Associazione nazionale combattenti e reduci (ANCR)

L’Associazione nazionale Combattenti e Reduci fu fondata nel 1919 dai reduci della Grande Guerra. L’idea nasceva a Milano, il 17 aprile del 1917, durante un’assemblea dei mutilati di guerra nei locali della Lega Antitedesca. Inizialmente e fino al secondo dopoguerra sarà denominata Associazione nazionale combattenti (ANC). Nel primo statuto associativo, stilato ed approvato nel 1919, veniva proclamata “l’assoluta indipendenza dell’A.N.C. da ogni e qualunque partito politico, pur non rinunciando l’Associazione ad assicurare il concorso dei combattenti all’azione politica e sociale, facendo propria la causa e gli interessi di tutto il popolo d’Italia.” (http://www.combattentiereduci.it/)
L’Associazione è eretta in ente morale con regio decreto del 24 giugno 1923 n. 1317 che ne approva anche lo statuto deliberato durante il secondo congresso nazionale dell’associazione tenutosi a Napoli nel febbraio dello stesso anno. L’ANC assunse il carattere fondamentale di un’istituzione al di fuori e al di sopra di ogni partito, principio ribadito nella formulazione del nuovo statuto.
Lo scopo principale dell’associazione è l’assistenza ai combattenti e reduci e alle loro famiglie attraverso i sussidi diretti e l’assistenza per l’acquisizione di pensioni di guerra.
Il sodalizio sin dai suoi inizi si estende sull’intero territorio nazionale. L’Associazione ha una struttura gerarchica con organi centrali e periferici ed è organizzata in federazioni provinciali e sezioni comunali. Secondo lo statuto del 1923, le sezioni periferiche comunali possono essere istituite in ogni comune, o frazione di comune, con almeno 15 soci.
Gli organi esecutivi e di controllo delle sezioni comunali, rinnovabili ogni tre anni, sono: l’assemblea dei soci, il presidente di sezione, il consiglio direttivo con compiti esecutivi e di gestione, il collegio dei sindaci con compiti di controllo della gestione economico-finanziaria.
Nel Ventennio fascista a dirigere le sezioni comunali troviamo: il direttorio composto di nove membri tra i quali un presidente, un vicepresidente, un segretario e cassiere e un alfiere.
Le sezioni comunali sono autonome sia per quanto riguarda l’organizzazione interna che per la gestione. Il lavoro capillare sul territorio a sostegno dei combattenti e delle loro famiglie è svolto in base allo statuto generale e alle direttive periodiche degli organi centrali e provinciali.

Nel 1947, l’Associazione nazionale combattenti e l’Associazione nazionale reduci si fondono assumendo la denominazione di Associazione nazionale combattenti e reduci.
Varie sono state le modificazioni apportate allo statuto originario dell’ente nel corso degli anni apportando aggiornamenti e modifiche organizzative. Nel 1949, gli organi centrali dell’Associazione sono l’assemblea nazionale, il congresso nazionale, il consiglio direttivo, le federazioni provinciali, le federazioni all’estero e le sezioni comunali. Queste possono essere istituite con un minimo di 30 soci, mentre il rinnovo degli organi avviene ogni due anni e tutti gli eletti sono rieleggibili.
Le sezioni comunali presenti su tutto il territorio nazionale si sostengono con le quote associative, con contributi ministeriali e individuali, con proventi diversi derivanti da iniziative pubbliche, sociali e culturali. Le uscite si traducono in sussidi a combattenti e reduci e alle loro famiglie, in spese per l’assistenza sanitaria, in contributi alle federazioni provinciali e in spese di gestione.

Nel 1977, l’Associazione evitando la soppressione avvenuta per diversi enti in base al DPR n. 616/1977, continuerà a sussistere come ente morale assumendo la personalità giuridica di diritto privato. Inoltre, potrà conservare la titolarità dei beni necessari per lo svolgimento della propria attività (art. 115).
Il più recente testo dello statuto dell’Associazione è stato deliberato dal Congresso nazionale del 28 novembre 2016 e definitivamente approvato dalle Autorità competenti in data 6 Aprile 2017. Allo statuto è seguito il Regolamento esecutivo approvato dal Consiglio direttivo centrale del 16 giugno 2017.
Come altre associazioni fra militari in congedo presenti in Italia, l’ANCR fa capo ai Ministeri della Difesa, dell’Interno e delle Finanze. All’interno del Ministero della Difesa, le associazioni combattentistiche radunano, al di là della suddivisione in Armi (Fanteria, Cavalleria, ecc.) tutti coloro che hanno combattuto o sono reduci di guerra o prigionia.
L’ANCR è struttura “no profit” a carattere apolitico e diretta da organi eletti periodicamente in base allo statuto vigente. Pubblica periodici a diffusione sia locale che nazionale a contenuto patriottico e storico militare. Promuove attività culturali, tecniche, assistenziali e propagandistiche, attraverso convegni, raduni, manifestazioni e partecipa diretta alle attività di Protezione Civile.
______________________
Normativa

• Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1317 “Erezione in ente morale dell’Associazione nazionale dei combattenti con sede in Roma”.
• Decreto del capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 833 “Cambiamento della denominazione della “Associazione nazionale combattenti” … in “Associazione nazionale combattenti e reduci”.
• Decreto del presidente della Repubblica, 24 giugno 1949 “Approvazione del nuovo testo unico dello statuto dell’Associazione nazionale combattenti e reduci”.
• Decreto presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 “Norme sull’ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione” (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382).

Soggetti produttori

Compilatori

  • Prima redazione: Giuseppina Caldera (archivista) - Data intervento: 25 gennaio 2018