Tribunale militare regionale della Repubblica Sociale Italiana

I Tribunali militari territoriali poi (in seguito al decreto legislativo 30 dicembre 1943, n. 888) Tribunali militari regionali operano nel territorio soggetto alla giurisdizione della Repubblica sociale italiana (1943 – 1945). Tali tribunali dipendevano dal Ministero della difesa nazionale poi ridenominato Ministero delle forze armate con decreto del duce 6 gennaio 1944, n. 21.
Il decreto ministeriale 9 ottobre 1943 attribuisce ai tribunali militari, oltre ai reati militari, la cognizione dei seguenti reati: soccorso ai prigionieri di guerra evasi; contatti con prigionieri di guerra o internati civili sotto la vigilanza delle forze armate; diffusione a mezzo stampa di materiale di propaganda contro le forze armate; partecipazione a riunioni di carattere politico non autorizzate; detenzione di apparecchi radiotrasmittenti non autorizzata; istruzione di radiotelegrafisti e tecnici della radio; saccheggio in territorio sgombrato dalle forze armate; abbandono del servizio del lavoro; mancata notifica di domicilio o di limitazione di soggiorno; accensione di fuochi all’aperto, durante le ore di oscuramento; scatto di fotografie all’aperto non autorizzata. Il medesimo decreto stabilisce inoltre, per tali casi, le pene da infliggere.
Con decreto ministeriale 10 novembre 1943 sono istituiti i Tribunali militari territoriali presso i rispettivi Comandi militari regionali. Tali tribunali hanno rispettivamente sede:
- a Milano (con giurisdizione sulla Lombardia);
- a Torino (con giurisdizione sul Piemonte, sulla Liguria e sulla provincia di Piacenza);
- a Verona (con giurisdizione sulla Venezia Tridentina);
- a Trieste (con giurisdizione sul Veneto e sulla Venezia Giulia);
- a Bologna (con giurisdizione sull’Emilia-Romagna);
- a Firenze (con giurisdizione sulla Toscana, sulle Marche e sull’Umbria);
- a Roma (con giurisdizione sul Lazio e sull’Abruzzo).
Tale provvedimento stabilisce inoltre che: alla nomina dei presidenti dei tribunali si provvede con decreto del capo di Stato maggiore generale; alla nomina dei giudici si provvede con decreto del Comando presso il quale il tribunale è costituito.
Il decreto ministeriale 29 novembre 1943 stabilisce che:
- è istituito un Tribunale militare territoriale presso il Comando militare regionale di Padova, con sede nella stessa città, con giurisdizione per tutto il Veneto;
- il Tribunale di Trieste ha giurisdizione sulla Venezia Giulia;
- è istituito un tribunale presso il Comando di Perugia, con sede nella stessa città, con giurisdizione su Marche e Umbria;
- il Tribunale di Firenze ha giurisdizione sulla Toscana;
- è istituito un tribunale presso il Comando di Chieti, con sede nella stessa città, con giurisdizione sull’Abruzzo;
- il Tribunale di Roma ha giurisdizione sul Lazio;
- è istituita una Sezione autonoma del Tribunale di Torino, con sede a San Remo, con giurisdizione sulla Liguria;
- il Tribunale di Torino ha giurisdizione sul Piemonte e sulla provincia di Piacenza.
Gli ufficiali, i magistrati e i funzionari dei Tribunali militari territoriali sono nominati con decreto del capo di Stato maggiore generale dell’esercito 29 novembre 1943.
Con decreto legislativo del duce 3 dicembre 1943, n. 794, è ricostituito il Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Con il medesimo provvedimento è restituita ad esso la sfera di competenza che, precedentemente, alla sua soppressione, era stata devoluta ai tribunali militari. Rispetto a quest’ultima disposizione è concessa una proroga al Tribunale di Roma, sino al 15 gennaio 1944, con decreto ministeriale 20 dicembre 1943.
Con decreto ministeriale 15 dicembre 1943, n. 926, e con decreto ministeriale 15 dicembre 1943, n. 927, si stabilisce che i tribunali militari sono chiamati a giudicare gli ufficiali e i sottufficiali che, non presentandosi alla chiamata presso il proprio Comando militare provinciale il 29 febbraio 1944, non rispettino il divieto di assunzione o mantenimento del servizio presso enti statali, parastatali o privati.
Il decreto legislativo del duce 23 dicembre 1943, n. 907, recante la modifica delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, stabilisce che i tribunali militari sono competenti nei confronti dei trasgressori alle norme sul servizio del lavoro (o a chi induca altri a trasgredire le stesse), ai quali vengono applicate le disposizioni che regolano il servizio militare obbligatorio in tempo di guerra.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1943, n. 888, muta la denominazione dei Tribunali militari territoriali in Tribunali militari regionali.
