Opera pia pei derelitti e orfani di Milano ( 1875 - 1998 )
Tipologia: Ente
Tipologia ente: Ente di assistenza e beneficenza
Condizione: pubblico
Sede: Milano
Codici identificativi
- MIDB000F80 (PLAIN) [Verificato il 22/10/2013]
Profilo storico / Biografia
Con testamento 24 novembre 1873, Luigi Manganoni (Besate 1812 – Milano 1874) nominò erede universale la Congregazione di carità di Milano, affinché “abbia ad istituire una nuova opera pia a vantaggio dei fanciulli derelitti”. Egli fece inoltre espressa richiesta che il patrimonio “lasciato per questa pia istituzione debba rimanere affatto distinto dagli altri enti amministrati dalla stessa Congregazione e siano separati i conti da presentarsi annualmente all’autorità tutoria”(1).
La sostanza lasciata da Manganoni ammontava a quasi 390.000 lire e comprendeva anche un possedimento di oltre 658 pertiche, il podere Cassinazza o Bruciata, situato nei territori di Castelletto Mendosio, frazione di Abbiategrasso, e di Vermezzo (2).
Ad essa la Congregazione di carità decise di unire i redditi pervenuti attraverso il legato disposto da Giuseppe Greppi (1854) e le donazioni effettuate da Ercole Parravicini (1866), Teresa Berra ved. Kramer (1873) e dai fratelli Leonino (1875), a favore dei fanciulli derelitti (3). Venne inoltre aggregato il legato Francesco Mainoni (1843) a beneficio degli orfani di padre, da cui la definitiva denominazione in Opera pia pei Derelitti e Orfani. Nonostante ciò, l’unione con il legato Mainoni rimase unicamente nella forma, perché i suoi redditi non furono mai utilizzati a favore dei derelitti, ma per gli “assegni per l’allevamento della prole a cui provvedono i fondi elemosinieri” (4).
L’Opera pia pei Derelitti e Orfani venne eretta in corpo morale con R. decreto 17 giugno 1875 e con R. decreto 8 dicembre 1878 ne fu approvato lo statuto organico. Il regolamento venne invece approvato nel 1880, per poi essere riformato nel 1888.
Come specifica l’art. 2 dello statuto, lo scopo dell’Opera pia era “concorrere nel collocamento dei fanciulli derelitti d’ambo i sessi dimoranti in Milano ed appartenenti alla città stessa per nascita o per ultimo non interrotto decennale domicilio del padre”. Nell’art. 3 – che recepiva sia la normativa vigente sia gli accordi intervenuti, nel 1875, tra Congregazione di carità, Comune e Provincia – venivano specificate le categorie di derelitti alle quali l’Opera pia era tenuta a provvedere:
“a) i figli legittimi orfani di padre e di madre o che abbiano i genitori, o che abbiano i genitori od il solo vivente di essi in carcere, purché sia gli uni che gli altri non siano già ricoverati nel Brefotrofio provinciale, abbiano compiuto il settimo anno d’età, siano minori degli anni quindici e non abbiano parenti tenuti per legge ad averne cura.
b) I figli legittimi minori degli anni quindici che siano stati abbandonati senza che si conosca quale fine abbiano fatto i loro genitori e non abbiano pur essi parenti chiamati per legge ad averne cura.
c) I figli pure minori di anni quindici di genitori legittimi degenti negli ospedali, nei manicomi provinciali e nei sifilocomi o che siano ricoverati in qualche ospizio per impotenza fisica al lavoro, limitatamente però al tempo della degenza e del ricovero.
d) I figli d’ignoti e i figli naturali reietti od abbandonati dai genitori, che abbiano compiuto il settimo anno d’età, siano minori degli anni quindici, non abbiano parenti tenuti per legge ad averne cura o non siano già ricoverati al Brefotrofio provinciale.”
