Scuola Infermieri dell’Azienda ospedaliera - Ospedale Niguarda Ca’ Granda ( s.d. )
Tipologia: Ente
Tipologia ente: Ente sanitario
Condizione: pubblico
Profilo storico / Biografia
Con il Regio decreto legge 15 agosto 1925, n. 1832, convertito nella legge 18 marzo 1926, n 562, il legislatore diede a facoltà universitarie medico-chirurgiche, a comuni del Regno, a istituzioni pubbliche di beneficenza, a istituzioni di previdenziale sociale, ad altri enti morali e a comitati costituiti allo scopo la possibilità di istituire Scuole convitto professionali per infermiere e Scuole specializzate di medicina, pubblica igiene e assistenza sociale.
La pubblicazione del relativo regolamento di esecuzione, con il quale furono disciplinate l’amministrazione e il funzionamento delle scuole citate, ebbe luogo alcuni anni più tardi con il Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330.
Il Consiglio di amministrazione degli Istituti Ospitalieri di Milano fu tra i primi in Italia a recepire tale normativa e già nella seduta del 26 marzo 1930 deliberò l’istituzione presso l’Ospedale Maggiore della nuova Scuola convitto professionale per infermiere e capisala.
L’incarico di predisporre il piano di organizzazione, lo statuto, il regolamento e i programmi di insegnamento della Scuola venne allora affidato al direttore medico dell’Ospedale, prof. Enrico Ronzani, che pochi mesi più tardi presentò il progetto.
Nella seduta del 23 dicembre 1930 il Consiglio, “pur non essendo ancora intervenute le approvazioni da parte del R. Ministero dell’Interno”, deliberò l’apertura della Scuola presso il padiglione Bosisio e l’avvio del I° corso già al principio del gennaio dell’anno seguente.
Dispose inoltre l’attribuzione dell’incarico di direttore della Scuola, in via temporanea, ad Enrico Ronzani, direttore medico degli Istituti Ospitalieri, mentre a ricoprire il ruolo di direttrice e di vice direttrice vennero chiamate, rispettivamente, la contessa Maria Sforza e suor Cecilia Galli, dell’ordine della beata Capitanio. Furono poi assegnate le cattedre del I° corso e si provvide all’assunzione temporanea di due capo sala diplomate e di tre serventi; vennero infine stabiliti 15 posti gratuiti per allieve laiche, “coll’obbligo di prestare per almeno tre anni il servizio negli Istituti Ospitalieri di Milano dopo conseguito il diploma”, e furono ammesse “15 suore della beata Capitanio alla frequenza della Scuola ed al tirocinio pratico senza alcun compenso”.
Lo statuto e il regolamento della Scuola furono deliberati dal Consiglio in data 30 luglio 1930 e 31 maggio 1933 e il 15 novembre del medesimo anno venne emanato il Decreto ministeriale di approvazione.
L’art. 1 di entrambi definiva lo scopo dell’Istituzione e l’articolazione del percorso didattico, riprendendo i dettami della normativa entrata in vigore alcuni anni prima: la Scuola si prefiggeva di “preparare personale tecnicamente idoneo a ben esercitare e dirigere l’opera di assistenza diretta degli infermi”, attraverso “il corso biennale per il conseguimento del diploma di Stato per l’esercizio della professione di infermiera ed un terzo anno di insegnamento per l’abilitazione a funzioni direttive (capi sala)”.
Lo statuto, all’articolo 4, riconosceva alla Scuola personalità giuridica propria, distinta da quella degli Istituti Ospitalieri, e un proprio consiglio di amministrazione, che doveva essere costituito da 7 membri, 5 nominati dal Consiglio di amministrazione degli Istituti Ospitalieri di Milano e 2 dagli altri enti e collettività che concorrevano al funzionamento della Scuola “con un concorso annuo per ciascuno non inferiore a lire 7000”. Facevano inoltre parte del Consiglio, “con voto deliberativo, il direttore degli Istituti Ospitalieri di Milano e, con voto consultivo, la direttrice della Scuola e il rappresentante del corpo insegnante”.
