Tribunale militare territoriale

I Tribunali militari, già attivi nella seconda metà del XIX secolo, mantennero tale denominazione fino al 1941, quando, con relazione e regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, furono istituiti i Tribunali militari territoriali presso i Comandi di Corpo d’armata o presso i Comandi corrispondenti delle altre forze armate dello Stato. Il decreto, all’art. 7, istituì dodici tribunali con sede a Torino, Milano, Bologna, Verona, Trieste, Roma, Napoli, Palermo, Cagliari, La Spezia, Taranto e Zara. In base all’art. 3, presso ogni tribunale furono costituiti:
- un ufficio di presidenza, composto dal presidente e da uno o più ufficiali addetti (art. 23);
- un ufficio pubblico ministero, composto dal procuratore militare e da uno o più vice procuratori militari e sostituti, appartenenti alla magistratura militare (art. 24);
- un ufficio d’istruzione, composto da uno o più giudici istruttori, appartenenti alla magistratura militare (art. 25);
- un ufficio di cancelleria composto da cancellieri, appartenenti al personale della giustizia militare (art. 26).
I tribunali sono composti da:
- un presidente, avente grado di generale di brigata, o grado corrispondente delle altre forze armate dello Stato;
- uno o più giudici relatori, appartenenti alla magistratura militare;
- ventidue giudici, di cui sedici ufficiali superiori e sei capitani (art. 8).
Il presidente e i giudici vengono nominati con decreto (art. 9).
Il tribunale giudica con l’intervento del presidente, di un giudice relatore, di tre giudici militari. I giudici sono designati dal presidente del tribunale (art. 14).
Il presidente è capo del collegio giudicante; da lui dipendono i giudici militari, per quanto riguarda le loro funzioni giudiziarie, e il personale militare addetto all’ufficio di presidenza.
Il procuratore generale militare è capo del pubblico ministero militare; da lui dipendono tutti i funzionari che compongono il personale della magistratura militare e delle cancellerie giudiziarie militari, e l’altro personale degli uffici della procura generale militare. Il procuratore militare presso ciascun tribunale militare ha la sorveglianza del personale degli uffici del tribunale (art. 50).
Davanti ai Tribunali militari territoriali, i difensori possono essere scelti fra gli ufficiali inferiori in servizio, residenti nel luogo dove ha sede un tribunale (art. 53).
Il decreto del presidente della repubblica 14 febbraio 1964, n. 199 (emanato per delega concessa al governo con legge del 12 dicembre 1962, n. 1862), all’art. 1, stabilì che i Tribunali militari territoriali sono otto con sede a: Torino, Verona, Padova, La Spezia, Roma, Napoli, Bari e Palermo, sopprimendo le sedi di Milano, Firenze, Bologna e Taranto (art. 2). L’art. 4 stabilì che:
- le competenze del Tribunale di Milano sono assorbite da quello di Torino;
- le competenze del Tribunale di Firenze e Bologna sono assorbite da quello di La Spezia;
- le competenze del Tribunale di Taranto sono assorbite da quello di Bari.
Una sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di Roma ha sede a Cagliari.
Per l’art. 103 della Costituzione i tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
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Fonti normative
- relazione e regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, “Ordinamento giudiziario militare” (= r.d. 1022/1941)
- legge 12 dicembre 1962, n. 1862, “Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati maggiori per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei Tribunali militari territoriali” (= l. 1862/1962)
- decreto del presidente della repubblica del 14 febbraio 1964, n. 199, “revisione delle circoscrizioni dei Tribunali militari territoriali” (= d.p.r. 199/1964)
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(Prima redazione a cura di Rocco Marzulli, 2005; revisione a cura di Antonella Cassetti e Marina Regina, 2007; integrazione a cura di Giancarlo Battilà, 2009)

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