Il decreto contestualmente stabilisce che:
- è soppresso, a partire dal 1° gennaio 1944, il Tribunale di Verona e le sue competenze sono assorbite da quello di Padova;
- il Tribunale di San Remo è competente a conoscere dei reati commessi dagli appartenenti alla Marina nel territorio della Liguria, del Piemonte e della Lombardia;
- il Tribunale di Padova è competente a conoscere dei reati commessi dagli appartenenti alla Marina nel territorio del Veneto, della Venezia Euganea, della Venezia Tridentina e della Venezia Giulia;
- il Tribunale di Firenze è competente a conoscere dei reati commessi dagli appartenenti alla Marina nel territorio della Toscana, delle Marche e dell’Umbria;
- il Tribunale di Roma è competente a conoscere dei reati commessi dagli appartenenti alla Marina nel territorio del Lazio e dell’Abruzzo.
Il decreto legislativo del duce 18 febbraio 1944, n. 30, che sancisce la pena di morte nei confronti di disertori e di renitenti alla leva (poi integrato dal successivo decreto legislativo del 18 aprile 1944, n. 146, che fissa per questi casi le sanzioni economiche), attribuisce ai tribunali militari la cognizione di tali reati.
Il decreto legislativo del duce 11 marzo 1944, n. 336, stabilisce che i mancanti alla chiamata, i disertori che si sono presentati volontariamente, gli arrestati, se si arruolano, prima del 9 marzo 1944, sono esenti da pena e i procedimenti presso i Tribunali militari regionali sono archiviati; per tutti gli altri casi, il decreto legislativo del duce 11 marzo 1944, n. 341, prevede una diminuzione della pena per il disertore o mancante alla chiamata, se si costituisce volontariamente.
Il decreto interministeriale 23 marzo 1944, n. 268, stabilisce che:
- è istituita una Sezione autonoma del Tribunale di Firenze, con sede a La Spezia, con giurisdizione sulle province di La Spezia, Pisa, Massa, Lucca e Livorno. Ha inoltre competenza a conoscere dei reati commessi dagli appartenenti alla Marina nel territorio della Toscana, dell’Umbria e delle Marche;
- la Sezione autonoma di San Remo ha giurisdizione sulle province di Genova, Savona e Imperia. Ha inoltre competenza a conoscere dei reati commessi dagli appartenenti alla Marina nel territorio della Liguria, del Piemonte e della Lombardia;
- il Tribunale di Milano estende la sua giurisdizione sulla provincia di Piacenza.
Il decreto legislativo del duce 24 marzo 1944, n. 169, stabilisce le pene ( reclusione da 5 a 10 anni anche ai civili) da infliggere nei seguenti casi: assistenza ai disertori; istigazione; procurata infermità; simulata infermità; concorso nel reato; attentato agli appartenenti alle forze armate; offesa agli appartenenti alle forze armate; vilipendio delle forze armate; indebito utilizzo di uniforme militare; allontanamento illecito (riferito al militare che si assenta per ventiquattro ore senza autorizzazione); omessa osservanza di ordini militari. Il decreto contestualmente attribuisce ai Tribunali militari regionali la cognizione di tali reati.
Il decreto interministeriale 27 marzo 1944, n. 331, stabilisce che:
- presso il Comando militare regionale delle Marche è istituito un Tribunale militare regionale con sede a Macerata e con giurisdizione sulle province di Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro e Macerata.
- è istituita una Sezione autonoma del Tribunale militare regionale di Milano, con sede a Brescia, con giurisdizione sulle province di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova e Piacenza;
- la giurisdizione del Tribunale di Milano rimane limitata alle province di Milano, Como, Varese, Sondrio e Pavia.
Con decreto legislativo 18 aprile 1944, n. 145, si stabilisce che ai tribunali militari spetta la cognizione dei seguenti reati (puniti con la morte salvo la costituzione entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto), commessi da militari o civili, giudicando secondo le norme dei Tribunali militari straordinari di guerra: abbandono del proprio reparto o del proprio domicilio per unirsi ai gruppi partigiani, prima e dopo l’8 settembre 1943; supporto e assistenza ai gruppi partigiani.
