Procura Generale di Brescia ( [1865] - )
Tipologia: Ente
Tipologia ente: Stato
Altre denominazioni:
- Procura Generale del Re di Brescia [fino al 1946]
- Procura Generale della Repubblica di Brescia [dal 1946]
Condizione: pubblico
Sede: Brescia
Profilo storico / Biografia
Con la legge del 13 novembre 1859, n. 3781, venne approvato nel Regno di Sardegna il nuovo ordinamento giudiziario che determinava le circoscrizioni territoriali delle Corti di appello, dei Tribunali e dei Mandamenti. In base a tale legge la giustizia era amministrata dai Giudici di mandamento e di polizia, dai Tribunali di circondario, dalle Corti di appello, dalle Corti di assise, da una Corte di Cassazione.
La Procura del Regno venne istituita dal nuovo testo dell’ordinamento giudiziario con Regio Decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, quale sede del pubblico ministero presso il Tribunale: sede cioè dell’organo pubblico competente a promuovere l’azione penale, che mutuava la disciplina che l’istituto aveva ricevuto in Francia all’epoca del Consolato, stabilendo che il pubblico ministero era il rappresentate del potere esecutivo presso l’Autorità Giudiziaria e veniva posto sotto la direzione del Ministro della Giustizia.
Il distretto della Corte d’appello di Brescia comprendeva i Tribunali di Bergamo, Bozzolo, Breno, Brescia, Castiglione, Crema, Cremona (con rispettivi mandamenti) e i circoli delle Corti d’Assise di Brescia, Bergamo e Cremona. La Procura Generale di Brescia era composta da 1 Procuratore Generale, 8 Sostituti e 1 Segretario; mentre l’ufficio dell’Avvocatura dei Poveri era formato da 1 Avvocato e 1 Procuratore, con sostituti (4 e 3) e 1 segretario.
In ogni Mandamento venne istituita una Pretura composta da un Pretore, giudice in materia civile e penale, coadiuvato da un vicepretore.
In ogni Comune si istituì un Ufficio di conciliazione, con il compito di comporre e giudicare le controversie. Il giudice viene nominato dal Re su proposta del Consiglio comunale e resta in carica 3 anni (ma può essere riconfermato).
La funzione di pubblico ministero era assolta presso la Corte di cassazione e le Corti di appello dal Procuratore generale, presso le Corti di assise dal Procuratore generale eventualmente sostituito da uno dei suoi avvocati generali, sostituti o sostituti aggiunti; presso i Tribunali civili e correzionali dal Procuratore del Re; presso le Preture le funzioni di pubblico ministero erano esercitate da aggiunti giudiziari, uditori, vice-giudici, delegati di pubblica sicurezza e, in loro assenza, dal sindaco del comune, il vice sindaco, un membro del consiglio comunale o anche il segretario comunale.
I funzionari del pubblico ministero presso le corti e i tribunali erano scelti tra i membri delle corti, dei tribunali e fra i pretori; le carriere della magistratura giudicante e del pubblico ministero erano distinte e parallele e, in via eccezionale, i funzionari del pubblico ministero potevano essere trasferiti nella magistratura giudicante.
Quindi il potere esecutivo poteva dirigere l’azione di “promuovere la repressione dei reati e di vegliare alla osservanza delle leggi ed alla pronta e regolare amministrazione della giustizia”. La giustificazione di questa subordinazione era data dalla considerazione che il governo aveva il compito di assicurare la persecuzione dei reati e quindi doveva poter dirigere l’apparato incaricato di promuovere la repressione.
Questi i compiti del pubblico ministero:
- vegliare sull’osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacità giuridica;
- promuovere la repressione dei reati;
- far eseguire i giudicati;
- avere potere di azione diretta per far eseguire e osservare le leggi di ordine pubblico e che interessino i diritti dello Stato;
- avere facoltà di parlare e concludere nelle pubbliche udienze, ogniqualvolta lo ritenga necessario;
- avere un’azione direttiva e una vigilanza sulla polizia giudiziaria e sovrintende alla polizia delle carceri e degli stabilimenti penali;
- avere il diritto di richiedere direttamente la forza armata.
