Ufficio del Genio civile di Pavia ( 1859 - 1971 )
Tipologia: Ente
Sede: Pavia
Codici identificativi
- MIDB000B2F (PLAIN) [Verificato il 22/10/2013]
Profilo storico / Biografia
Nel 1816 una classe di ingegneri civili aggiunta al Genio militare costituì il primo nucleo del Corpo reale del Genio civile del Regno di Sardegna(1). Nacque l’Intendenza generale dei ponti, delle strade, delle acque e delle selve, che vide nel 1817 il transito delle competenze all’Azienda economica dell’Interno: fu così che nel regno sardo lo schema napoleonico impostato sulla scia francese dei Corpi degli ingegneri di acque e strade venne inglobato dalle competenze della nascente Intendenza.
Una definizione più dettagliata dell’ordinamento e delle funzioni del Genio civile fu proposta con il regolamento del 4 gennaio 1825 che stabiliva la dipendenza dal Ministero degli Interni che istituiva il Consiglio superiore alle opere pubbliche per esprimere pareri tecnici e progettuali. Lo stesso anno nasceva la scuola di applicazione pratica per il Corpo reale del Genio civile, la cui parabola terminò dopo soli otto anni perché soppressa da Carlo Alberto fra altri ridimensionamenti di spese e personale.
Nel 1848 le competenze furono trasferite al neo costituito Ministero dei Lavori pubblici, ma spettò al Regio decreto n. 3754 del 20 novembre 1859 porre definitivamente gli uffici del Genio civile alle dipendenze gerarchiche del Ministero: la legge dedicava un apposito titolo all’ordinamento del Genio e precisava le competenze statali nei differenti ambiti, con un’attenzione particolare a fabbricati demaniali e ornato pubblico.
Fra le competenze ministeriali(2) erano incluse la costruzione e l’esercizio di strade ordinarie e ferrate, la polizia e il regime delle acque pubbliche, le opere di difesa e di navigazione, le bonifiche, la costruzione e manutenzione dei porti e delle spiagge, l’ampliamento e il miglioramento degli abitati, la costruzione e la manutenzione degli edifici pubblici (ad esclusione della sfera di interesse delle amministrazioni di marina e guerra), la conservazione dei pubblici monumenti e l’impianto, la manutenzione e l’esercizio dei telegrafi. Il lato tecnico era affidato al Corpo reale del Genio civile, suddiviso fra Servizio generale, istituito in ogni provincia per il disbrigo di tutte le competenze o almeno della loro maggioranza, e Servizio speciale, quest’ultimo con il compito di una sola e specifica attribuzione e ulteriormente smembrato in Servizio per miniere, canali navigabili e fabbricati civili demaniali.
Con il Regio decreto n. 148 del 25 luglio 1861 i corpi degli ingegneri di acque, ponti e strade delle province toscane, napoletane e siciliane furono riuniti nel Corpo reale del Genio civile rinominato Corpo reale del Genio civile del Regno d’Italia. Il decreto soppresse gli organismi degli altri stati preunitari estendendo al Regno gli ordinamenti piemontesi. Assunse particolare interesse l’allegato F sui lavori pubblici della legge n. 2248 del 20 marzo 1865(3): di fronte a un’ipotesi centralizzata, la norma definì limiti e competenze di potere centrale e poteri locali ed evitò interferenze garantendo una linea decentrata e discretamente autonoma. Scomparve con la nuova legge la possibilità per il Genio civile di rivolgersi ad architetti e disegnatori liberi professionisti, ma rimase per i ministeri la libera iniziativa per la progettazione ed esecuzione di lavori ai propri fabbricati attraverso l’impiego di proprio personale tecnico o di tecnici estranei(4).
Seguirono dettagli sulle attribuzioni in materia di strade territoriali e provinciali, considerate di responsabilità degli enti territoriali: per queste disposizioni nacquero appositi organi tecnici, distinti dagli uffici del Genio civile, ma che in taluni casi impiegarono, per i primi periodi, personale proveniente dallo stesso(5).