Il decreto interministeriale 30 aprile 1944, n. 599, stabilisce che:
- la Sezione autonoma di San Remo è soppressa e le sue funzioni sono assorbite dal Tribunale militare regionale di Alessandria, istituito con il medesimo provvedimento presso il Comando militare regionale di Novi Ligure;
- il Tribunale di Alessandria esercita la propria giurisdizione sulle province di Genova, Savona, Imperia, Alessandria, Piacenza e La Spezia. È inoltre competente a conoscere dei reati commessi dagli appartenenti alla Marina nel territorio della Liguria, del Piemonte e della Lombardia.
- il Tribunale di Torino esercita la propria giurisdizione sulle province di Torino, Cuneo, Asti, Novara, Vercelli e Aosta;
- la Sezione autonoma di La Spezia trasferisce la propria sede a Lucca e acquisisce la giurisdizione sulle province di Lucca, Livorno, Pisa e Massa.
Il decreto legge 14 giugno 1944, n. 393 riformula gli elementi costitutivi del reato di diserzione in tempo di guerra e prevede, come pena ,la fucilazione al petto; stabilisce che i Tribunali militari regionali giudicano i reati di diserzione in tempo di guerra, osservando le norme dei Tribunali militari straordinari di guerra anche per quanto attiene alla non impugnabilità dei giudicati.
Il decreto legge 16 giugno 1944, n. 394 riordina l’intera materia penale già prevista dalle precedenti leggi confermando precetti e sanzioni per i seguenti reati: mancanza alla chiamata; diserzione (assente agli appelli quotidiani); diserzione immediata (assente al momento della partenza del corpo assegnato); appartenenza a gruppi partigiani; renitenza alla leva; assistenza e favoreggiamento. Il medesimo provvedimento modifica (rispetto al precedente decreto legislativo del duce 24 marzo 1944, n. 169) le pene da infliggere per i seguenti reati: procurata infermità (la pena prevista in questo caso è ulteriormente modificata dal successivo decreto legislativo del duce 29 gennaio 1945, n. 59); simulata infermità; concorso nel reato, attentato agli appartenenti alle forze armate; ingiuria o minaccia agli appartenenti alle forze armate; diffamazione a danno degli appartenenti alle forze armate; istigazione; indebito uso di uniforme militare; omessa osservanza di ordini militari. Il decreto contestualmente attribuisce ai Tribunali militari regionali la cognizione dei suddetti reati e stabilisce che, nei casi di diserzione, diserzione immediata e appartenenza a gruppi partigiani sono da osservarsi le norme dei Tribunali militari straordinari di guerra anche per quanto attiene la non impugnabilità dei giudicati.
Il decreto interministeriale 27 aprile 1944, n. 42, istituisce un tribunale di guerra presso il Corpo Addestramento Reparti Speciale – CARS (unità con compiti esclusivamente antipartigiani), poi modificato con decreto legislativo 18 ottobre 44, n. 737, in Tribunale militare di guerra presso il Comando Corpo Controguerriglia – COGU.
Il decreto legislativo del duce 31 agosto 1944, n. 594, istituisce, presso il Sottosegretariato di Stato per la Marina, un Tribunale militare di guerra per la Marina in Milano. Esso è competente a conoscere dei reati soggetti alla giurisdizione militare commessi nel territorio della Repubblica sociale italiana da militari o da civili appartenenti o al seguito di corpi o servizi della Marina.
Il decreto legislativo del duce 31 agosto 1944, n. 621, stabilisce alcune modifiche all’ordinamento del Tribunale supremo militare ed alla legge penale militare: l’art. 5 prevede che se, a causa di operazioni di guerra, dovessero rimanere interrotte le comunicazioni fra la sede di un Tribunale militare regionale e parte del territorio soggetto alla sua giurisdizione, questa parte può essere temporaneamente aggregata alla zona di giurisdizione del tribunale più vicino, con determinazione del capo di Stato maggiore generale, su proposta della Procura generale militare di Stato o di chi ne fa le veci; l’art. 6 prevede che la Sezione autonoma di Brescia del Tribunale militare regionale di Milano, relativamente all’esecuzione dei provvedimenti emessi da Tribunali militari di guerra soppressi, disciolti o aventi sede in territorio sottratto alla giurisdizione della Repubblica sociale italiana, acquisisce le attribuzioni che sono del giudice dell’esecuzione.
Il decreto legislativo del duce 31 agosto 1944, n. 622, stabilisce che la competenza dei Tribunali militari regionali e loro Sezioni, aventi sede in località sottratte alla giurisdizione della Repubblica sociale italiana, è assegnata al Tribunale militare regionale di Bologna (poi assegnata a quello di Padova con successivo decreto legislativo del duce 18 dicembre 1944, n. 994) e alla Sezione autonoma di Brescia del Tribunale di Milano è assegnata la competenza del giudice dell’esecuzione, relativamente al compimento degli atti riguardanti giudizi già definiti da tali Tribunali.