Il Consiglio provvedeva “all’amministrazione dei fondi messi a disposizione della Scuola, alle eventuali proposte di modifiche dello statuto, alla compilazione dei regolamenti, delle norme di servizio ed a quant’altro si riferisce all’andamento amministrativo ed economico. Sorveglia l’andamento morale e didattico della Scuola stessa; provvede alla nomina del personale direttivo, insegnante e di servizio, all’ammissione delle allieve; fissa i doveri, i diritti ed i compensi delle medesime allieve, e decide sugli eventuali licenziamenti del personale. […] Accetta infine ed approva le donazioni, eredità, legati, lasciti ed oblazioni fatte alla Istituzione”( Statuto, art. 7).
Il Consiglio di amministrazione della Scuola si riunì per la prima volta il 28 giugno 1935; in fino ad allora le sue funzioni erano state demandate al Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano.
A sovrintendere sull’andamento didattico della Scuola era il direttore medico degli Istituti Ospitalieri, al quale spettava proporre al Consiglio la nomina della direttrice, degli insegnanti e del personale restante, le date d’esame e la composizione delle commissioni d’esame, i lavori ed eventuali acquisti straordinari di materiale (Regolamento, art. 9). A lui competeva la sorveglianza sull’andamento degli insegnamenti e la convocazione del Consiglio degli insegnanti (Regolamento, art. 11); in accordo con gli insegnanti, la definizione dei programmi, dei turni d’insegnamento e degli orari delle lezioni e delle esercitazioni (Regolamento, art. 12); inoltre la concessione di permessi al personale e l’eventuale sostituzione dello stesso (Regolamento, art. 13).
Dal direttore dipendeva la direttrice della Scuola sia “per quanto riguarda l’andamento generale dell’insegnamento e il regolare svolgimento delle lezioni” sia “per tutto quanto si riferisce al servizio di assistenza immediata agli infermi” (Regolamento, art. 10).
La direttrice era “responsabile del regolare andamento del convitto rispetto all’ordine morale, disciplinare ed amministrativo” (Regolamento, art. 15); da essa dipendevano direttamente: la vice direttrice le capo sala delle infermerie destinate al tirocinio pratico, tutte le allieve e il personale addetto al convitto (Regolamento, art. 18).
Nel settembre 1935, l’incarico di vice direttrice fu attribuito a suor Emilia Vinante, che solo un mese più tardi venne nominata direttrice della Scuola, al posto di Maria Sforza.
Emilia Vinante si era diplomata presso la Scuola nel 1932 e l’anno successivo aveva ottenuto il certificato di abilitazione a funzioni direttive; la sua direzione della Scuola convitto si protrasse per oltre un trentennio, fino alla morte, avvenuta nel 1968.
Nel 1939, frattanto, la Scuola era stata trasferita dal Padiglione Bosisio e dal vicino padiglione utilizzato, dal 1934, come convitto per le diplomate, alla nuova sede costruita all’interno dell’Ospedale Maggiore di Niguarda: l’edificio era in grado di accogliere oltre 150 allieve e disponeva di due aule scolastiche, un ampia biblioteca, un infermeria, un salone da pranzo, locali ricreativi e camere per le allieve e le dirigenti.
Al secondo dopoguerra datano alcune importanti novità di carattere didattico. Per far fronte alla richiesta da parte dell’Ospedale di personale infermieristico dotato di competenze sempre più specifiche, presso la Scuola convitto degli Istituti Ospitalieri di Milano furono attivati tre corsi di specializzazione per le infermiere professionali: nel 1947 quello di assistenza chirurgica, nel 1953 il corso in assistenza pediatrica e nel 1967 quello di rianimazione cardio-respiratoria. I primi due corsi furono tenuti fino al 1976, quando la Regione ne dispose la cessazione, mentre quello di rianimazione proseguì anche negli anni seguenti.
