie.
Leggi successive limitarono i poteri del PM fino ad arrivare alla totale riforma del CPP col d.p.r. 477/1988 che, assimilando il PM alle parti private, gli toglie ogni potere coercitivo e tutti i provvedimenti istruttori sono affidati al Giudice per le indagini preliminari (Gip). Venivano confermati quasi tutti gli altri compiti.
La Procura ha anche competenza nel campo civile. Il pubblico ministero ha potere di azione (pubblico ministero agente) nei seguenti casi: lo stato e la capacità delle persone (giudizi di interdizione e inabilitazione); il matrimonio (giudizi di opposizione, nullità e scioglimento di matrimonio); i rapporti di famiglia; il fallimento. Ha inoltre il potere di intervenire nelle cause che egli stesso potrebbe proporre, nelle cause matrimoniali e di separazione personale, nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, nelle cause individuali di lavoro in grado di appello, nei giudizi di deliberazione delle sentenze e dei provvedimenti stranieri ed in numerosi altri casi previsti dai codici e da leggi speciali. È facoltativo l’intervento in ogni altra causa in cui viene ravvisato un pubblico interesse
Anche presso altri uffici giudiziari è costituito un ufficio del pubblico ministero:
- Procura generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione (ma senza i poteri istruttori; la competenza è limitata ai pareri su tutte le decisioni della Corte);
- Procure generali della Repubblica presso le Corti di appello con poteri gerarchici sulle procure della Repubblica;
– Tribunale dei minorenni.
Presso le preture (fino alla loro soppressione) non esisteva un ufficio autonomo del PM ma era lo stesso pretore che in sede istruttoria ne svolgeva le funzioni, funzioni che poi nel dibattimento venivano svolte da personale onorario (avvocati, ufficiali di PG ed altri).
La Procura della Repubblica presso i Tribunali ha competenza territoriale ed è diretta da procuratori della Repubblica, i quali sono coadiuvati da sostituti. Sussiste nell’ambito di ciascun ufficio del pubblico ministero una subordinazione gerarchica – ma non funzionale – dei componenti dell’ufficio medesimo verso il capo di esso (subordinazione interna); sussiste inoltre subordinazione gerarchica (esterna) tra le Procure della Repubblica presso i Tribunali di un determinato distretto di Corte d’appello e la Procura generale presso di questa. Non si ha invece subordinazione fra le Procure generali delle Corti d’appello e la Procura generale presso la Corte di cassazione.
Negli uffici della Procura della Repubblica è costituito il Casellario giudiziale che è un archivio contenente tutte le sentenze penali di condanna ed altri provvedimenti.
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Bibliografia
F. PEDACE, L’ordinamento giudiziario, vol. XII (1968), pp. 16 – 41, in Novissimo Digesto Italiano, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, voll. I – XX, III ed., 1957 – 1975
Guidazzurra 1991 all’amministrazione pubblica, Roma, D’Anselmi, 1991, pp. 137 – 145
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Fonti normative
- regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, Ordinamento giudiziario (= r.d. 2626/1865)
- regio decreto 14 novembre 1901, n.466 (= r.d. 466/1901)
- legge 24 luglio 1908, n. 438 (= l. 438/1908)
- regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, “Ordinamento giudiziario” (= r.d. 12/1941)
- regio decreto legge 31 maggio 1946, n. 511 (= r.d.l. 511/1946)
- legge costituzionale 27 dicembre 1947, n. 1, “Costituzione della Repubblica italiana” (= l. 1/1947)
- decreto del presidente della repubblica 22 settembre 1988, n. 447, “Approvazione del codice di procedura penale” (= d.p.r. 447/1988)
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(Prima redazione a cura di Lucia Ronchetti, 1999; revisione a cura di Antonella Cassetti, 2007, integrazione a cura di Giancarlo Battilà, 2009)

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