Il decreto interministeriale del 14 settembre 1944, n. 780, stabilisce che i reati di insubordinazione, ammutinamento, sedizione, rivolta, alto tradimento, codardia sono di competenza dei Tribunali militari straordinari (anche nei territori della provincia in cui esiste un Tribunale militare regionale). È tuttavia previsto che è facoltà del Comando militare regionale competente per territorio di rimettere la cognizione ai Tribunali militari regionali.
Il Decreto interministeriale 14.9.1944 n. 999 istituisce un tribunale militare di guerra per l’Aeronautica competente per i soli militari appartenenti a quell’Arma con sedi varie.
Il decreto interministeriale 15 ottobre 1944, n. 931, stabilisce, all’art. 2, che, nel caso di connessione fra procedimenti di competenza di Tribunali militari di guerra di unità mobilitate e procedimenti di competenza di altri Tribunali militari italiani, la competenza appartiene ai primi. La Procura militare di Stato del Tribunale militare di guerra dell’unità mobilitata tuttavia può ordinare la separazione dei provvedimenti. Il medesimo provvedimento, all’art. 4, stabilisce che la cognizione dei reati di assenza dal servizio di guerra, commessi da militari di corpi o servizi mobilitati, appartiene al Tribunale militare di unità mobilitata. La Procura militare di Stato del Tribunale militare di guerra dell’unità mobilitata tuttavia può ordinare la rimessione del procedimento al Tribunale militare regionale del luogo dove è eseguito l’arresto o avviene la presentazione dell’imputato.
Il decreto legislativo del duce 27 novembre 1944, n. 1020, istituisce un tribunale militare di guerra presso il Corpo ausiliario delle squadre d’azione di Camicie Nere con la denominazione di “Tribunale militare di guerra delle Brigate nere” (corpo armato del Partito fascista repubblicano) con sede a Brescia.
Il decreto legislativo del duce 18 dicembre 1944, n. 994, ripartisce così le competenza territoriale del Tribunale militare regionale di Bologna: al Tribunale militare regionale di Padova limitatamente alle province di Bologna, Forlì, Ravenna e Ferrara; alla Sezione autonoma di Brescia del Tribunale militare regionale di Milano limitatamente alle province di Reggio Emilia, Modena e Parma.
I Tribunali militari regionali cessano di funzionare con la caduta della Repubblica sociale italiana.
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Bibliografia
Principii e legislazione della Repubblica sociale italiana: annali del fascismo repubblicano: fonti storiche, politiche, legislative dal 12 settembre XXI all’11 settembre XXII, Milano 1944
Verbali del Consiglio dei ministri della Repubblica sociale italiana: settembre 1943 – aprile 1945, voll. I e II, a cura di F. R. SCARDACCIONE, [Roma] 2002
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Fonti
decreto del duce (RSI) 6 gennaio 1944, n. 21, “Nuova denominazione del Ministero della difesa nazionale” (= d. 21/1944)
decreto ministeriale (RSI) 9 ottobre 1943 “Norme penali di guerra relative alla disciplina dei cittadini” (= d.m. 9 ott 1943)
decreto ministeriale (RSI) 10 novembre 1943 “Costituzione dei Tribunali militari territoriali, la determinazione della loro competenza e l’istituzione di una Sezione del Tribunale supremo militare a Cremona” (= d.m. 10 nov 1943)
decreto ministeriale (RSI) 29 novembre 1943 “Costituzione di nuovi Tribunali militari territoriali. Variazioni di sede del Tribunale di Torino e costituzione di una Sezione dello stesso Tribunale con sede in San Remo” (= d.m. 29 nov 1943)
decreto del capo di stato maggiore generale dell’esercito (RSI) 29 novembre 1943, “Nomina di magistrati e funzionari addetti ai Tribunali militari territoriali” (= d. 29 nov. 1943)
decreto del capo di stato maggiore generale dell’esercito (RSI) 29 novembre 1943, “Nomina e destinazione di ufficiali addetti al funzionamento dei Tribunali militari territoriali” (= d. 29 nov 1943)
decreto legislativo del duce (RSI) 3 dicembre 1943, n. 794, “Ricostruzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato” (= d.l. 794/1943)
decreto ministeriale (RSI) 20 dicembre 1943 “Proroga, pel territorio di giurisdizione del Tribunale militare di Roma, della restituzione della competenza al Tribunale speciale per la difesa dello Stato” (= d.m. 20 dic 1943)