L’Opera pia provvedeva “alla custodia, al mantenimento e all’educazione dei derelitti, mediante il ricovero degli stessi nel Brefotrofio provinciale di Milano, se al di sotto dei sette anni d’età, o mediante il collocamento presso famiglie o stabilimenti sia in città che in campagna, contro la corresponsione di un assegno mensile […]” (art. 4). Il provvedimento cessava “col compimento del 15° anno d’età o col cessare delle circostanze per le quali il provvedimento stesso venne accordato”. Era tuttavia facoltà della Congregazione protrarre l’assistenza fino ai diciotto anni o “in caso affatto eccezionali, fino a che il derelitto non sia in grado di procacciarsi da sé il proprio sostentamento” (art. 5).
In base ai già citati accordi del 1875 tra la Congregazione di carità, la Provincia e il Comune di Milano, quest’ultimo avrebbe dovuto provvedere ai derelitti legittimi con genitori residenti a Milano da meno di un decennio. In realtà anche questa assistenza restò sempre affidata alla Congregazione di carità, che riceveva perciò dal Comune una somma annua fissa a titolo di rimborso. Agli illegittimi con meno di 7 anni provvedeva invece la Provincia, con il ricovero nel brefotrofio (5).
Al fine di verificare i requisiti dei derelitti da ammettere ai benefici previsti dall’Opera pia, il regolamento interno, fin dalla prima stesura del 1880, stabilì l’istituzione presso la Congregazione di carità di uno speciale Comitato pei derelitti formato di 12 componenti scelti tra i delegati di beneficenza dell’ente (art. 6). Ogni anno il comitato eleggeva, inoltre, al suo interno un sottocomitato di 5 membri, cui spettava il collocamento dei minori in città e in campagna e la sorveglianza su di essi (art. 9) (6).
Se l’Opera pia pei Derelitti e Orfani fu il nucleo intorno al quale si raccolse l’attività della Congregazione di carità a favore dei minori, “essa non valse peraltro a sostenere da sola l’intero carico della beneficenza pei derelitti, che continuò ad essere in parte alimentata coi fondi dei Luoghi pii elemosinieri. Il concorso di questi dovette anzi venire incessantemente aumentato perché l’assistenza dei derelitti andò prendendo un’estensione sempre maggiore in conseguenza del rapidissimo sviluppo della città”. In quello stesso periodo, la Congregazione di carità si vide inoltre gravata delle spese assistenziali per i derelitti la cui cura in precedenza era a carico di Provincia e Comune. La legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889 e il regio decreto del 13 novembre successivo accollarono infatti alle Congregazioni di carità il mantenimento degli inabili al lavoro, inclusi i minori di nove anni, esonerando così la Provincia da ogni obbligo verso i derelitti con meno di sette anni. Gli obblighi a carico del Comune vennero meno invece in forza della legge Crispi sulle opere pie del 17 luglio 1890, che riconobbe l’assistenza dei derelitti come uno dei compiti principali delle Congregazioni di carità, che, pertanto, non poté più limitare la sua competenza ai soli fanciulli nati da genitori residenti a Milano per domicilio decennale.
“Per tal modo la Congregazione, rimasta gravata dell’assistenza di tutti indistintamente i derelitti aventi il domicilio di soccorso in Milano, dovette sconfinare assai al di là della sfera d’azione propria dell’Opera pia Derelitti. Quest’ultima poi, affatto impotente, benché dotata di un reddito discreto, non che a provvedere per intero all’assistenza dei derelitti, ad adempiere strettamente il compito assegnatole dal suo statuto, perdette in certa guisa la propria individualità per confonderla in quella del più vasto e possente organismo che da essa erasi andato svolgendo e venne a trovarsi, di fronte alla beneficenza pei derelitti, nel rapporto di una parte rispetto al tutto” (7).