Un ufficiale del pubblico ministero assisteva a tutte le udienze delle corti e dei tribunali civili e correzionali; poteva richiedere la convocazione di assemblee generali delle corti e dei tribunali con requisitoria motivata e aveva il compito di inviare il processo verbale di ogni deliberazione delle assemblee generali al procuratore. Presso ogni ufficio del pubblico ministero vi era un segretario, sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti.
Il procuratore generale della Corte di appello aveva, insieme al primo presidente, il diritto di sorveglianza su tutti i cancellieri del distretto (congiuntamente al presidente della Corte) e su tutti gli uscieri.
Con legge 28 novembre 1875, n. 2781, vennero soppresse alcune attribuzioni del pubblico ministero presso le Corti di appello e i Tribunali; venne stabilito che il pubblico ministero non aveva obbligo di concludere nei giudizi civili, fuorché nelle cause matrimoniali e nei casi in cui a termini di legge procedeva per via di azione; non era inoltre tenuto ad assistere alle udienze civili salvo nei casi in cui doveva concludere. Venne dunque limitato il numero dei funzionari al fine di utilizzare quelli in esubero per riordinare gli Uffici del contenzioso finanziario.
In seguito, la legge 14 luglio 1907, n. 511, modificava l’ordinamento giudiziario e pubblicava la tabella A, riportante gradi, stipendi, categorie e numero dei magistrati; annunciava inoltre che con decreto reale sarebbe stata pubblicata la tabella del numero dei funzionari che avrebbero dovuto essere addetti alle corti, ai tribunali, agli uffici del pubblico ministero e alle preture del Regno.
La legge istituiva inoltre nei tribunali il Consiglio giudiziario, di cui faceva parte, accanto al presidente e a due giudici, il procuratore del Re.
Nelle corti d’appello il Consiglio giudiziario era composto dal presidente, due consiglieri e il procuratore generale.
La legge unificava nella graduatoria le carriere della magistratura giudicante e del pubblico ministero.
Nel 1907, con legge n. 773, vennero approvate le norme di attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 511, specificando tra l’altro che l’archivio del consiglio giudiziario doveva tenere:
- 1/A il registro degli stati personali dei magistrati secondo le norme degli articoli 70 e 71 del regolamento generale giudiziario;
- 2/A il registro delle deliberazioni del consiglio;
- 3/A il volume dei verbali del consiglio stesso;
- 4/A un fascicolo personale per ciascun magistrato.
Con la legge 19 dicembre 1912, n. 1311, che porta modificazioni all’ordinamento giudiziario, viene pubblicata la tabella relativa ai gradi, categorie, classi, stipendi e numero dei magistrati.
Il regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, sull’ordinamento giudiziario, riformula le competenze del pubblico ministero. Ribadisce la sua funzione di rappresentante del potere esecutivo posto sotto la direzione del ministro della giustizia.
Il pubblico ministero esercita le sue funzioni presso:
- le Corti di cassazione, le Corti di appello e le Corti di assise, nel grado di procuratore generale;
- presso i Tribunali nel grado di procuratore del Re.
Sostituti del procuratore generale sono gli avvocati generali o i sostituti procuratori generali; ai procuratori del re sono addetti i sostituti procuratori del re.
Presso le preture le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da uditori, vice pretori, vice commissari di pubblica sicurezza, dal sindaco comunale o da un consigliere comunale.
In mancanza di tali sostituti, presso le preture può rappresentare il pubblico ministero un avvocato, un notaio o un procuratore residente nel mandamento.
Attribuzioni del pubblico ministero sono le seguenti:
- veglia sull’osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano piena capacità giuridica;
- promuove la repressione dei reati;
- fa eseguire i giudicati e ha azione diretta per far eseguire ed osservare l’ordine pubblico, sempre quando l’azione non sia attribuita ad altri pubblici ufficiali.
