Comune di Treviglio ( sec. XIII - )

Tipologia: Ente

Tipologia ente: Ente pubblico territoriale

Sede: Treviglio

Codici identificativi

  • MIDB00131C (PLAIN) [Verificato il 22/10/2013]

Profilo storico / Biografia

La prima notizia dell’esistenza di Treviglio, istituzione comunale è dell 1224 (1). Sicuramente risale ai secoli precedenti una forma di organizzazione precomunale a livello associativo o vicinale (2). Nel corso del secolo XIII la struttura comunale si organizza e si consolida e sono documentate la presenza di un consiglio generale (arengo) di un consiglio di credenza, di quattro consoli e alcuni procuratori (3).
Nel 1279 il comune ottenne dai Della Torre di Milano, dei quali la città era alleata, il titolo di “borgo” e il diritto ad un mercato settimanale (4).
In seguito Treviglio riesce a staccarsi momentaneamente dall’autorità di Milano, ottenendo da Enrico VII la dipendenza diretta dalla Camera, il “mero e misto imperio”, la libertà di commercio e la facoltà di derivare un canale dal fiume Brembo privilegi che vennero puntualmente riconfermati dai successivi imperatori (5). Nel 1332 Treviglio si diede ai Visconti (6) entrando da quel momento nell’orbita milanese. I Visconti confermarono nel 1344 il mero e misto imperio e, nel 1392, nuovi statuti (7). Dopo questa data la storia di Treviglio rimase legata a quella di Milano. Dalla fonte statutaria è possibile avere informazioni circa la complessa organizzazione istituzionale del comune. Il podestà durava in carica sei mesi e aveva le funzioni di giudice supremo (la misura delle sanzioni e delle pene era lasciata al suo arbitrio) doveva essere giurisperito o, se militare, assistito da un esperto in legge. Alla fine del suo mandato doveva risiedere per altri otto giorni per rendere conto del suo operato a due sindacatori.
Accanto al podestà erano quattro consoli (uno per porta) che restavano in carica sei mesi e che di fatto svolgevano tutte le incombenze di carattere amministrativo (“mero e misto imperio”) con il compito principale di eseguire ogni cinque anni la revisione dell’estimo.
Due procuratori, eletti anch’essi ogni sei mesi, coadiuvavano i consoli e verificavano e vigilavano il regolare aggiornamento dei libri dei canepari, dei libri delle condanne emesse dal podestà e dai consoli (dando esecuzione alle condanne), e di quelli relativi ai diritti sulle acque del Brembo.
Alla base dell’articolata struttura amministrativa del comune di Treviglio stava il consiglio generale composto da sessanta consiglieri che eleggeva la maggior parte degli ufficiali comunali con votazione segreta. Nell’ambito del consiglio si procedeva all’elezione delle seguenti cariche: quattro consoli; notai, che registravano tutte le condanne emesse dal podestà e dai consoli e le entrate e le uscite dei canepari; il notaio-
cancelliere; quattro canepari, che effettuavano le spese autorizzate dai consoli o dalla maggior parte del consiglio; quattro canepari ed i quattro notai del sale; quattro portinai del castro vecchio, responsabili della custodia e vendita del grano comunale; i due pesatori, che controllavano la vendita al minuto di vino e pane secondo pesi e misure stabiliti; quattro portinai delle porte, che assegnavano i turni di guardia in base a liste comprendenti tutti i maschi dai 15 ai 70 anni; cento campari con funzioni di polizia e salvaguardia dell’ordine interno ed infine quattro o otto anziani delle acque, che sovrintendevano al regolare sfruttamento del sistema idrico, aprendo e chiudendo le chiuse e concedendo le licenze di irrigazione. A loro volta i quattro consoli eleggevano i sessanta consiglieri scegliendoli tra gli uomini più idonei; i dodici banditori; i quattro estimatori; i due anziani del drappo; i quattro ufficiali agli accessi; i quattro deputati alle spese e due procuratori, che designavano a loro volta, ogni sei mesi, il consiglio dei dodici sapienti, il quale proponeva e dava valore di legge alle deliberazioni del consiglio dei sessanta di cui faceva parte.(8)
Le lacune dell’archivio non permettono di mettere a fuoco con precisione l’evoluzione della fisionomia amministrativa del comune e dall’analisi dei Libri delle ordinazioni del consiglio ordinario parrebbe che la dominazione spagnola e la prima età asburgica non abbiano apportato modifiche sostanziali all’ordinamento amministrativo. Il consiglio cambiò denominazione e numero dei componenti (arrivando a 32 membri), si riuniva irregolarmente ad intervalli variabili da una settimana a tre mesi alla presenza del pretore (in carica per almeno otto anni), che ereditava sostanzialmente le funzioni del podestà, di un suo luogotenente o propretore e dei quattro consoli e deputati. Il consiglio eleggeva inoltre, ogni sei mesi, quattro consoli; il vicario ed il notaio delle condanne; i due giudici delle vettovaglie; il consiglio dei dodici sapienti, poi denominato consiglio della provvisione e composto di sedici membri tra cui i quattro consoli in carica, e i quattro scaduti e altri otto consoli nominati “ad vocem”. A sua volta tale organo collegiale nominava ogni anno i 32 consiglieri; i quattro deputati della scuola della Beata Vergine Assunta; i quattro presidenti dell’ospedale degli Infermi e i quattro fabbricieri della fabbrica della chiesa di S. Martino e, infine, provvedeva ogni due anni alla nomina dei dodici deputati alle spese. La contabilità era affidata ad un ragionato. Gli ufficiali venivano eletti a dicembre per l’anno seguente (9).
Venivano inoltre stipendiati dalla comunità altre figure non rientranti nel novero dei funzionari ed ufficiali, cioè il medico, il chirurgo, l’organista, il campanaro, il cappellano, il sacrestano, il sepoltore, il padre predicatore per il periodo di quaresima, il “postaro” del sale e il pedone, come emerge dall’analisi del “Registro dei Mandati spediti dal Cancelliere della Comunità di Treviglio (…) verso il Tesoriere della Comunità” (10). L’esistenza del consiglio ordinario ha fine con la riforma del governo e della amministrazione delle comunità dello stato di Milano del 1755, che istituiva nuovi organi e nuove figure istituzionali. (11)
Treviglio tuttavia ottenne, nel 1758, che le sue istituzioni comunali venissero riordinate con alcune modifiche alle legge generale mantenendo alcune condizioni particolari che il comune ancora conservava grazie al suo status di terra separata (o “provincia”, come è definita nelle modifiche) goduto da secoli. (12).