Nel 1866 Jacini, allora ministro dei Lavori pubblici, propose di riformare il Corpo. Fu l’ipotesi di un ridimensionamento delle competenze a fronte dell’aumento delle attribuzioni provinciali a spronare l’idea di rinnovamento del ministro: una corrente di pensiero suggeriva infatti il trasferimento del servizio dei lavori pubblici alle Province, eliminando in toto la struttura del Genio civile a favore di una riduzione di spesa. Jacini suggerì un’altra soluzione: lasciare al Genio la totalità delle sue attribuzioni originarie e contemporaneamente creare uffici con competenze territoriali più vaste, estesi a gruppi di province. L’idea suscitò le obiezioni di chi temeva un aumento di potere degli Ingegneri capo inversamente proporzionale a quello dei Prefetti, incaricati di unificazione amministrativa e di controllo sui consorzi fra comuni e province. Jacini confutò questa osservazione, sottolineando come suo fine la razionalizzazione del Genio civile in qualità organo tecnico privo di compiti puramente amministrativi. Il progetto non fu discusso alla Camera a causa della guerra contro l’Austria, ma il dibattito non s’interruppe e la discussione continuò a fervere(6).
Fu la legge Baccarini, la n. 874 del 5 luglio 1882, a delinearne l’assetto definitivo e a renderne evidente l’autonomia operativa. Il Genio civile si distinse subito per un evidente distacco dai tradizionali canoni amministrativi per Ministeri adottati nel Regno d’Italia: l’attenzione sul territorio provinciale, su opere e controlli di natura ordinaria e straordinaria, spesso prescindeva dal vincolo di ferreo coordinamento e supervisione esercitato dalla Prefettura. Si istituì in ogni provincia un ufficio del Genio civile, definito Servizio generale e direttamente dipendente dal Ministero dei Lavori pubblici. Integrazioni speciali alla struttura ordinaria erano consentite per opere straordinarie da definirsi con decreto reale. Tornarono come attribuzioni del Genio civile le bonifiche, mentre, il servizio di poste e telegrafi traslò al nuovo Ministero delle Poste e telegrafi, istituito con Regio decreto n. 5973 del 10 marzo 1889. La legge del 1882 fu particolarmente lungimirante in materia di strade ferrate: previde la creazione di uffici ad hoc per la sorveglianza e l’esercizio di ciascuna rete ferroviaria finché l’Ispettorato generale delle strade ferrate, creato con il Regio decreto n. 3460 del 22 ottobre 1885, non espose chiaramente la separazione del servizio dalle competenze del Ministero dei Lavori pubblici.
Altre indicazioni furono espresse dai Regi decreti n. 259 del 15 giugno 259, n. 3859 del 22 aprile 1886 e n. 1908 del 16 maggio 1920, esattamente in materia di ferrovie, fabbricati demaniali e monumenti nazionali.
La legge 874 generò un accentramento di competenze, fattore che nuovamente fomentò l’idea di creare strutture intermedie fra Genio civile e Ministero, suggerimento che sfociò nella legge n. 294 del 15 giugno 1893 per l’istituzione dei Compartimenti di ispezione, con delega per l’approvazione tecnica prima spettante al Ministero(7). Altri decreti assestarono ulteriori dettagli organizzativi, nello specifico il compito fu affidato ai Regi decreti n. 350 del 25 maggio 1895 e n. 522 del 3 settembre 1916 e al decreto legislativo n. 107 del 6 febbraio 1919.
Nuovi impulsi alla riorganizzazione del Genio civile giunsero con la politica fascista attraverso un duplice obiettivo: aumentare l’intervento statale e dei suoi organi centrali nell’ambito delle opere pubbliche(8) e creare enti autonomi per assolvere funzioni statali che necessitavano di elasticità amministrativa e celerità esecutiva. La rosa delle attribuzioni al Genio civile aumentò in prospettiva dell’ampliamento dell’intervento statale su edilizia popolare e viabilità, comunale e provinciale.