In materia penale il pubblico ministero procede per via di azione.
In materia civile dà il suo parere e procede per via di azione nei casi stabiliti dalla legge.
Presso le Corti di appello ed i Tribunali ha l’obbligo di concludere nelle cause matrimoniali; nelle altre cause civili ha facoltà di parlare e concludere ogniqualvolta lo ravvisi conveniente.
L’udienza non è legittima se un ufficiale del pubblico ministero non assiste a tutte le udienze penali delle corti d’appello e dei tribunali; così nelle cause civili, quando si tratti di cause in cui debba concludere, la sua assenza determina la illegittimità dell’udienza.
Presso la Corte di cassazione il pubblico ministero interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e assiste alle deliberazioni per le decisioni in camera di consiglio.
Presso le corti d’appello ed i tribunali non può assistere alla votazione nelle cause civili e penali, ma deve intervenire nei casi di deliberazioni relative all’ordine e al servizio interno.
Il pubblico ministero promuove l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti in materia penale; nelle cause civili fa eseguire d’ufficio le sentenze che interessino l’ordine pubblico.
Il procuratore generale presso la Corte di appello esercita un’azione direttiva e una superiore vigilanza sugli uffici del pubblico ministero del distretto e sulla polizia giudiziaria.
All’interno del circondario la direzione della polizia giudiziaria viene esercitata dal procuratore del Re.
Altra prerogativa del pubblico ministero è quella di sovrintendere alla polizia delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali. Ha inoltre il diritto di richiedere direttamente la forza armata.
Il r.d. 30 dic. 1923, n. 2786 , con cui viene approvato il testo unico delle disposizioni sull’ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura, conferma le disposizioni precedenti e aggiunge (art. 95) che nella prima udienza del mese di gennaio il procuratore generale tiene una relazione sull’amministrazione della giustizia nel distretto, denuncia eventuali abusi e fa le requisitorie sulle quali la Corte deve deliberare. Promuove inoltre le azioni disciplinari per ordine del ministro della giustizia inviando la richiesta al presidente del Consiglio disciplinare.
In merito alla disciplina (art. 203), la sorveglianza viene attuata secondo queste modalità: il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha la sorveglianza dei membri del suo ufficio; i procuratori generali presso le Corti di appello hanno la sorveglianza su tutti gli ufficiali del distretto della corte; gli avvocati generali presso le sezioni distaccate hanno la sorveglianza degli ufficiali compresi nella circoscrizione della sezione. I procuratori del Re hanno la sorveglianza di tutti gli ufficiali del pubblico ministero del loro circondario.
Il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull’ordinamento giudiziario, eleva il prestigio del pubblico ministero e ne «adegua le funzioni al rango preminente assunto dalla funzione esecutiva nel clima politico attuale» (cfr. relazione Grandi). La legge conferma che la magistratura giudicante e requirente, unificata nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni.
Le funzioni del procuratore generale presso le sezioni distaccate delle Corti di appello sono svolte dall’avvocato generale.
E’ costituito un ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni, alla dipendenza gerarchica del procuratore generale del re presso la Corte di appello.
Viene confermato l’ufficio del pubblico ministero nelle preture nei modi stabiliti dalle leggi precedenti.
Per quanto riguarda le attribuzioni, restano quelle elencate nelle leggi precedenti, anche se particolare accento viene posto sulla facoltà dell’applicazione delle misure di sicurezza e viene dato maggior risalto alle funzioni in merito all’ordine pubblico: «Ha pure azione diretta per fare eseguire e osservare le leggi d’ordine pubblico e che interessino i diritti dello Stato, e per la tutela dell’ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita». (art. 73, ultimo capoverso)
Il pubblico ministero inizia ed esercita l’azione in materia penale; negli atti preliminari del giudizio e nelle udienze della Corte di assise, le attribuzioni del pubblico ministero spettano al procuratore generale del Re presso la Corte di appello; il pubblico ministero presso le corti d’appello interviene sempre nelle cause collettive e individuali del lavoro; ha facoltà di proporre ricorso per cassazione, impugnare per revocazione le sentenze civili e chiedere la revisione delle sentenze penali. Nel processo di esecuzione promuove l’esecuzione delle sentenze penali e fa eseguire d’ufficio quelle civili; ha facoltà di intervenire con richieste nella disciplina delle udienze; interviene nei procedimenti di camera di consiglio, ma non può assistere alle deliberazioni. Partecipa invece alle deliberazioni relative all’ordine e servizio interno di corti e tribunali; interviene alle assemblee generali e il procuratore generale del re ha potestà di richiedere la convocazione dell’assemblea generale.