Il convocato dei possessori estimati fu composto dai soli “seicentisti”, cioé dai possessori che avevano almeno 600 scudi d’estimo “in testa loro”, con “voce attiva e passiva”, il cui elenco, detto “catalogo”, doveva essere compilato dai deputati dell’estimo. Il convocato si radunava ordinariamente due volte all’anno, a gennaio e a novembre, per il rendimento dei conti e per l’elezione degli ufficiali e dei nuovi deputati dell’estimo, anziché tre volte come previsto dalla legge generale (per gli affari straordinari doveva radunarsi semplicemente quando fosse necessario). Vennero costituiti altri due organi collegiali subalterni per l’ordinaria amministrazione: il primo, denominato reggenza, corrispondente al vecchio consiglio di provvisione anche nel numero dei membri, presiedeva all’elezione del giudice delle vettovaglie, di quello delle condanne dei danni dati in campagna, di quello delle strade, e all’esercizio del tribunale di provvisione, alla nomina dei deputati dell’ospedale e degli altri luoghi pii, dei deputati di carità e dei protettori dei carcerati, e di altri dipendenti comunali, la cui designazione spettava già al consiglio ordinario. Esistevano anche i convocati della reggenza, che potevano riunirsi anche in assenza del pretore, a differenza dei convocati generali. Il secondo collegio era rappresentato dalla deputazione dell’estimo, che era il vero organo esecutivo preposto all’amministrazione del comune. La deputazione veniva eletta dal convocato generale a voti segreti ed era formata da tre deputati dell’estimo e dai deputati del mercimonio e del personale. Di questi il primo deputato dell’estimo si sceglieva a votazione tra i primi tre estimati del comune, mentre gli altri due deputati venivano scelti mediante due successive votazioni a ballottaggio, tra i componenti del corpo di reggenza, in deroga alla legge generale. I deputati del mercimonio e del personale non avevano, come d’obbligo, voto deliberativo, né alcuna delle prerogative competenti agli altri estimati del convocato generale. La deputazione dell’estimo doveva occuparsi della erogazione di denaro pubblico, proporre al convocato le persone da scegliere come procuratori e avvocati nelle liti (prerogativa che derivava dall’essere terra separata) e come oratori del comune a Milano; infine doveva occuparsi dei rendiconti di fine anno di tesoriere, esattore e sindaco. Quest’ultimo ufficiale, la cui elezione spettava ai deputati, poteva essere il sostituto di questi e doveva anche ricevere tutti gli ordini diretti alla comunità dalla giunta del censimento mediante il cancelliere e darne gli avvisi e rappresentare la comunità nei contratti comunali, sempre in accordo e con mandato dei deputati dell’estimo. Infine, doveva conservare presso di sé parte delle scritture comunali, a lui consegnate dal cancelliere per le sue occorrenze, e tenere un regolare carteggio con il cancelliere stesso.
Con la riforma del 1786 il comune di Treviglio venne assegnato alla Delegazione XXV della Gera d’Adda Superiore (13) che faceva parte della Provincia di Lodi. La nuova distrettuazione del 1791 (14) riportò Treviglio nell’ambito della Provincia di Milano nel Distretto XVI.
Con l’avvento della prima Repubblica Cisalpina Treviglio fu capoluogo del distretto XIV del Dipartimento dell’Adda nel marzo 1798 (15) e successivamente del Distretto XVII della Roggia Nuova nel settembre successivo (16). La prima riorganizzazione organica delle amministrazioni era stata definita nella costituzione della Repubblica Cisalpina (17). L’articolazione e le funzioni delle amministrazioni vennero ulteriormente definite dalla successiva legge sull’organizzazione delle municipalità (18).
Nei comuni con popolazione compresa tra tremila e centomila abitanti come Treviglio vi era una sola amministrazione municipale, costituita da un diverso numero di “uffiziali municipali” a seconda della popolazione. Con la proclamazione della nuova costituzione della Repubblica Cisalpina (19), i comuni con meno di diecimila abitanti ebbero “un officiale municipale ed uno o due o tre aggiunti”. L’unione degli ufficiali municipali dei comuni del medesimo distretto formava “la municipalità del distretto”, per ognuna delle quali viene scelto "un presidente della municipalità .
I membri delle amministrazioni municipali duravano in carica due anni ed erano “rinnovati ogni anno per metà o per la parte più approssimante alla metà ed alternativamente per la frazione più grande e per la frazione più piccola” e potevano essere rieletti solo per due mandati consecutivi. In caso di decadenza di un amministratore per “morte, dimissione, destituzione o altrimenti” il direttorio nominava nuovi amministratori, che rimanevano in carica sino alle successive elezioni. L’impianto organizzativo e funzionale delle amministrazioni locali delineato nella costituzione dell’anno VI venne ulteriormente precisato e definito nella “legge sull’organizzazione e sulle funzioni de’ corpi amministrativi” (20).
Nella legge erano indicate le modalità e la frequenza delle convocazioni delle amministrazioni municipali. Le municipalità dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti si dovevano riunire almeno una volta ogni tre giorni. Le amministrazioni municipali di ogni distretto si convocavano in assemblea almeno tre volte al mese, su indicazione dell’amministrazione dipartimentale, con la possibilità di “riunirsi anche straordinariamente”, quando fosse giudicato “necessario al servigio”. Veniva stabilito infine che tutte le determinazioni prese dalle amministrazioni municipali dovessero essere “scritte sopra un registro particolare”, nel quale i componenti dell’amministrazione presenti alle sedute dovevano apporre le proprie sottoscrizioni. Venivano in seguito descritte le funzioni “proprie” della municipalità e le altre “loro delegate dall’amministrazione dipartimentale”. Fra le funzioni proprie erano contemplate l’organizzazione della polizia e della guardia nazionale, la manutenzione dei ponti e delle strade comunali, l’illuminazione delle strade, il regolamento e il pagamento delle spese municipali, la nomina del ricevitore municipale e degli altri salariati, le fazioni militari, gli alloggi, le vettovaglie e la sanità. Fra le funzioni delegate vi erano invece il riparto e il ricevimento delle contribuzioni dirette, la vigilanza sull’istruzione pubblica, sugli stabilimenti ecclesiastici, sui lavori pubblici del rispettivo circondario, sugli ospizi, ospedali e prigioni, sull’approvvigionamento delle sussistenze e in generale su tutti gli oggetti sui quali le amministrazioni dipartimentali richiamavano la loro attenzione.
Nel maggio 1801 il comune di Treviglio fu capoluogo del Distretto III (21), successivamente durante il periodo della Repubblica Italiana fu capoluogo del distretto X della Roggia Nuova nel giugno 1804 (22) e in seguito del cantone I del distretto II omonimo (23).
In seguito Treviglio fu capoluogo del cantone I omonimo del distretto II di Treviglio e sede di viceprefettura, dal gennaio 1810 aggregò i comuni di Calvenzano e Casirate (24).
Nel periodo della Repubblica Italiana la nuova organizzazione dei comuni venne definita dalla legge sull’organizzazione delle autorità amministrative (25). Il titolo I, riguardante l’organizzazione generale dello stato, stabiliva che in ogni comune vi era una municipalità e un consiglio comunale, il titoli VI e VII definivano la struttura dell’amministrazione comunale.
La legge del 1802 introduceva un’organica suddivisione dei comuni in tre classi definite in base alla consistenza della popolazione residente, stabilendo per i comuni di prima classe un numero di abitanti superiore a diecimila unità, per i comuni di seconda classe un numero di abitanti compreso fra diecimila e tremila unità, per i comuni di terza classe un numero di abitanti inferiore a tremila unità. L’appartenenza alle varie classi determinava diverse modalità nella composizione delle municipalità e dei consigli comunali e criteri differenti di eleggibilità dei loro componenti.
La legge stabiliva che il consiglio comunale nei comuni di prima e seconda classe si componeva rispettivamente di quaranta o trenta cittadini, metà dei quali tra i possidenti. I membri del consiglio si rinnovavano parzialmente di anno in anno entro un quinquennio, ed erano nominati dal consiglio generale del dipartimento sopra una lista tripla presentata dallo stesso consiglio comunale.
Il consiglio comunale, organo deliberativo del comune, veniva convocato in via ordinaria due volte all’anno (in gennaio o febbraio e in settembre o ottobre) e straordinariamente a qualunque istanza del prefetto, del viceprefetto o del cancelliere distrettuale. Nella prima seduta il consiglio esaminava il rendiconto presentato dalla municipalità relativo all’esercizio finanziario precedente, mentre nella seconda concorreva alla formazione dei consigli distrettuali, nominava i componenti della municipalità, determinava le spese e l’ammontare delle imposte comunali per l’anno in corso. I consigli comunali deliberavano collegialmente a scrutinio segreto e si tenevano sempre in luogo pubblico, alla presenza, oltre che delle rispettive municipalità, di un membro della prefettura o viceprefettura nei comuni di prima e seconda classe, e del cancelliere distrettuale, che ne registrava gli atti, nei comuni di terza classe. Il consiglio comunale eleggeva i componenti della municipalità in un numero variabile a seconda della classe (da sette a nove nei comuni di prima classe, da cinque a sette nei comuni di seconda classe, di tre nei comuni di terza classe. Gli amministratori municipali nei comuni di prima e seconda classe erano proposti a scrutinio segreto ed erano maggioranza assoluta.
