Questura
Gli uffici di questura furono istituiti, a seguito della soppressione della Imperial Regia Direzione di Polizia, con regio decreto n. 3425 del 8 giugno 1859, con il quale si provvedeva alla riorganizzazione della amministrazione delle Province lombarde.
L’amministrazione della pubblica sicurezza fu posta alle dipendenze del Ministero dell’Interno e a livello periferico dei prefetti (nelle province) e dei sottoprefetti (nei circondari); i servizi di polizia erano eseguiti invece, sotto la loro direzione, dagli ufficiali di pubblica sicurezza (tra cui vi era il questore) e dagli agenti di pubblica sicurezza.
La legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato B, recependo l’organizzazione della pubblica sicurezza sperimentata precedentemente nel Regno di Sardegna, istituì gli uffici di questura nelle città con popolazione superiore a sessantamila abitanti. La stessa legge attribuiva al capo della questura, il questore, l’esercizio dei poteri del sottoprefetto nel circondario in cui esercitava le proprie attribuzioni. Le questure, in quanto amministrazioni periferiche statali, si trovavano ad essere direttamente subordinate alle prefetture; il questore esercitava nel proprio circondario i poteri di sottoprefetto.
Con la successiva legge 21 dicembre 1890, n. 7321 si istituì in ogni capoluogo di provincia, alle dipendenze del prefetto, un ufficio provinciale di pubblica sicurezza e in ogni capoluogo di circondario, alle dipendenze del sottoprefetto, un ufficio circondariale di pubblica sicurezza. Nelle città capoluogo di provincia con più di 100.000 abitanti, all’ufficio provinciale poteva essere preposto un questore.
L’ufficio provinciale di pubblica sicurezza, fosse o no sede di questura, non era che una divisione della prefettura, alla pari dei servizi amministrativi o di quello sanitario, e il questore, quale ufficiale di pubblica sicurezza, era uno dei collaboratori del prefetto.
La legge n. 7321 confluì nel testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvata con regio decreto 21 agosto 1901, n. 409 che definì l’assetto organizzativo dell’amministrazione della pubblica sicurezza a livello periferico: nelle province con sede di questura, questa era contemporaneamente ufficio circondariale e provinciale di pubblica sicurezza e il questore era autorità di pubblica sicurezza per il primo circondario e capo di divisione della prefettura per il resto; nelle altre province il prefetto provvedeva direttamente agli affari di pubblica sicurezza ed era coadiuvato dal capo dell’ufficio provinciale di pubblica sicurezza che era un commissario. Con il provvedimento 409/1901 fu anche riordinata la categoria degli ufficiali di pubblica sicurezza della quale facevano parte nell’ordine: gli ispettori generali, i questori, i commissari, i vicecommissari e i delegati.
Con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 fu approvato il Testo unico relativo agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza secondo il quale gli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza dovevano far parte rispettivamente degli uffici di prefettura e sottoprefettura e gli ufficiali di pubblica sicurezza dovevano dirigere il servizio di polizia sotto la dipendenza dell’autorità pubblica.
A seguito della soppressione delle sottoprefetture, avvenuta con regio decreto legge 2 gennaio 1927, n. 1, il regio decreto legge 14 aprile 1927, n. 593 riformò l’ordinamento delle autorità di pubblica sicurezza, distinte in provinciale e locale, eliminando quella circondariale. In base al nuovo ordinamento il questore e il suo ufficio acquisirono definitivamente il rango di autorità provinciale.
L’obiettivo di istituire un ufficio di questura in ogni provincia fu raggiunto attraverso il regio decreto legge 14 aprile 1927, n. 593, che portò ad un considerevole aumento del numero di questure esistenti in Italia.
Per quanto riguarda, invece, i rapporti fra questura e prefettura (e tra prefetto e questore), il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pur confermando la dipendenza delle questure dalle prefetture dichiarò che la questura dovesse assumere “la direzione tecnica di tutti i servizi di polizia e di ordine pubblico nella provincia”.
Questa organizzazione della pubblica sicurezza – basata sulla distinzione fra un’amministrazione (la prefettura) che decideva, sulla base di una valutazione discrezionale e politica, i provvedimenti da adottare per la tutela dell’ordine e della sicurezza ed un’amministrazione (la questura) che si occupava, dal punto di vista tecnico-strumentale, della organizzazione dei mezzi e della predisposizione delle modalità di esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza – fu ripresa dal legislatore repubblicano, il quale confermò l’autonomia decisionale ed operativa già acquisita dalle questure nell’esercizio quotidiano delle proprie funzioni.
Dal punto di vista strutturale, le questure furono organizzate (decreto 20 agosto 1909) in tre divisioni:
- divisione prima (gabinetto)
- divisione seconda (polizia giudiziaria)
- divisione terza (polizia amministrativa).