Con deliberazione 20 ottobre 1904, la Congregazione di carità stabilì che, a cominciare dal 1905, l’erogazione dei fondi dell’Opera pia pei Derelitti e Orfani, come pure quelli del Opera pia Baliatico, dovesse figurare nei bilanci preventivi e nei conti consuntivi dell’O. P. Luoghi Pii Elemosinieri nella parte “Uscita”, “caricandosi alle Opere pie del Baliatico e dei Derelitti […] tanta parte dell’erogazione stessa quanto corrisponde all’importo delle loro rispettive rendite nette, ed accreditando i LL.PP.EE., fra le entrate di beneficenza, dell’importo delle rendite delle due Opere Pie” (8). Nei bilanci dell’Opera pia i fondi erogati erano annotati come “contributo ai LL.PP.EE. per l’esercizio della beneficenza derelitti”.
Dal 1902, frattanto, l’attività di assistenza a favore dei minori da parte della Congregazione di carità si era concentrata nell’Istituto Derelitti, al cui funzionamento concorrevano anche i redditi dell’Opera pia omonima. Formalmente essa rimase comunque sempre separata dall’istituto, il quale non venne mai eretto in ente morale e contabilmente restò a carico dei Luoghi Pii Elemosinieri.
L’Istituto Derelitti divenne in seguito Istituto fascista di assistenza ai minorenni (IFDAM), Istituto di assistenza ai minorenni (IDAM) e, dal 1964 alla chiusura, nel 1967, Istituto Ragazzi di Milano. Anche allora e fino allo scioglimento avvenuto ope legis nel 1978, l’Ente Comunale di Assistenza, succeduto nel 1937 alla Congregazione di carità, continuò comunque ad esercitare la sua attività istituzionale di assistenza ai minori, attingendo a tal fine anche alle rendite dell’Opera pia Derelitti. In seguito tali rendite sono state portate a “residuo” di anno in anno nei bilanci preventivi e nei conti consuntivi della stessa Opera pia.
Non svolgendo più da tempo alcuna attività istituzionale, il Collegio commissariale delle IIPPAB dispose la fusione per incorporazione dell’Opera pia Derelitti e Orfani e di altre opere pie minori nell’Opera pia Luoghi Pii Elemosinieri, che venne approvata con deliberazione n. 34505 del 6 febbraio 1998 della Giunta Regionale (9).
Con istrumento 31 luglio 1989, frattanto, l’ente aveva alienato il podere Cassinazza, unico bene stabile di proprietà dell’Opera pia pei Derelitti e Orfani (10).
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Note
(1) Copia semplice del testamento si trova alla sede: Origine e dotazione, Eredità e legati, Testatori, Luigi Manganoni, b. 1, 1,1,2
(2) Si veda Origine e dotazione, Fondazione, statuto organico e regolamento, atti 1023/1875, b. 1, 1,1,1. Inoltre A. Noto, Gli amici dei poveri di Milano, Milano 1953, pp. 463.
(3) Altri lasciti pervennero all’Opera pia negli anni seguenti; si veda in proposito Origine e dotazione, Donazioni, b. 1, 1,1,3; inoltre il rapporto d’archivio sull’Opera pia Derelitti ed Orfani 30 novembre 1994, nota 9.
(4) La beneficenza della Congregazione di carità di Milano, Milano 1906, p. 99.
(5) Stefania Foltran, Da “derelitti” a “ragazzi di Milano”, un secolo di assistenza ai minori, in Milano con i poveri. Dalla Congregazione di carità ad oggi, Milano 1990, p. 183.
(6) Statuto organico e Regolamento interno dell’Opera pia pei Derelitti ed Orfani, Milano 1880, pp. 15 e 16 in Origine e dotazione, Fondazione, b. 1, 1,1,1.
(7) La beneficenza della Congregazione di carità di Milano, cit., pp. 100-102.
(8) Registro dei verbali di seduta 1904.
(9) Atti 310/1996, dove è allegato anche il rapporto d’archivio con la relazione storica sull’Opera pia Derelitti e Orfani.
(10) Atti 221/1988.
Complessi archivistici
- Opera pia pei derelitti e orfani di Milano (1866 - 1997)
Compilatori
- Giorgio Sassi (Archivista)
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/creators/1421