Le municipalità esercitavano funzioni esecutive e si convocano a seconda delle necessità e su domanda del cancelliere distrettuale, del prefetto o viceprefetto, dal quale dipendevano immediatamente.
Il passaggio dalla Repubblica italiana al Regno d’Italia implicò una trasformazione degli ordinamenti locali. Il decreto 8 giugno 1805 (26) riaffermava alcune prerogative delle amministrazioni municipali e dei loro organi previste dalla precedente normativa, ma al contempo ne introduceva altre, che accentuavano il carattere accentrato del sistema amministrativo. Venne confermata la suddivisione di comuni in classi. I consigli comunali di comuni di prima e seconda classe erano di nomina reale. In questi consigli le riunioni si dovevano tenere sempre alla presenza del prefetto, del viceprefetto o di un loro delegato. Convocati sempre in luogo pubblico con almeno quindici giorni di preavviso dalle municipalità nei comuni, i consigli comunali si riunivano in via ordinaria due volte all’anno (in gennaio o febbraio e in settembre o ottobre) e in via straordinaria “a qualunque invito del prefetto e del viceprefetto”. I consigli deliberavano collegialmente a scrutinio segreto. Nella prima seduta esaminavano il rendiconto dell’esercizio finanziario precedente, mentre nella seconda nominavano o eleggevano i componenti della municipalità in scadenza, determinavano le spese e l’ammontare delle imposte comunali per l’anno successivo e nominavano i revisori dei conti per l’anno precedente.
Le municipalità era composta da un podestà e rispettivamente da sei o quattro savi: questo collegio eseguiva tutte le funzioni amministrative e rappresentative del comune: predisponeva il conto consuntivo dell’anno antecedente e il conto preventivo per l’anno successivo, proponeva ai consigli comunali deliberazioni su materie di particolare interesse per la comunità ed eseguiva le determinazioni degli stessi consigli approvate dai prefetti o vice-prefetti.
Il podestà veniva nominato dal re da una terna di nomi proposti dal consiglio comunale, durava in carica tre anni. I savi, proposti ed eletti dai consigli comunali a scrutinio segreto a maggioranza assoluta di voti fra i cento maggiori estimati nei comuni di prima classe e fra i cinquanta in quelli della seconda, si mutavano parzialmente ogni anno, in modo che entro un triennio fossero interamente rinnovati. Il sindaco, di nomina prefettizia, durava in carica un anno. Gli anziani, nominati fra i venticinque più ricchi o notabili del comune ed eletti dal consiglio a maggioranza assoluta, si rinnovavano ogni anno. La sovrana patente 7 aprile 1815, atto costitutivo del Regno Lombardo-Veneto, stabilì che l’organizzazione amministrativa dei comuni dovesse rimanere per il momento conservata nelle allora forme vigenti, mantenendo la suddivisione in tre classi dell’ordinamento napoleonico. Con l’attivazione dei comuni della provincia di Bergamo, in base al compartimento territoriale del Regno Lombardo-veneto, il comune di Treviglio venne collocato come comune capoluogo, con 7109 abitanti, nel distretto X (27). Per una nuova regolamentazione degli enti locali bisognò attendere la notificazione 12 febbraio 1816 perfezionata e resa pienamente operativa dalle “istruzioni per l’attivazione del nuovo metodo d’amministrazione comunale colle attribuzioni delle rispettive autorità” contenute nella successiva notificazione 12 aprile 1816, in cui veniva fornito un quadro articolato dell’organizzazione e del funzionamento degli organi preposti all’amministrazione dei comuni.
L’insieme di queste disposizioni si applicavano indistintamente a tutti i comuni del Regno Lombardo-Veneto (28). In base al regolamento del 1816 in Lombardia si avevano dunque il consiglio e la congregazione municipale nelle tredici città regie (Crema, Casalmaggiore, Monza, Varese, oltre ai nove capoluoghi di provincia), il convocato e la deputazione nella maggior parte dei comuni, e il consiglio e la deputazione solo in quelli elencati nella tabella annessa al regolamento stesso.
Treviglio secondo tali istruzioni era dotata di un consiglio comunale e di una deputazione.
Il consiglio comunale era formato da trenta membri. Almeno due terzi dei componenti del consiglio dovevano essere possidenti scelti tra i primi cento estimati. I consiglieri, dopo la prima nomina fatta dai rispettivi governi, venivano sostituiti ogni triennio in quote uguali, secondo l’anzianità di nomina “sopra duple dei consigli da parte delle congregazioni provinciali”. I consigli erano radunati di norma due volte l’anno e ogni qual volta ritenuto necessario: nella prima sessione (in gennaio o in febbraio) si esaminavano i conti dell’anno precedente e veniva approvato il bilancio consuntivo, nella seconda (in settembre o in ottobre) si approntavano i bilanci di previsione, si nominavano i revisori dei conti e si eleggevano i nuovi membri delle congregazioni municipali e delle deputazioni. Rigide norme regolavano convocazione e svolgimento delle sedute, cui partecipavano, con funzioni di controllo in rappresentanza del governo e senza diritto di voto, il regio delegato nelle città regie o capoluoghi di provincia, oppure il cancelliere del censo o un suo sostituto negli altri comuni.
La deputazione comunale in quanto “autorità pubblica permanente” aveva il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio, gestire l’amministrazione ordinaria del patrimonio del comune e vigilare per l’osservanza delle leggi e degli ordini del governo. La Deputazione aveva un ufficio proprio ed era assistita da un segretario (29). Dei deputati previsti per i comuni, colui che aveva riportato il maggior numero di voti tra i tre primi estimati era eletto primo deputato, gli altri erano scelti tra i possessori. Oltre alla partecipazione a quasi tutti gli atti ufficiali del comune ai deputati spettava il compito di liquidare i conti con l’esattore e con l’agente municipale prima dell’ingresso in un nuovo esercizio finanziario. Competeva inoltre predisporre “il conto preventivo delle entrate e spese per l’anno successivo da proporsi al consiglio o convocato”. Gli ordini di pagamento dovevano essere sottoscritti da almeno due deputati unitamente al cancelliere.
Per quanto riguarda il personale burocratico previsto per i comuni, in quelli aventi un consiglio la deputazione era assistita da un segretario ed eventualmente da altri impiegati, secondo il ruolo approvato dal governo. Nel comune vi era inoltre un cursore sottoposto all’agente per il disbrigo degli ordini di tutti i superiori. Altri “stipendiati” potevano essere nominati da consiglio o convocato, con approvazione del governo, mentre risultava obbligatoria l’elezione di due revisori dei conti di durata annuale.
Il comune di Treviglio in successive riforme della distrettuazione fu confermato nel medesimo distretto in forza del successivo compartimento territoriale delle province lombarde (30). Nel 1853 fu inserito nel distretto XI (31); a quella data era comune con consiglio comunale, con ufficio proprio, di 9692 abitanti.
In seguito all’unione temporanea delle province lombarde al regno di Sardegna, in base al compartimento territoriale stabilito con la legge 23 ottobre 1859, il comune di Treviglio con 10.326 abitanti, retto da un consiglio di trenta membri e da una giunta di quattro membri, fu incluso nel mandamento I di Treviglio, circondario II di Treviglio, provincia di Bergamo.