Il secondo conflitto mondiale impose la gestione di grandi opere di ricostruzione, interventi che videro l’esecuzione a carico del bilancio statale di vaste e capillari opere pubbliche anche di pertinenza locale(9): i settori interessati non furono soltanto edilizia e viabilità, ma un importante ruolo ebbe anche la difesa idraulica. Proprio nel 1945, con il decreto legislativo n. 16 del 18 gennaio, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche fu posizionato come trait-d’union fra Ministero dei Lavori pubblici e Genio civile e fu distribuito sull’intero suolo nazionale: la decisione si ricollegava al dibattito sul decentramento che sul finire dell’Ottocento aveva catalizzato l’attenzione in materia di opere pubbliche.
Ulteriori spinte centrifughe si evidenziarono negli anni Settanta del Novecento con il trasferimento alle Regioni della quasi totalità delle competenze del Genio civile: i D.P.R. 616 e 617 del 24 luglio 1977 stabilirono il passaggio delle competenze alle Regioni, ad esclusione degli uffici speciali, delle opere marittime e di un esiguo numero di altri servizi.
Da quanto emerge dai registri della serie “Ordini di servizio”, l’Ufficio del Genio civile di Pavia risulta organizzato in sezioni. Le attribuzioni delle sezioni subiscono alcune modifiche nel corso degli anni, i registri pervenuti documentano alcuni passaggi fondamentali.
L’ordine di servizio n. 330 del 1 marzo 1949 (10) definisce le unità organiche dell’Ufficio in ottemperanza alle disposizioni del Provveditorato regionale alle Opere pubbliche con nota n. 4622 del 24 febbraio 1949. I servizi elencati sono quattro, esattamente:
-sezione I: servizio generale; opere igieniche; edilizia statale e sovvenzionata; opere stradali;
-sezione II: polizia ed opere idrauliche degli argini e sponde in sinistra del Po fino al Ticino e destra del Ticino fino al Po (tronchi di sorveglianza I-II-III-IV-V-X); opere idrauliche di III categoria in sinistra di Sesia; concessioni e riconoscimenti di acque pubbliche; linee elettriche; Naviglio pavese ed opere di navigazione da Pavia al Po;
-sezione II bis: polizia ed opere idrauliche degli argini e sponde in sinistra di Po dal Ticino al Lambro (tronchi di sorveglianza VII-VIII e IX); opere idrauliche di III categoria del Bassopiano pavese; opere idrauliche di III categoria del comprensorio di Spessa; opere di navigazione lungo il Po dal Ticino al Lambro; polizia idraulica degli affluenti appenninici;
-sezione III: bonifica di I classe della Valle del Ticino; bonifica integrale; bacini montani del Tidone, Scuropasso, Staffora; pronto soccorso; opere di miglioramento fondiario.
Dall’ordine del 14 gennaio 1960 (11) l’organizzazione dell’ufficio risulta parzialmente modificata. Compaiono le seguenti sezioni:
-sezione I: servizio generale per tutta la provincia; contributo fondo culto; edilizia popolare (legge n. 715); lavori vari e attributo statale (leggi n.589 e 184); statistica; rilevamento costo mano d’opera e trasporti; cantieri di lavoro;
-sezione I bis: edilizia popolare e sovvenzionata (leggi n. 408 e 640); edilizia statale; edilizia universitaria; manutenzione fabbricati demaniali; danni di guerra, riparazioni e contributi; danni alluvionali (leggi n. 9, 636, 554); edilizia scolastica (legge n. 645); contributi nuove chiese (legge n. 2522);
-sezione II: opere idrauliche in destra e in sinistra di Po e Sesia ed affluenti; affitti, concessioni varie, attingimenti inerenti alle opere suddette; navigazione interna;
-sezione II bis: opere idrauliche in destra di Po e in sinistra a valle del ponte della Becca e destra di Ticino ed affluenti; affitti, concessioni varie, attingimenti inerenti alle opere suddette; lavori zone depresse, strade (leggi n. 647, 635); pronto intervento;
-sezione III: opere sistemazione bacini montani; pareri, miglioramenti fondiari; derivazioni d’acque e linee elettriche; lavori zone depresse, acquedotti (leggi n.647 e 635);
-sezione segreteria gabinetto: segreteria particolare Ingegnere Capo; personale; circolari e programmi; elenco imprese di fiducia ed istruttoria pratiche relative; inviti e gare di appalto; ufficio informazioni; schedario lavori;
-sezione ragioneria: gestione amministrativa contabile; contabilità speciale; materiale mobile;
-sezione archivio e copia: contratti; repertorio; ufficio copia; protocollo e spedizione corrispondenza; cancelleria e stampati: presa in consegna e distribuzione.