Nel nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza (legge 121/1981) la figura del questore è delineata dall’art. 14 che gli conferisce la qualifica di autorità provinciale di pubblica sicurezza e che non prevede più la dipendenza gerarchica dal prefetto, attribuendogli la piena autonomia e specifiche competenze e responsabilità.
La più significativa competenza del questore è “la direzione, le responsabilità e il coordinamento a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e dell’impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione” (art. 14 legge n. 121/81)
Il questore esercita anche tutte le altre competenze attribuitegli dalle leggi, comprese quelle derivanti dalla sua ulteriore qualifica di autorità locale di pubblica sicurezza nel capoluogo della provincia (attività relative alla polizia di sicurezza o a quella amministrativa), e controlla le persone ritenute socialmente pericolose.
La questura dipende dal Ministero dell’interno che con proprio decreto ne stabilisce l’articolazione interna e le dotazioni di personale e mezzi.
L’attuale struttura delle Questure – definita col decreto ministeriale del 16 marzo 1989 – prevede due Divisioni:
- Polizia Anticrimine;
- Polizia Amministrativa e Sociale;
e cinque Uffici direttivi:
- Ufficio di Gabinetto;
- Ufficio del Personale;
- Uffici o delle Investigazioni Generali ed Operazioni Speciali;
- Ufficio Amministrativo Contabile;
- Ufficio Sanitario.
Nelle 12 maggiori città (Roma, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Genova, Firenze, Bari, Catania, Bologna, Venezia e Reggio Calabria) gli Uffici direttivi come la Squadra Mobile, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l’Ufficio Tecnico Logistico e l’Ufficio Stranieri, sono elevati al rango di Divisione.
Sul territorio, nei piccoli comuni e nei quartieri delle grandi città, i Commissariati costituiscono vere e proprie appendici locali della Questura.
In ogni Provincia il Questore costituisce il vertice dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza; il suo compito è dirigere e coordinare i servizi di ordine e sicurezza pubblica e l’impiego delle Forze di Polizia a sua disposizione. Il Questore esercita anche tutte le attività proprie della polizia di sicurezza e della polizia amministrativa, emanando atti quali ordinanze, diffide, permessi, licenze, autorizzazioni. È coadiuvato nelle sue attività anche da un vicario con compiti di coordinamento intersettoriale. Nelle Questure con articolazioni più complesse è prevista inoltre la figura del primo dirigente con funzioni ispettive, impegnato in attività di informazione, analisi e coordinamento operativo-amministrativo.
In ogni Questura, nell’ambito della Polizia Anticrimine, opera l’Ufficio minori, istituito per rispondere alla domanda di prevenzione, sicurezza e repressione nei settori connessi alle problematiche della delinquenza minorile, dell’evasione scolastica, della devianza, dei reati e degli abusi in danno dei minori. Attraverso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto svolge una funzione di coordinamento della strategia della sicurezza nella Provincia, insieme al Questore e ai comandanti provinciali delle altre Forze di Polizia. Alle riunioni del Comitato è prevista la presenza dei Sindaci e dei responsabili delle altre Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali
Il rapporto tra prefetto e questore è fondato su un criterio di ripartizione di competenze che riserva al prefetto compiti decisionali connessi alla sua funzione di rappresentante del Governo nella provincia, e al questore compiti direzionali e attribuzioni in varie materie a lui deferite dalla legge, più strettamente connessi alla funzione di polizia. Al prefetto, organo con competenza generale, spetta l’esercizio della funzione politico-amministrativa di governo, mentre al questore quella tecnico-amministrativa.
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Bibliografia
CUSANI F., Storia di Milano, VII, 1861-1884, p. 372; DE NICOLO’ M., La Prefettura di Roma (1871 – 1946), Bologna, 1998, pp. 110 – 112; Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè Editore, vol. XXXVIII (1987), pp. 125 – 136; Novissimo Digesto Italiano, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, III ed., vol. XIV, pp. 686 – 699; Sito Internet della Questura di Milano, <http://questure.poliziadistato.it/Milano.nsf> (risorsa internet verificata il 19 ottobre 2006).
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Fonti normative
legge 1 aprile 1981, n. 121, “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”; legge 11 novembre 1923, n. 2395; legge 13 novembre 1859, n. 3720; legge 14 agosto 1919, n. 1552; legge 20 marzo 1865, n. 2248; legge 21 dicembre 1890, n. 7321; regio decreto 18 giugno 1931, “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”; regio decreto 21 agosto 1901, n. 409; regio decreto 31 agosto 1907, n. 690; regio decreto 8 giugno 1859, n. 3425; regio decreto legge 14 aprile 1927, n. 593; regio decreto legge 2 gennaio 1927, n. 1.
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Compilatore
Cassetti, prima redazione, 1999/10/19; Santoro, integrazione successiva, 2006/10.
Soggetti produttori
- Questura di Milano 1859 -
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/institutions/48