In seguito all’annessione della Lombardia al Regno Sabaudo, viene emanata la legge 23 ottobre 1859 (legge Rattazzi) che estende alle province lombarde gli ordinamenti locali di comuni e province vigenti nello stato sabaudo (legge 23 ottobre 1859). La legge si apre col Titolo I: Divisione del Territorio del Regno e Autorità governative in cui si dispone la divisione del Regno in Province, Circondari, Mandamenti e Comuni.
Al Titolo II (Dell’Amministrazione comunale), il Capo I stabilisce che ogni comune ha un consiglio comunale ed una giunta comunale, che può avere un segretario e un ufficio comunale, e che più comuni possono valersi di uno stesso segretario ed avere un solo archivio (art. 11) (32). La Giunta municipale risulta formata dal Sindaco, da otto Assessori e da quattro Supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 60 mila abitanti; dal Sindaco e da un numero di Assessori variabile in rapporto alla popolazione: sei nei Comuni aventi più di 30 mila abitanti, quattro in quelli con più di 3 mila abitanti e due negli altri Comuni; in tutti i suddetti casi il numero dei Supplenti rimane fissato a 2 (art. 13).
Il capo II (Delle Elezioni) disciplina il sistema elettorale fissando diritti e limiti dell’elettorato attivo per l’elezione dei consiglieri comunali, costituito dagli abitanti che pagano nel comune contribuzioni dirette di entità determinate in base al numero di abitanti (art. 14) e da cui sono esclusi: analfabeti, donne, interdetti e soggetti condannati a pene correzionali (art. 23).
Il Capo III (Dei Consigli comunali), definisce le competenze di tali organi per cui sono fissate due sessioni ordinarie annue una primaverile e una autunnale (art. 74); le competenze includono la sorveglianza e il controllo contabile sugli stabilimenti di carità e beneficenza, sull’attività e sul bilancio di tutte le istituzioni fatte a beneficio della generalità degli abitanti e sulle fabbricerie (artt. 79, 80); l’elezione dei membri della Giunta municipale, l’esame e approvazione del bilancio attivo e passivo del comune per l’anno precedente e deliberazione di quello per l’anno successivo; la nomina dei revisori dei conti; la revisione delle liste elettorali (artt. 81, 82). Nelle sedute il consiglio delibera sul numero e sullo stipendio degli impiegati comunali, che includono anche il personale scolastico, sanitario, ecclesiastico, di vigilanza operante nel comune; delibera sui contratti, sull’uso e destinazione dei beni comunali, sull’appalto per le opere pubbliche e su altre materie non direttamente soggette alla competenza della Giunta municipale (art. 84). Viene data pubblicità alle sedute del Consiglio comunale (art. 85) e viene stabilita la pubblicazione delle deliberazioni all’Albo Pretorio (art. 87).
Nel Capo IV (Della Giunta) municipale vengono fissate funzioni, competenze e modalità di delibera della Giunta municipale; l’organo viene eletto, per la durata di un anno, a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale fra i propri membri con funzioni esecutive delle deliberazioni del Consiglio stesso e di rappresentanza nei periodi che intercorrono tra le sue sessioni (artt. 88, 89).
Esse includono la nomina del personale del comune, l’assistenza agli incanti, la formazione del progetto dei bilanci, la preparazione di regolamenti, la vigilanza sull’ornato e sulla polizia locale, l’esecuzione delle operazioni censuarie, il rilascio degli atti anagrafici, il controllo sulle operazioni di leva, l’esecuzione degli atti conservatori dei diritti del comune (art. 90).
Nel Capo V (Del Sindaco) vengono stabilite le modalità di nomina e le funzioni del sindaco, che in base alla legge 23 ottobre 1859 riveste la doppia funzione di ufficiale del governo nominato direttamente dal Re e di capo dell’amministrazione comunale (artt. 94-95). Il Sindaco dura un carica tre anni, e può essere confermato se conserva la qualità di Consigliere (art. 95). In quanto capo dell’amministrazione comunale il sindaco presiede il consiglio comunale, convoca e presiede la Giunta comunale, distribuisce gli affari tra i suoi membri, rappresenta il Comune nelle sedi giudiziarie. Come ufficiale del governo è incaricato della pubblicazione dei leggi e ordini governativi, di tenere i registri dello stato civile di riferire all’intendente, ufficiale governativo preposto alla provincia poi surrogato dal prefetto, sulla concessione di licenze per esercizi e stabilimenti pubblici, di riferire alle autorità governative sull’ordine pubblico (art. 100). In comuni divisi in frazioni e borgate il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale governative ad un membro del consiglio o ad altro elettore residente (art. 102).
Nel Capo VI (Dell’amministrazione e contabilità comunale) vengono prescritti vari obblighi in materia per i Comuni fra cui vengono indicati: la tenuta di inventari aggiornati da trasmettere in copia agli Intendenti di beni mobili e immobili, di titoli atti e scritture riferibili al patrimonio comunale (art. 106), l’affitto dei beni comunali e l’alienazione dei beni incolti (artt. 107, 108), l’esecuzione delle spese prescritte come obbligatorie; l’elenco delle voci di spesa (art. 112) include: l’ufficio ed archivio comunale, gli stipendi degli impiegati comunali, la riscossione delle entrate comunali e delle imposte dovute al Comune, la conservazione del patrimonio comunale, il pagamento dei debiti esigibili da terzi, la manutenzione delle strade comunali e delle vie interne, il culto e i cimiteri, l’istruzione elementare, la polizia urbana, gli uffici elettorali, l’abbonamento agli atti di governo.
In caso di insufficienza delle rendite ordinarie viene inoltre data ai comuni facoltà di imporre dazi per gestione di esercizi di attività produttive o commerciali, appaltare privative per attività di misura e pesatura pubblica di merci o per attività commerciali nell’ambito di fiere e mercati, imporre tasse per l’uso di spazi pubblici, riscuotere sovrimposte sulle contribuzioni dirette, imporre tasse sugli animali presenti nel territorio del comune (art. 113). L’esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all’Esattore delle contribuzioni dirette ove manchi il tesoriere del comune. La nomina di un Tesoriere particolare è prevista solo per i comuni le cui spese obbligatorie raggiungano un ammontare stabilito dalla legge stessa (art. 115).
Il Capo VII, (Dell’ingerenza governativa nell’amministrazione comunale e delle deliberazioni dei comuni soggette ad approvazione) prevede l’esame della regolarità formale delle deliberazioni e dei bilanci da parte dell’Intendente poi prefetto. I regolamenti dei dazi, delle imposte, quelli di ornato, e di polizia locale sono soggetti alla preventiva approvazione regia previo parere del consiglio di Stato (art. 132). Devono essere approvate dalla deputazione provinciale le deliberazioni comunali inerenti alle seguenti materie: acquisto o alienazione di immobili, titoli di debito pubblico e azioni industriali; costituzioni di servitù; delimitazioni di beni e territori; spese vincolanti i bilanci per più di tre esercizi; azioni legali e liti giudiziali; regolamenti d’uso dei beni comunali e di altre istituzioni comunali.
La legge sabauda 23 ottobre 1859 rimane in vigore per alcuni anni anche dopo la costituzione del Regno d’Italia nel 1861 in cui vengono a trovarsi incluse le province lombarde con l’esclusione di Mantova, aggregata solo dopo il 1866.
Alla costituzione nel 1861 del Regno d’Italia, il comune aveva una popolazione residente di 11.163 abitanti (Censimento 1861).
In base alla legge sull’ordinamento comunale del 1865 il comune veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. Nel periodo dal 1867 al 1897 il comune risultava incluso nello stesso mandamento, circondario e provincia.
La prima legge organica sugli ordinamenti dell’amministrazione comunale e provinciale emanata in epoca post-unitaria nel 1865 apporta poche modifiche alla precedente legge del 23 ottobre 1859.