Negli anni le competenze dell’Ufficio subiscono alcune modifiche: le carte testimoniano un trasferimento di compiti fra le sezioni e l’aggiunta di nuove attribuzioni, come illustrato dagli ordini di servizio n. 62 del 18 gennaio 1963, n.101 del 15 maggio 1967 (12), n. 26 del 1 gennaio 1971 e n.36 del 4 settembre 1971 (13). Quest’ultimo ordine di servizio presenta in allegato la planimetria dei locali della sede del Genio civile, siti in via Mentana 55. Ogni sezione faceva riferimento a un Capo Sezione che coordinava l’operato del personale tecnico, erano inoltre conferiti ulteriori incarichi “ad personam” e incarichi temporanei specificati da singoli ordini di servizio.
Note:
1. Cfr. Regie patenti del 19 marzo 1816, in Raccolta degli atti di governo di S.M. il re di Sardegna, 1818, n. 797.
2. Cfr. Regio decreto n. 3754 del 20 novembre 1859, in particolare art. 9, 10, 326 e 342, in Raccolta degli atti di governo di S.M. il re di Sardegna, 1818, n. 797.
3. Cfr. legge 20 marzo 1865, n 2248, allegato F, art.1.
4. Cfr. legge 20 marzo 1865, n 2248, allegato F, art. 12.
5. A questo proposito cfr. Serie “Edilizia” e Sottoserie “Ponti e strade”, in riferimento alla legge 20 marzo 1865, n 2248, allegato F, art.13, 19, 37, 50, 368.
6. Cfr. Camera dei Deputati, legislatura XIII, sessione 1878-1880, tornata del 3 dicembre 1878, progetto di legge presentato dal Ministro dei Lavori pubblici Baccarini, “Ordinamento dell’amministrazione centrale dei Lavori pubblici e del reale Corpo del Genio civile”, stampato n. 117, in particolare p. 43-46; legge 30 agosto 1868, n. 4613.
7. Si pensò a una decina di compartimenti, nelle principali città, cfr. Camera dei deputati, legislatura XVIII, I sessione, stampato 122 A, “Modifiche all’ordinamento del Genio civile”.
8. Cfr. Regio decreto n. 1809 del 31 dicembre 1922 per una riforma temporanea dei servizi dell’amministrazione dei Lavori pubblici per ambiti territoriali e non per materie, riforma eliminata dal successivo Regio decreto n. 1477 del 25 settembre 1924 che ripristinò il vecchio ordinamento. Da notare anche i Regi decreti n. 2506 del 15 novembre 1925, n. 960 del 14 giugno 1929 e n. 544 del 18 maggio 1931, rispettivamente per i contributi statali alla manutenzione delle strade provinciali, edifici e stabili ad uso della Milizia volontaria della sicurezza nazionale e delle tre armi e infine il concentramento al Ministero dei Lavori pubblici di tutti i servizi relativi alle opere edilizie da eseguirsi per conto statale.
9. Cfr. Ministero dei Lavori pubblici, “Le opere pubbliche e le riparazioni dei danni di guerra nel triennio 1945-1948”, Roma, 1950.
10. Cfr. Busta 237, Registro 1.
11. Cfr. Busta 237, Registro 3.
12. Cfr. Entrambi in Busta 237, Registro 3.
13. Cfr. Entrambi in Busta 237, Registro 4.
Complessi archivistici
- Genio civile di Pavia (1822 - 1995)
Compilatori
- Paola Ciandrini (Archivista)
- Linda Giuzzi
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/creators/1043