Cassa mutua comunale di malattia per i coltivatori diretti

Con legge 22 novembre 1954, n. 1136, “Estensione dell’assistenza malattia ai coltivatori diretti”, viene resa obbligatoria l’assicurazione per malattia per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari che si occupano della coltivazione dei campi e del governo del bestiame. L’assicurazione è estesa anche ai nuclei familiari che lavorano nei fondi o sono a carico del coltivatore. L’accertamento delle persone soggette all’assicurazione avveniva mediante l’iscrizione in appositi elenchi nominativi comunali. Agli iscritti alle liste (coltivatori e familiari) spettava l’assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio, assistenza ospedaliera, assistenza sanitaria specialistica, diagnostica, assistenza ostetrica. In ogni comune veniva istituita una cassa mutua dei coltivatori diretti per l’erogazione delle prestazioni mediche. In ogni provincia era altresì istituita una cassa mutua provinciale: queste erano riunite in una Federazione nazionale delle casse mutue. La Federazione nazionale regolava l’attività e la gestione delle casse mutue provinciali, con particolare attenzione al coordinamento e alla solidarietà nell’ambito nazionale. Questi organi avevano personalità giuridica di diritto pubblico ed erano sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
L’assemblea dei coltivatori diretti del comune eleggeva ogni tre anni il consiglio direttivo. L’assemblea si riuniva una volta l’anno in via ordinaria, entro il 31 marzo, per ascoltare la relazione del consiglio direttivo sull’attività svolta.
Il consiglio direttivo eleggeva un presidente e un vice presidente. Il consiglio direttivo approvava il conto preventivo e consuntivo della cassa mutua comunale, fissava le modalità di erogazione dell’assistenza, deliberava su ogni argomento proposto dal presidente o dal comitato di gestione. Il controllo sulla gestione della cassa mutua comunale era effettuato da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e tre supplenti. I componenti del consiglio direttivo e del collegio sindacale rimanevano in carica tre anni e potevano essere sostituiti in caso di decadenza o di dimissioni.
Il comitato di gestione della cassa mutua comunale era composto dal presidente, vice presidente e da tre componenti eletti dal consiglio direttivo. Il comitato regolava il funzionamento locale dei servizi sanitari, predisponeva i conti preventivi e consuntivi, adottava i provvedimenti amministrativi necessari nell’interesse delle mutue. Il presidente aveva la rappresentanza legale della cassa mutua e ne sovrintendeva il funzionamento.
Al finanziamento dell’ente si provvedeva mediante un contributo annuo a carico dello stato per ogni coltivatore assistito o familiare, con un contributo a carico delle aziende condotte da coltivatori diretti soggetti alle assicurazioni, con un contributo annuo per ogni coltivatore diretto o familiare, con una eventuale quota integrativa da stabilirsi da parte della cassa mutua comunale (per la copertura dell’eventuale maggior costo dell’assistenza sanitaria).
Con decreto del presidente della Repubblica 29 aprile 1977 vennero individuati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere, e con decreto ministeriale 29 luglio 1977, vennero nominati i commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti.
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Fonti normative
- legge 22 novembre 1954, n. 1136 (= l. 1136/1954)
Bibliografia:
- L’assicurazione malattia ai coltivatori diretti, Federazione Nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti (a cura della), Roma, 1954;
- La legge per l’assistenza malattia ai coltivatori diretti, Federazione Nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti (a cura della), Roma, 1955;
- Impianto amministrativo-contabile. Norme generali Casse Mutue provinciali – Casse mutue comunali. Norme per la determinazione della retribuzione netta da corrispondere al personale dipendente e dei relativi oneri riflessi a cura della Federazione Nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti (a cura della), Roma, 1955.
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(Redazione a cura di Fabio Luini, Antonino Piscitello, 2007; revisione a cura di Saverio Almini, 2009).

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