Le novità più significative riguardano i mutamenti delle circoscrizioni comunali, la distribuzione delle competenze tra gli organi, l’elencazione delle spese considerate obbligatorie che recepisce la legislazione emanata dopo il 1859 concernente gli oneri per i servizi a carico di comuni e province. Per il resto i 235 articoli della legge 1865 – escluse le norme transitorie – sono una sostanziale ripetizione dei 222 articoli della legge del 1859 (33).
Sotto le categorie sopra indicate Segretari comunali devono indicare sommariamente l’epoca ed il modo in cui venne data evasione ai diversi lavori prescritti da leggi o da regolamenti generali".
La legge 30 dicembre 1888, n. 5865 apporta notevoli modifiche alla precedente legislazione, e si può dire che, insieme con quella del 1848, costituisca tuttora l’ossatura dell’attuale ordinamento comunale (legge 30 dicembre 1888). (34)
La legge 29 luglio 1896, n. 346 (Di Rudini) dispone l’elezione dei Sindaci da parte di tutti i consigli comunali confermando la durata triennale della carica del Sindaco. (35)

Note
(1) Se ne ha notizia dalla lettura di un gruppo di unitici pergamene concernenti una complessa operazione finanziaria con cui il comune di Treviglio salda il debito contratto con il monastero di San Simpliciano di Milano (vedi. I. Santagiuliana e T. Santagiuliana, “Storia di Treviglio”, Bergamo, 1965, p. 145 e nota 2). In questa operazione il comune di Treviglio si libera dal rapporto di soggezione feudale stretto con il monastero, come testimoniato dal privilegio di Enrico IV del 1081 avevano volontariamente stabilito (vedi unità 20, n. 1: Enrico IV concede al monstero dei SS. Protasio e Gervasio o di Sempliciano Milanese e per lui l’abbate che gli uomini di Treviglio i quali si posero sotto la potestà del monastero siano immuni da ogni gravezza eccettuato il fodro reale e vi rimangano in perpetuo. Milano, 1081 aprile 14, regesto di Giuseppe Barelli in Documenti dell’archivio comunale di Treviglio. Diplomi, lettere, ricevute di imperatori, cancellieri e vicari imperiali (1081-1339), in Archivio storico italiano, n. 3, 1902, Firenze, Tipografia Galileiana, 1902.).
Il primo documento che riguarda l’abitato di Treviglio è un contratto di permuta del 964. L’atto è pubblicato in Codex Diplomaticus Langobardiae, in Historiae patriae monumenta, Tomus XIII, E Regio Typographeo, Torino 1873, cc. 1192-1194; I. Santagiuliana e T. Santagiuliana, “Storia di Treviglio”, Bergamo, 1965,; I. Santagiuliana, T. Santagiuliana e P. Perego, Storia di Treviglio, Calvenzano, 1987; Le pergamene degli archivi di Bergamo, a cura di Mariarosa Cortesi, Bergamo 1988.
(2) Unità 46 e 47; cfr. anche I. e T. Santagiuliana, “Storia …”, cit., p. 146 e nota 4. L’unione delle tre vicinie antiche di porta Zeduro, porta Filagno e porta Torre, si deduce dall’operato dei consoli di porta Zeduro e l’anziano di porta Filagno che acquistano a nome delle due vicinanze alcune pertiche di terreno. Vedi anche Santagiuliana Tullio, Gennaro Erminio, Statuta Communis Castri Trivilii, a cura del Centro Studi Storici della Geradadda, Calvenzano, 1984.
Per il periodo concernente i secc. XII-XV risulta molto importante il contributo di Marco Casetta Radici altomedievali e statuti della terra separata di Treviglio, Bergamo, 2008.
(3) Una serie dei documenti conservati nell’Archivio Gonzaga di Mantova indica, alla data 1259, una struttura dell’organizzazione comunale articolata nel modo descritto. Si tratta di alcuni documenti relativi all’affitto di terreni con annessi diritti feudali, posseduti da Buoso da Dovera nel territorio di Treviglio. Cfr. I. Santagiuliana e T. Santagiuliana, “Storia …”, cit., p. 152 e nota 21.
(4) Unità 20, n. 31.
(5) Unità 20, n. 5, e unità 1 negli ultimi 16 cm della pergamena (vedi G. Barelli, Documenti). Esistono copie ottocentesche aggregate nell’unità 1862.
(6) Vedi I. Santagiuliana e T. Santagiuliana, “Storia …”, cit., pp. 173 e seguenti. Nel 1344 e nel 1345 Luchino Visconti confermerà al comune il privilegio di “mero e misto imperio” e di poter definire in loco le sue cause (vedi unità 20, nn. 22 e 24.
(7) Vedi unità 42-44. Vedi anche scheda Soggetto produttore in Inventario 1185-1865 redatto nell’ambito del progetto Archidata a cura di Stefania Danda, Anna Paola Montanari, Laura Panarella, Anna Maria Rapetti: fonte primaria di queste informazioni ora consultabili sul sito di Lombardia Storica all’URL http://plain.lombardiastorica.it/comparch.php?idcomparch=MIBA0005A5&num_page=1&lettera=A è l’edizione degli Statuti di cui alla nota (2) Santagiuliana Tullio, Gennaro Erminio, Statuta Communis Castri Trivilii, a cura del Centro Studi Storici della Geradadda, Calvenzano, 1984.
(8) Un recente studio curato Luca Sant’Ambrogio, Il borgo di Treviglio nel secondo Quattrocento: istituzioni e società, tesi di dottorato, XVII ciclo, Università degli studi di Milano ha avuto come oggetto la vita del comune dall’anno 1453, quando Treviglio si sottomise con dei capitoli di dedizione a Francesco Sforza duca di Milano, all’anno 1499, ossia l’anno della caduta della dinastia sforzesca e il successivo passaggio alla dominazione veneta (che vi rimase salda fino all’anno 1509) Sant’Ambrogio basandosi fonti notarili e sulla frequente corrispondenza fra centro cittadino e periferia ha meglio messo a fuoco l’assetto amministrativo del borgo (il podestà di nomina milanese e il complesso sistema comunale locale, l’evoluzione delle istituzioni religiose). L’utilizzo di tali fonti (documentazione, si presume per lo più raccolta, conservata presso l’Archivio di Stato di Milano) ha inoltre consentito di descrivere le pratiche sociali del comune attraverso l’analisi di doti, testamenti, tutele di minori, e le attività produttive che nel comune si svolgevano. L’autore delinea la forte unione degli abitanti del borgo trevigliese nella difesa dei propri interessi e le proprie prerogative (lo status di terra separata che poneva Treviglio direttamente alle dipendenze del duca di Milano, l’elezione dei parroci e la libera disposizione dei benefici ecclesiastici locali, i diritti sulle acque derivate dal fiume Brembo), i contrasti interni tra vicini vecchi (i discendenti dei primi abitanti del borgo) e vicini nuovi (gli abitanti di più recente immigrazione) per il godimento di particolari beni di proprietà delle tre vicinie in cui era diviso il borgo, e l’esclusione dal governo del comune della classe rurale e dei lavoratori da parte della classe degli imprenditori e possidenti. L’inventario antico (unità n. 127) non fornisce elementi utili a supportare questa ricerca dato che probabilmente la documentazione che sarebbe potuta esiste nell’archivio è andata persa nell’incendio agli inizi del XVI secolo (vedi profilo relativo alla storia archivistica).