decreto ministeriale (RSI) 15 dicembre 1943, n. 926, “Richiamo alle armi per controllo di ufficiali e determinazioni di sanzioni economiche a carico di quelli che non risponderanno alla chiamata” (= d.m. 926/1943)
decreto ministeriale (RSI) 15 dicembre 1943, n. 927, “Richiamo alle armi per controllo di sottufficiali e determinazioni di sanzioni economiche a carico di quelli che non risponderanno alla chiamata” (= d.m. 927/1943)
decreto legislativo del duce (RSI) 23 dicembre 1943, n. 907, “Modifiche al Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra” (= d.l. 907/1943)
decreto legislativo (RSI) 30 dicembre 1943, n. 888, “Modificazioni all’ordinamento territoriale della giustizia militare” (= d.l. 888/1943)
decreto legislativo del duce (RSI) 18 febbraio 1944, n. 30, “Che commina la pena capitale a carico dei disertori o dei renitenti alla leva” (= d.l. 30/1944)
decreto legislativo del duce (RSI) 11 marzo 1944, n. 336, “Provvidenze a favore dei disertori e dei renitenti presentatisi volontariamente o arrestati o condannati prima del 9 marzo 1944” (= d.l. 336/1944)
decreto legislativo del duce (RSI) 11 marzo 1944, n. 341, “Modifica dell’art. 48 del Codice penale militare di pace” (= d.l. 341/1944)
decreto interministeriale (RSI) 23 marzo 1944, n. 268, “Abolizione del Tribunale militare regionale della Liguria, istituzione di una Sezione del Tribunale militare regionale di Torino con sede in S. Remo e modifica dei limiti di giurisdizione di altri Tribunali militari” (= d.int. 268/1944)
decreto legislativo del duce (RSI) 24 marzo 1944, n. 169, “Modificazioni della legge penale militare” (= d.l. 169/1944)
decreto interministeriale (RSI) 27 marzo 1944, n. 331, “Istituzione del Tribunale militare con sede a Macerata ed una Sezione autonoma del Tribunale militare di Milano con sede a Brescia” (= d.int. 331/1944)
decreto legislativo (RSI) 18 aprile 1944, n. 145, “Sanzioni penali a carico di militari o di civili unitisi alle bande operanti in danno delle organizzazioni militari o civili dello Stato” (= d.l. 145/1944)
decreto legislativo (RSI) 18 aprile 1944, n. 146, “Sanzioni di carattere economico-sociale ad integrazione delle disposizioni penali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 1944-XXIII, n. 30” (= d.l. 146/1944)
decreto interministeriale (RSI) 30 aprile 1944, n. 599, “Modifiche alla giurisdizione dei Tribunali militari regionali e relative Sezioni autonome” (= d.int. 599/1944)
decreto legislativo del duce (RSI) 14 giugno 1944, n. 393, “Disciplina del reato di diserzione in tempo di guerra” (= d.l. 393/1944)
decreto legislativo del duce (RSI) 16 giugno 1944, n. 394, “Coordinamento delle disposizioni di carattere penale militare emanate dal settembre 1943” (= d.l. 394/1944)
decreto legislativo del duce (RSI) 31 agosto 1944, n. 594, “Istituzione del Tribunale militare di guerra per la Marina” (= d.l. 594/1944)
decreto legislativo del duce (RSI) 31 agosto 1944, n. 621, “Modifiche all’ordinamento del Tribunale supremo militare ed alla legge penale militare” (= d.l. 621/1944)
decreto legislativo del duce (RSI) 31 agosto 1944, n. 622, “Ampliamento della competenza del Tribunale militare regionale di Bologna” (= d.l. 622/1944)
decreto interministeriale (RSI) 14 settembre 1944, n. 780, “Modificazioni delle norme sulla competenza e sulle modalità di convocazione dei Tribunali militari straordinari di guerra” (= d.int. 780/1944)
decreto interministeriale (RSI) 15 ottobre 1944, n. 931, “Estensione di competenza dei Tribunali militari di guerra mobilitati ed altre norme per l’amministrazione della giustizia militare” (= d.int. 931/1944)
decreto legislativo del duce (RSI) 18 dicembre 1944, n. 994, “Devoluzione ai Tribunali militari regionali di Padova e di Milano della competenza spettante attualmente al Tribunale militare regionale di Bologna” (= d.l. 994/1944)
decreto legislativo del duce (RSI) 29 gennaio 1945, n. 59, “Modificazioni dell’art. 5 del decreto legislativo 16 giugno 1944, n. 394, circa il reato di procurata inabilità al servizio militare” (= d.l. 59/1945)
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(prima redazione a cura di Rocco Marzulli, 2005; integrazione a cura di Giancarlo Battilà, 2009)

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