Ufficio del giudice conciliatore

Con la legge n. 2626 del 6 dicembre 1865 relativa all’ordinamento giudiziario del Regno d’Italia viene istituita la figura del giudice conciliatore. La legge prevede la presenza presso ogni comune di un conciliatore di nomina regia, su proposta del consiglio comunale, mediante la presentazione di tre candidati i quali devono avere compiuto i 25 anni, avere dimora nel comune ed essere iscritti nelle liste elettorali. Egli è assistito da un cancelliere che, di norma, è il segretario comunale. Le funzioni del conciliatore, che sono “puramente” onorifiche, sono la composizione, su richiesta delle parti, di controversie in materia civile.
A questa legge segue, nello stesso mese di dicembre, con regio decreto n. 2642, il Regolamento generale giudiziario in base al quale il territorio nazionale viene suddiviso in circoscrizioni giudiziarie organizzate gerarchicamente – alla stessa stregua di quelle amministrative (province, circondari, mandamenti, comuni) – nelle quali trovano posto le preture, i tribunali, le corti d’appello e d’assise. All’esercizio della funzione di conciliatore sono dedicati gli articoli 172-183 (Titolo I, capo I) in cui si afferma che il conciliatore tiene le sue udienze preferibilmente nella casa comunale (art. 173) e che il cancelliere ha l’obbligo della tenuta di diversi registri attestanti l’attività di conciliazione.
Le competenze del giudice conciliatore sono successivamente regolate dalla legge n. 261 del 16 giugno 1892 e dal Regolamento per l’esecuzione della suddetta legge del 26.12.1892.
La legge n. 261, che si compone di 23 articoli, istituisce la figura del vice conciliatore, ribadisce la durata triennale della carica, con possibilità di riconferma, e la gratuità del patrocinio.
Tra il 1940 e il 1941, vengono emanate nuove leggi relative all’ordinamento degli uffici di conciliazione (n. 763 del 1940) e sul nuovo ordinamento giudiziario (r.d. n. 12 del 1941 e l. n. 1368 del 1941).
Un successivo accenno alla figura del conciliatore e del vice conciliatore si trova nella legge n. 195 del 24 marzo 1958, che tuttavia non apporta modifiche al funzionamento dell’ufficio. La legge dichiara il Consiglio superiore della Magistratura competente in materia di nomina del conciliatore e vice-conciliatore alla quale provvede su relazione della commissione competente con un atto che assume la forma di decreto del Presidente della Repubblica. Il Consiglio superiore può delegare la nomina dei conciliatori ai presidenti delle Corti di appello competenti per territorio.
Il funzionamento dell’ufficio viene assicurato anche da un cancelliere e dal messo di conciliazione.
Il primo fa parte del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie; le funzioni sono ricoperte generalmente dal segretario comunale o da un impiegato di segreteria. Le attività del cancelliere sono riconducibili all’attività di documentazione ovvero di preparazione dei verbali, redazione degli atti, certificazione delle sentenze, all’assistenza durante le udienze e all’autenticazione di certificazione ovvero di rilascio di certificati. Al cancelliere spetta la redazione dei registri d’ufficio e la tenuta dell’archivio.
Gli atti emanati dal giudice conciliatore e l’archivio che ne deriva sono di natura giudiziaria e ricadono nella sfera degli archivi del Ministero di grazia e giustizia.
Il messo di conciliazione è nominato, su proposta del sindaco, dal presidente del tribunale competente per territorio e viene scelto tra i dipendenti comunali. Mansione principale del messo di conciliazione è la notificazione degli atti relativi alle controversie, dei precetti, delle sentenze e provvedimenti del conciliatore.
Il giudice conciliatore ha, dunque, una duplice funzione: quella giurisdizionale contenziosa in materia civile e quella conciliativa. Nell’esercizio della funzione contenziosa decide secondo equità, osservando i principi del codice di procedura civile, con la funzione conciliativa ha il compito di prestare la sua opera, su richiesta, per bonaria composizione della controversia.
Fin dalla sua istituzione, il giudice conciliatore decide i procedimenti che riguardano beni mobili di modesto valore, valore che sarà periodicamente aggiornato, quando non sono attribuiti dalla legge a un giudice di più alto grado. E’ altresì chiamato a decidere le cause di sfratto per finita locazione e, in generale, le controversie relative a contratti di locazione di beni immobili. Ha la funzione primaria di favorire l’accordo tra le parti della controversia ed ha potere decisionale se l’accordo non viene raggiunto.
L’ufficio del giudice conciliatore è soppresso per effetto della legge n. 374 del 21 novembre 1991 che sancisce l’istituzione del giudice di pace. L’art. 1 della legge afferma che “L’ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all’ordinamento giudiziario…. Il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile”. La nomina a ricoprire l’ufficio avviene tramite decreto del presidente della Repubblica.
Mentre l’art. 44 dichiara “Sono soppressi gli uffici dei giudici conciliatori, fatta salva l’attività necessaria per l’esaurimento delle cause pendenti”. Di fatto l’attività del giudice di pace, in sostituzione del giudice conciliatore, avrà inizio solo dal 1° maggio 1995.
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Normativa

• Legge 6 dicembre 1865, n. 2626 “Legge sull’ordinamento giudiziario del Regno”.
• Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 “Regolamento generale giudiziario per l’esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull’ordinamento giudiziario.
• Legge 16 giugno 1892, n. 261 “Sui conciliatori”.
• Regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728 “Regolamento per l’esecuzione della legge n. 261 sulla competenza dei conciliatori”.
• Legge 25 giugno 1940, n. 763 “Ordinamento degli uffici di conciliazione”.
• Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 “Ordinamento giudiziario”.
• Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 “Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie”.
• Legge 24 marzo 1958, n. 195 “Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura”.
• Legge 21 novembre 1991, n. 374 “Istituzione del giudice di pace”.

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  • Prima redazione: Giuseppina Caldera (archivista) - Data intervento: 09 gennaio 2018