(8) Nella compartimentazione territoriale attuata con al nuova riforma il comune venne inserito nella Pieve di Gera d’Adda e sottoposto ad un cancelliere delegato insieme ai comuni di Agandello, Arzago, Brignano, Boffalora, Calvenzano, Canonica, Caravaggio, Casirate, Castel Rozzone, Corte del Palasio, Dovera, con Pustino e Barbusera, Fara, Massari de’ Melzi, Misano, Pagazzano, Pandino con Nosadello e Gardella, Pontirolo, Rivolta, Roncadello, Tormo, Vailate, con Cassina de’ Grassi.
(9) Unità n. 432-435
(10) Unità n. 440
(11) Unità n. 145.1
(12) Unità n. 130
(13) Editto per il compartimento territoriale della Lombardia austriaca, 26 settembre 1786. Il distretto era composto dai seguenti comuni: Arzago, Brignano, Calvenzano, Canonica, Caravaggio, Casirate, Cassine S. Pietro, Castel Rozzone, Fara, Fornovo, Massari de’ Melzi, Misano, Mozzanica, Pagazzano, Pontirolo, Treviglio.
(14) Reale dispaccio di riforma della pubblica amministrazione delle città e province della Lombardia austriaca, 20 gennaio 1791. Il Distretto XVI della Provincia di Milano era composto dai territori dei comuni di Treviglio, Cassine S. Pietro e Cassano Gera d’Adda (parte della Pieve di Pontirolo), Arzago, Brignano, Calvenzano, Canonica, Caravaggio, Casirate, Castel Rozzone, Fara, Massari Melzi, Misano, Pagazzano, Pontirolo (porzione della Gera d’Adda)
(15) Legge 6 marzo 1798 per l’organizzazione del Dipartimento del Serio. Il distretto si sostanziava nel comune di Treviglio.
(16) Legge 5 vendemmiale anno VII per la ripartizione in distretti, comuni e circondari dei dipartimenti d’Olona, Alto Po, Serio e Mincio (26 settembre 1798). Il distretto della Roggia Nuova comprendeva i seguenti comuni: Treviglio, Morengo, Bariano, Caravaggio, Brignano, Canonica, Pontirolo, Castel Rozzone, Pagazzano, Fara in Gera d’Adda e Massari de Melzi, Fornovo, Misano, Vailate con Cassina de Grassi, Arzago, Rivolta, Casirate
(17) Costituzione della Repubblica Cisalpina emanata in data 20 messidoro anno V, 8 luglio 1797.
(18) Avviso 1 termidoro anno V, 19 luglio 1797.
(19) Costituzione della Repubblica Cisalpina 15 fruttidoro anno VI, 1 settembre 1798.
(20) Legge 15 fruttidoro anno VI sull’organizzazione e sulle funzioni de’ corpi amministrativi.
(21) Legge 23 fiorile anno IX (13 maggio 1801). Il Distretto III comprendeva i seguenti comuni: Verdello, Arcene, Boltiere, Ciserano, Colognola, Curnasco, Grassobbio, Lallio, Grumello e Sabbio, Levate, Le due Sforzatiche, Mariano, Osio di sopra, Osio di sotto, Orio, Stezzano, Verdellino, Urgnano, Azzano, Cologno, Comun Nuovo, Lurano, Pognano, Spirano, Zanica, Cividate, Cortenova, Fara, Ghisalba, Mornico, Martinengo, Fontanella, Calcio, Pumenengo, Torre Pallavicina, Antegnate, Barbata con Zaccarola e Mirandola, Covo, Isso con Caselle Cassina Braonzona Cassina Famosa Cassina de Secchi, Cassina Ferrabona, Casaletto di Sopra, Romanengo del Rio con Melotta, Gabbiano, Vidolasco, Camisano, Mozzanica, Treviglio, Morengo, Bariano, Caravaggio, Brignano, Canonica, Pontirolo, Castel Rozzone, Pagazzano, Fara in Gera d’Adda e Massari de Melzi, Fornovo, Misano, Vailate con Cassina de Grassi, Arzago, Rivolta, Casirate.
(22) Piano 27 giugno 1804. Il Distretto della Roggia Nuova comprendeva i seguenti comuni: Arzago, Brignano, Calvenzano, Canonica, Caravaggio, Casirate, Fara in Gera d’Adda, Fornovo, Massari de Melzi, Misano, Pagazzano, Pontirolo, Rivolta, Treviglio, Vailate con Cassine de Grassi.
(23) Decreto 8 giugno 1805 a. Con l’organizzazione del dipartimento del Serio nel Regno d’Italia, il distretto II di Treviglio era articolato nei cantoni I di Treviglio, II di Martinengo, III di Romano, IV di Verdello, per un totale di 72.055 abitanti. Il Cantone I comprendeva i seguenti comuni: Arzago, Brignano, Calvenzano, Canonica, Caravaggio, Casirate, Fara in Gera d’Adda, Fornovo, Massari de Melzi, Misano, Pagazzano, Pontirolo, Rivolta, Treviglio, Vailate con Cassine de Grassi, Sorignano.
In conseguenza delle modifiche apportate alla distrettuazione dei dipartimenti in seguito alle concentrazioni dei comuni del 1809 il cantone risultò composto dai seguenti comuni: Treviglio, Brignano, Pontirolo, Caravaggio, Rivolta, Vailate.
(24) Decreto 31 marzo 1809.
(25) Legge sull’organizzazione delle autorità amministrative 24 luglio 1802. Gli organi di Governo risiedevano nella capitale, ogni Dipartimento era presieduto da un Commissario per il potere esecutivo, in seguito da un Prefetto,; nel capoluogo di distretto risiedeva un Viceprefetto, nel capoluogo di cantone un Cancelliere censuario. Il territorio è diviso in dipartimenti, distretti e cantoni.
(26) Decreto sull’amministrazione pubblica e sul comparto territoriale del Regno d’Italia 8 giugno 1805. Gli organi di Governo risiedevano nella capitale, a capo del Dipartimento era il Prefetto, a capo del Distretto il Viceprefetto, a capo del Cantone il Cancelliere Censuario. Il territorio è diviso in dipartimenti, distretti e cantoni.
(27) Notificazione 12 febbraio 1816. Il Distretto X comprendeva i comuni di Arzago, Brignano, Calvenzano, Canonica, Caravaggio, Casirate, Fara in Gera d’Adda, Fornovo, Massari de Melzi, Misano, Pagazzano, Pontirolo, Treviglio, Castel Rozzone. Gli organi di Governo erano siti nella capitale, nel capoluogo di provincia era una Delegazione Provinciale, nel capoluogo del distretto era posto un cancelliere del Censo poi Commissario Distrettuale. Il territorio è diviso in province e distretti.
(28) L’organo deliberativo di rappresentanza nelle città regie, nei capoluoghi di provincia e nei comuni maggiori, elencati in numero di quarantaquattro per tutto il regno nella tabella annessa alla notificazione 12 aprile 1816, era il consiglio. In tutti gli altri comuni, non inclusi nella tabella, era previsto il convocato degli estimati. L’organo collegiale incaricato dell’amministrazione del patrimonio nelle città regie e nei capoluoghi di provincia era costituito dalla congregazione municipale con a capo un podestà, mentre nei rimanenti comuni era costituito da una deputazione comunale. Con la circolare 19 marzo 1821 fu notificata l’attivazione, stabilita dal vicerè con decreto 5 marzo 1821, dei consigli comunali in luogo del convocato per tutti i comuni in cui fossero presenti più di trecento estimati. La circolare del 1821 forniva l’elenco dei comuni del regno ai quali era stato accordato il consiglio comunale. Un’ulteriore estensione dei comuni con consiglio si ebbe in seguito all’applicazione della circolare 8 maggio 1835 che, nell’intento di favorire la concentrazione dei comuni unendo i minori ai maggiori, stabiliva la possibilità di sostituire il consiglio al convocato anche laddove il numero degli estimati fosse al di sotto di trecento, sia pure in presenza di circostanze che facessero considerare necessario un tale mutamento.