Nel distretto della Corte di appello il procuratore generale del re ha la direzione e la vigilanza della polizia giudiziaria, che deve eseguire i suoi ordini. Nella circoscrizione del tribunale, stesso potere ha il procuratore del Re. All’interno del mandamento la polizia giudiziaria deve eseguire gli ordini del pretore.
Il pubblico ministero esercita inoltre la vigilanza sugli istituti di prevenzione e di pena.
Per quanto riguarda il servizio interno, il procuratore generale del re presso la Corte di appello comunica al ministro una relazione generale sull’amministrazione della giustizia nei distretti; riferisce inoltre con una sua relazione alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario.
Il procuratore generale del re presso la Corte di appello fa parte del Consiglio giudiziario, presso il Tribunale ne fa parte il procuratore del Re.
La sorveglianza sui magistrati del pubblico ministero è esercitata dal ministro di grazia e giustizia e a livello territoriale viene riconfermato il potere di sorveglianza sancito dalle leggi precedenti.
Con l’introduzione del Codice di procedura civile, approvato con r.d. 28 ott. 1940, n. 1443 (poi modificato a scopo di coordinamento col codice civile dal r.d. 20 apr. 1942, n. 504 ) e con il r.d. 18 dic. 1941, n. 1368 , che detta disposizioni per attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, l’intervento del pubblico ministero viene allargato all’interno del processo.
Egli può intervenire in ogni stato del giudizio: «Art. 1. In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l’esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge».
Il r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, Sulle guarentigie della magistratura, modifica l’art. 69 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, affermando che il pubblico ministero esercita le sue funzioni non più sotto la direzione ma sotto la vigilanza del Ministero per la grazia e giustizia. L’art. 112 della Costituzione, promulgata il 27 dicembre 1947, afferma che «Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale».
Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello (1946-1984)
Con l’avvento della Repubblica, la denominazione della carica muta in Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello rappresenta l’ufficio del pubblico ministero presso la Corte di appello. Vigila sulle istituzioni dei processi e informa eventualmente il ministro su quelle in ritardo. Trasmette le denunce e le querele presentategli al Procuratore della Repubblica competente. Prima della chiusura delle indagini può avocare a sé il procedimento. Promuove il procedimento di estradizione e il riconoscimento delle sentenze penali straniere.
La legge 14 ottobre 1974, n. 497, detta nuove norme contro la criminalità e attribuisce al procuratore della Repubblica la facoltà di procedere in ogni caso con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini.
Complessi archivistici
- Procura generale di Brescia (1865 - 1950)
Fonti
- Enciclopedia Bresciana 1997 = Antonio Fappani, in Enciclopedia Bresciana, volume XIV, La Voce del Popolo
- Guida agli Archivi di Stato = Procura generale del re poi Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello Profili istituzionali nella Guida generale degli Archivi di Stato
- LBC - Profili = Procura del Re, poi Procura della Repubblica in Profili istituzionali - Lombardia beni culturali - Risorsa web
Compilatori
- Prima redazione: Debora Delbarba (archivista) - Data intervento: 28 agosto 2024
- Revisione: Elena Lucca (archivista) - Data intervento: 28 agosto 2024
- Revisione: Ombretta Primavori (archivistica) - Data intervento: 28 agosto 2024
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