Al 1953 risale anche l’istituzione, presso la Scuola, del corso superiore annuale per aspiranti direttrici tenuto in collaborazione con l’Istituto “Giuseppe Toniolo” di studi superiori, che venne autorizzato dall’Alto commissariato per l’igiene e la sanità nel luglio 1952 e sovvenzionato dall’ACIS.
Quasi vent’anni più tardi, in seguito all’entrata in vigore della legge 25 febbraio 1971, n. 124, l’esercizio della professione infermieristica cessò di essere prerogativa del solo genere femminile per essere estesa anche al personale maschile. Conseguentemente anche la denominazione delle scuole mutò da scuole-convitto professionali per infermiere in scuole per infermieri professionali.
Con delibera 21 settembre 1971, il Consiglio di amministrazione della Scuola di Niguarda, recepì la norma e adottò la denominazione di “Scuola per infermieri professionali – Ospedale Maggiore Ca’ Granda – Milano”, che, alcuni anni più tardi, con delibera 5 dicembre 1978, venne modificata in “Scuola per infermieri professionali – Ospedale Maggiore Ca’ Granda Niguarda – Milano”, in seguito allo scorporo dell’Ospedale di Niguarda dall’Ospedale Maggiore di Milano e all’assegnazione al primo della titolarità sulla Scuola.
Con la già citata delibera 21 settembre 1971 il Consiglio si attrezzò inoltre per dar corso alle norme transitorie della legge 124/1971, che consentivano agli infermieri generici di frequentare direttamente il secondo anno di corso per infermieri professionali e, per garantire un adeguata formazione professionale agli allievi, dispose l’obbligatorietà di un periodo di tirocinio pratico presso i reparti dell’Ospedale Ca’ Granda non inferiore ai 60 giorni.
Importanti modifiche al corso di studi si ebbero a partire dall’anno scolastico 1975/1976, allorché il corso per infermieri professionali divenne triennale e i programmi furono adeguati alle linee previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867.
Di carattere sia didattico sia amministrativo sono i cambiamenti che si verificarono in seguito alla approvazione dello schema-tipo di regolamento delle scuole per infermieri professionali con sede nella regione Lombardia, con deliberazione del Consiglio Regionale del 28 gennaio 1982, n. III/554. Dopo un periodo di transizione durato oltre due anni, con delibera 11 settembre 1984 il Consiglio di amministrazione della Scuola venne sciolto e sostituito provvisoriamente nelle funzioni dal Collegio commissariale dell’Ente ospedaliero, che, nella medesima seduta, deliberò inoltre di adottare, a decorrere dall’anno scolastico 1984/1985, il regolamento approvato dalla Regione come regolamento della Scuola per infermieri professionali di Niguarda, abrogando al contempo quello ancora in vigore, che risaliva al ormai lontano 1933.
Frattanto la legge regionale 6 agosto 1984, n. 41, aveva individuato l’Ente ospedaliero Niguarda, quale Presidio sanitario multizonale di assistenza ospedaliera dipendente dall’USSL competente per territorio. Nel luglio 1985 la Commissione amministrativa del Presidio, che aveva sostituito nelle funzioni il Collegio commissariale, dispose il trasferimento al Comitato di gestione dell’USSL n. 75/9 della responsabilità sulla Scuola, che mutò allora la denominazione in “Scuola per infermieri professionali presso Presidio sanitario multizonale di assistenza ospedaliera Niguarda Ca’ Granda”; divenuta dal 1994 “Scuola Infermieri dell’Azienda ospedaliera – Ospedale Niguarda Ca’ Granda”.
Complessi archivistici
Compilatori
- Schedatura: Giorgio Sassi (archivista) - Data intervento: 03 ottobre 2014
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