(29) La circolare 19 marzo 1821 modificò parzialmente tale situazione in quanto, avendo abilitata l’istituzione del consiglio in un maggior numero di comuni, diede facoltà ai governi di Milano e Venezia di stabilire quali comuni potessero essere dotati di un ufficio proprio in base anche alla disponibilità di mezzi e locali.
(30) Notificazione 1 luglio 1844. Il Distretto X di Treviglio comprendeva gli stessi comuni della precedente distrettuazione.
(31) Notificazione 23 giugno 1853. Il Distretto XI di Treviglio era costituito dai comuni di Arcene, Arzago, Bariano, Brignano, Calvenzano, Canonica, Caravaggio, Casirate, Ciserano, Fara, Fornovo, Lurano, Massari de Melzi, Misano, Morengo, Pagazzano, Pontirolo, Pognano, Spirano, Treviglio, Castel Rozzone con una popolazione complessiva di abitanti 38.510.
(32) Il Consiglio comunale risulta composto da sessanta membri nei Comuni con popolazione superiore ai 60 mila abitanti; da quaranta membri in quelli la cui popolazione supera i 30 mila abitanti; da trenta membri nei Comuni con popolazione eccedente i 10 mila abitanti; da venti membri in quelli dove la popolazione è superiore ai 3 mila abitanti; da quindici membri negli altri comuni (art. 12).
(33) Di seguito vengono elencate le principali differenze dal precedente testo normativo. Del Tit. II (Dell’Amministrazione comunale), il Cap. I (artt. 10-16 : Del Comune) contiene una parte nuova per ciò che concerne la riunione di più comuni, la erezione in comuni di frazioni, e la separazione delle spese ( artt. 13, 14, 15, 16); eleva (art. 11) il numero dei consigli comunali e degli assessori.
Il Cap. II (artt. 10-73 : Delle elezioni), è del tutto uguale a quello del 1859; uniche modifiche: il II c. dell’art. 27 ( i fratelli possono essere contemporaneamente membri del consiglio ma non della Giunta municipale); l’introduzione dei termini agli artt. 39 e 43; l’aggiunta di un 3. Comma all’art. 72.
Il Capo III (artt. 77-90: Dei Consigli comunali), porta a 30 giorni la durata delle sessioni; completa le disposizioni sulle istituzioni fatte a pro delle generalità degli abitanti (art. 82); modifica, in parte, gli oggetti delle deliberazioni consiliari(art. 87).
Il Capo IV (artt. 91-96: Della giunta municipale) introduce la disposizione secondo cui la giunta si rinnova ogni anno per metà (art. 91); completa la elencazione delle competenze(art. 93); prescrive che le deliberazioni d’urgenza vanno comunicate subito al prefetto e nella prima adunanza al Consiglio.
Nel Capo V (artt. 97-110: Del Sindaco) vengono in parte modificati l’articolo 102 sulle competenze sindacali e il 103 sulle attribuzioni del Sindaco come ufficiale del Governo; introdotti gli artt. 106 sulla ripartizione in quartieri dei comuni superiori ai 10.000 abitanti e 107 sul delegato del Sindaco.
Immutato rispetto alla legge del 1859 il Capo VI ( artt. 111-129: Dell’amministrazione e contabilità comunale), con una più esauriente descrizione delle spese obbligatorie (art. 116) per il servizio sanitario, per opere pubbliche e opere di difesa dell’abitato contro fiumi e torrenti, costruzioni di porti e fari, acquedotti e per la polizia locale.
Rimane sostanzialmente immutato anche il sistema dei controlli definito nel Capo VII, Dell’ingerenza governativa nell’amministrazione comunale e delle deliberazioni dei comuni soggette ad approvazione, che introduce il parere del consiglio di prefettura nel caso di annullamento prefettizio delle deliberazioni illegittime (art. 136). Invariato il capo VIII contenente le Disposizioni generali per l’amministrazione dei comuni.
In seguito all’ingrandimento del Regno, la legislazione del 1865 viene estesa (d.l. 1 agosto 1866, n. 3130) alle Province del Veneto e a Roma, e provincia (d.l. 15 ottobre 1870, n. 5928), attuando l’unificazione amministrativa anche nei territori di nuova annessione. Dopo alcuni progetti di modifiche alla legge 1865, effettuati nel 1867 e successivamente nel 1868, si giunge alla legge 23 giugno 1873, n. 1335 , che modifica gli artt. 77 e 165 (relativi al termine di approvazione dei bilanci). Con questa le sessioni autunnali dei consigli comunali furono anticipate di un mese, per consentire la deliberazione del bilancio di previsione entro il termine prescritto dalla legge.
In particolare Nel regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione sono contenute delle norme che interessano particolarmente le procedure di produzione e conservazione della documentazione. All’art. 20 viene dichiarato che nessuna delle carte spettanti all’amministrazione comunale può essere dal segretario estratta dall’ufficio od archivio comunale, senza un’esplicita autorizzazione del Sindaco.
All’art. 21 viene specificato che in ogni comune il segretario deve tenere in corrente almeno i registri indicati nella tabella n. 2 annessa al presente regolamento, oltre quelli prescritti da leggi o da regolamenti generali:
“1. Elenco dei Consiglieri comunali con indicazione della cadenza rispettiva;
2. Elenco degli Assessori colla norma di cui sopra;
3. Indice delle deliberazioni del Consiglio con indicazione dei Decreti dell’Autorità annessi alle medesime;
4. Indice delle deliberazioni della Giunta, come sopra; 5.Indice delle Circolari delle Autorità;
6. Elenco dei diversi inventari esistenti nell’Archivio e nell’Ufficio;
7. Elenco delle iscrizioni ipotecarie ammesse a favore e contro il Comune, delle loro rinnovazioni periodiche operate ai termini di legge p della precisa indicazione delle epoche in cui si debbono rinnovare;
8. Elenco dei certificati spediti dal Sindaco colla indicazione dei richiedenti , della data di spedizione e del diritto esatto ;
9. Registro di protocollo per l’annotazione delle lettere tulle pervenute all’Ufficio comunale e di quelle spedite dal medesimo:
10. Registro dei mandati comunali ;
11 Libro mastro per la registrazione delle entrate e spese comunali”.
Deve inoltre tenere debitamente legati e rubricati in ordine cronologico o di numero: 1. Gli originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. 2. Gli originali delle liste elettorali di ciascun anno approvati dall’autorità competente. 3. Le leggi ed i decreti del Regno appartenenti all’edizione ufficiale e il bollettino della Prefettura. 4. I bilanci o stati preventivi. 5. I conti consuntivi; 6. I ruoli dei comunisti tenuti a fare le prestazioni militari. 7. I libri od atti relativi, al censo o catasto. 8. Gli atti relativi al censimento della popolazione ed alle notizie statistiche. 9 Le mercuriali periodiche dei cereali e d’altri prodotti nei comuni in cui ha luogo un mercato. 10 I verbali di mensile verificazione di cassa, nei comuni ove questa incombenza non è riservata agli agenti del Ministero delle Finanze. 11. Le carte relative alla leva militare di ciascun anno. Ogni anno il segretario comunale deve spedire alla Prefettura l’indicazione dei lavori eseguiti entro il 15 luglio, nella tabella allegata al regolamento tali affari sono elencati e corrispondono, ovviamente, tutti ad altrettante produzioni documentarie.
“1. Tutti lavori relativi alle spese obbligatorie per i Comuni, ai termini di legge o di regolamenti generali e singolarmente dell’art. 116 della legge contemplala nei presente regolamento;
2. Verificazioni mensili della Cassa comunale nei Comuni in cui è chiamalo a procedervi il Sindaco; 3. Relazione di pubblicazione di leggi, regolamenti od avvisi nello interesse nazionale o provinciale, senza pregiudizio di quelle più frequenti prescritte da leggi o da regolamenti generali;
4. Servizio della leva;
5. Servizio delle somministrazioni militari;
6. Censimento della popolazione statistica ed alti relativi ;
7. Catasto ed operazioni relative ;
8. Ruoli di tributi;
9. Professioni sanitarie e lavori attinenti alla sanità pubblica ed agli stabilimenti pericolosi ed incomodi ; 10. Pubblici esercenti; 11. Sicurezza pubblica e certificali relativi; 12. Stabilimenti industriali e manifatture esistenti nel Comune; 13. Indennità di via;
14. Liste dei giurati ;
15. Supplementi od appendici ai diversi inventari ;
16. Strade comunali;
17. Monumenti ed oggetti d’arte;
18. Annona e mercuriali relative;
19. Marineria e navigazione.
(34) Le più importanti innovazioni possono essere così riassunte: ogni comune deve avere un segretario e un ufficio comunale; più comuni possono consorziarsi per avvalersi di uno stesso segretario (art. 2); si dà facoltà al Governo di procedere in ogni tempo alla costituzione di nuovi Comuni; si rinnova parzialmente la materia elettorale; si affida alla magistratura la presidenza degli uffici elettorali; si elimina la prescrizione che la sessione ordinaria dei consigli comunali non può durare più di 30 giorni; la riunione straordinaria del consiglio può esser indetta dal Sindaco, dalla Giunta o su domanda di un terzo dei consiglieri; nei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, il Sindaco è eletto nel proprio seno dal consiglio comunale (art. 50); si prevede (art. 52), per la prima volta la rimozione dei sindaci ad opera del consiglio; qualora il sindaco “non adempia ai suoi obblighi” può essere sostituito , per tre mesi, da un apposito Commissario (art. 53); si rendono pubbliche le sedute dei consigli comunali (art. 82); oltre allo scioglimento dei consigli comunali per gravi motivi di ordine pubblico, si può ricorrere al loro scioglimento in caso che “richiamati all’osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli” (art. 84). Poiché la legge concede al Governo la facoltà di coordinare in testo unico le proprie disposizioni con quelle della legge del 1865 e delle altre che l’avevano modificata, a tanto si provvede col T.U. 10 febbraio 1889, n. 5921 (legge 10 febbraio 1889). La legge 11 luglio 1894, n. 287, contiene una norma (art. 9), che stabilisce una maggiore durata (anni 6) dei consigli comunali, prescrivendone la rinnovazione per metà ogni 3 anni e dispone che anche il Sindaco rimanga in carica per un triennio.
(35) Notizie generali sul profilo istituzionale sono tratte anche da: Civita, Bergamo, Le istituzioni storiche del territorio lombardo. XIVXIX secolo. Bergamo, Progetto CIVITA, Regione Lombardia, Milano, 1999, repertoriazione a cura di Fabio Luini (Archimedia s.c.), e Civita, istituzioni postunitarie, Le istituzioni storiche del territorio lombardo; Civita, Milano. La Provincia, Le istituzioni storiche del territorio lombardo. XIVXIX secolo. Bergamo, Progetto CIVITA, Regione Lombardia, Milano, 2000, repertoriazione a cura Giorgio Sassi, Katia Visconti (CAeB · Milano); Civita, Lodi., Le istituzioni storiche del territorio lombardo. XIVXIX secolo. Bergamo, Progetto CIVITA, Regione Lombardia, Milano, 2000, repertoriazione a cura Elisabetta Canobbio, Elena Salanti (Cooperativa Mémosis · Lodi)
Civita, istituzioni postunitarie, Le istituzioni storiche del territorio lombardo; 1859 – 1971, 2 voll., Progetto CIVITA, Regione Lombardia, Milano, 2001, repertoriazione a cura di Fulvio Calia, Caterina Antonioni, Simona Tarozzi.; e dal sito http://civita.lombardiastorica.it/index.php?s=contenuti&page=istituzioni.

Complessi archivistici

Fonti

  • Gennaro, Santagiuliana 1984 = Statuta comunis castri Trivilii, E. Gennaro, T. Santagiuliana, Calvenzano, Grafiche Signorelli, 1984.
  • Barelli 1902 = G. Barelli, Documenti dell'Archivio comunale di Treviglio in "Archivion storico italiano", dispensa III, 1902.
  • Santagiuliana, Perego 1987 = I. Santagiuliana, P. Perego, Storia di Treviglio, Calvenzano, Pro Loco Treviglio, 1987.
  • Santagiuliana, Santagiuliana 1965 = I. Santagiuliana, T. Santagiuliana, Storia di Treviglio, Bergamo, Poligrafiche Bolis, 1965.
  • Spada 1992 = P. Spada, Il Collegio degli Angeli a Treviglio in Donna Lombarda 1860-1945, A. Gigli Marchetti e N. Torcellan (a cura di), Milano, Angeli, 1992.
  • Santagiuliana 1969 = T. Santagiuliana, Da Trivilium a Treviglio, Treviglio, Grafiche Signorelli, 1969.
  • Santagiuliana appunti = T. Santagiuliana, Appunti sulla storia di Treviglio, Treviglio, Edizioni Bellini, sec. XX ui. d.
  • Rainoni 1895 = F. Rainoni, Treviglio: le sue chiese, il suo santuario. Memorie storiche, Treviglio, Stabilimento Sociale Tipografico Librario, 1895.
  • Facchetti 1915 = G. Facchetti, Treviglio che passa. Ricordi e visioni degli ultimi quarant'anni. Conferenza tenuta il 12 settembre 1915 al Teatro Sociale, Treviglio, Tipografia Messaggi, 1915.
  • Carminati 1892 = M. Carminati, Il Circondario di Treviglio e i suoi comuni, Treviglio, Edizioni Messaggi, 1892.
  • Bonalumi 1841 = S. Bonalumi, Cenni statistici-economici sull'industria sul commercio di Treviglio, Treviglio, Tipografia Messaggi, 1841.
  • Formiga 1946 = Formiga 1946, A. Formiga, La città di Treviglio, Treviglio, Bonomi, 1947.
  • Casati 1872 = C. Casati, Treviglio di Ghiara d'Adda e suo territorio: memorie storico-statistiche, Milano, Perseveranza, 1872
  • Carminati 1893 = M. Carminati, Il circondario di Treviglio e I suoi comuni: cenni storici, Treviglio, Tip. Messaggi, 1893.
  • Santagiuliana 1965 = I. Santagiuliana, T. Santagiuliana, Storia di Treviglio, Bergamo, Poligrafiche Bolis, 1965.
  • Rinaldi 1934 = A. M. Rinaldi, Treviglio, Saggio di ricerche storiche, Treviglio, Tip. Edit. Messaggi, 1934.
  • Perego, Santagiuliana 1987 = P. Perego, I. Santagiuliana, Storia di Treviglio, Treviglio, Pro loco, 1987.
  • Pavesi 1911 = A. Pavesi,, Treviglio attraverso la storia del nazionale risorgimento, Treviglio, Tip. Unione Grafica, 1911.
  • Mozzi 1954 = A. Mozzi, Treviglio, A. M. Rinaldi e T. Longaretti (a cura di), Bergamo, Ente provinciale per il turismo, 1954.
  • Rinaldi 1961 = A. M. Rinaldi, Treviglio, Treviglio, Comune di Treviglio, 1961.
  • Santagiuliana, Gennaro 1984 = T. Santagiuliana, E. Gennaro, Statuti Comunali del Castello di Treviglio: compilati nell'anno del Signore 1392 da Ambrogio Bugone... (a cura di), Calvenzano, Grafiche Signorelli, 1984.

Compilatori

  • Antonino Piscitello (Archivista)