Congregazione di carità di Voldomino ( [1803] - 1928 )
Tipologia: Ente
Tipologia ente: Stato
Profilo storico / Biografia
In epoca napoleonica si delinea l’istituto della Congregazione di carità, un organismo con la finalità di disciplinare la beneficenza pubblica, prima attraverso un decreto di Francesco Melzi d’Eril, vice presidente della Repubblica italiana (11), poi con un decreto di Eugenio di Beauharnais, viceré del Regno d’Italia (12).
Un decreto napoleonico successivo (13) stabilisce la competenza del Ministero dell’Interno, mentre i Comuni sono incaricati degli oneri di ospedali, orfanotrofi ed istituti elemosinieri. I loro beni sono trasferiti alle Congregazioni di carità comunali, amministrate da “probi” cittadini, con un Consiglio di Amministrazione, costituito da 4 membri.
Soppresse alla caduta di Napoleone, le Congregazioni sono riattivate, dopo un breve periodo, dal governo del Regno Lombardo Veneto, con un’amministrazione semplificata, costituita da un solo amministratore per tutti gli affari che riguardano il buon andamento del patrimonio e da un direttorio per l’erogazione delle elemosine, composto da due membri: il parroco e un deputato comunale.
Nel corso del XVIII secolo erano state create a Voldomino due opere pie autonome, per volontà testamentaria di Vittoria Vanoli e di don Andrea Fiora.
L’Opera pia Vittoria Vanoli, istituita con testamento del 2 novembre 1720, rogato dal notaio Giovanni Giacomo Calderoni di Milano, ha lo scopo di sussidiare i poveri residenti nel Comune e di provvedere, con una parte della rendita, all’illuminazione del SS. Sacramento nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. La somma, gestita dal parroco pro tempore di Voldomino, con il concorso della Fabbriceria parrocchiale, proviene dalla rendita annua di un investimento di 30 Lire. Per la validità delle decisioni, è necessaria la presenza di almeno tre membri del Consiglio dell’Opera pia, presieduto dal parroco; «le deliberazioni sono prese a maggioranza» (art. 7). Sono previste due sedute ordinarie l’anno: una alla fine di settembre per l’approvazione del bilancio preventivo e una nel mese di maggio per esaminare e approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario dell’anno precedente. Sono altresì previste sedute straordinarie «ogni qual volta occorra, dietro invito fatto dal Presidente» (art. 8).
L’Opera pia Fiora nasce, invece, per volontà testamentaria di don Andrea Fiora, parroco di Voldomino, con testamento del 24 luglio 1788 e codicillo del 12 gennaio 1792, rogati dal notaio Carlo Gerolamo Calderoni di Milano. Suo scopo è quello di dotare ragazze nubili in occasione delle loro prime nozze e di sussidiare i poveri «specialmente ammalati» del Comune di Voldomino, con Biviglione.
I capitali, gestiti dalle cause pie Vanoli-Fiora, erano prestati a privati; le somme ricavate investite in elemosine per i cittadini più poveri, attraverso sussidi fissi o speciali, concessi per esempio alle puerpere povere o, «secondo un’antica consuetudine, (…) durante la benedizione natalizia delle case» (14), da parte del parroco.
Accanto alle due opere pie autonome, concentrate nella Congregazione di carità del Comune di Voldomino solo nel 1903 attraverso un decreto reale (15), si trova la Congregazione propriamente detta, istituita secondo le prescrizioni della legge Rattazzi (16). Con l’Unità d’Italia, la legge del 1862 istituisce le Congregazioni di carità, «con lo scopo di curare l’amministrazione dei beni destinati all’erogazione di sussidi e altri benefici per i poveri» (17), attraverso un ente di assistenza per ciascun Comune italiano, anche se, secondo la legge, la decisione effettiva sulla creazione della Congregazione locale spettava ad ogni singolo Consiglio comunale. La Congregazione è costituita da un Presidente e quattro membri, nominati dal Consiglio comunale; il Presidente rimane in carica 4 anni, mentre gli altri membri si rinnovano un quarto per anno.
La Congregazione di carità di Voldomino gestisce l’amministrazione del legato di Martino Vanoli, istituito con testamento del 18 giugno 1840, rogato dal notaio Giovanni Moro di Luino, con la finalità di soccorrere le persone più povere del Comune attraverso una rendita di 122 Lire milanesi. Lo statuto organico della Congregazione riporta, inoltre, per quanto riguarda questo legato, «l’acquisto di sale comune da cucina da distribuirsi alle persone più povere del Comune suddetto, nello stesso giorno della ricorrenza del decesso del testatore», ma una nota manoscritta chiarisce che «non è questo il legato assegnato alla Congregazione di carità». I redditi provenienti da due appezzamenti di terreno in affitto e dall’interesse di un capitale di £ 1.000 provvedono agli obblighi speciali del legato.
La legge di riforma, voluta da Francesco Crispi nel 1890 (18), è la prima norma organica in materia di assistenza e beneficenza pubblica e stabilisce l’obbligo per ciascuna amministrazione municipale di dotarsi di una Congregazione di carità, il cui operato è sottoposto alla Giunta Provinciale Amministrativa, presieduta dal Prefetto. La legge Crispi riconduce le opere pie nell’ambito del diritto pubblico e sottopone le istituzioni ad un controllo statale più incisivo, allo scopo di ridurre irregolarità di gestione. Il regolamento (19) stabilisce, inoltre, che ogni Congregazione disponga di un proprio archivio in cui conservare gli atti generali, il protocollo della corrispondenza, il registro delle deliberazioni, i bilanci preventivi e i conti consuntivi.
Con la soppressione del Comune di Voldomino (1928), la Congregazione di carità cessa la sua attività autonoma, confluendo nella Congregazione di carità di Luino (20).
Note
(11) Decreto del 3 agosto 1803: Regolamento provvisorio per l’amministrazione e tutela dei beni addetti a istituti di religione o di beneficenza.
(12) Decreto del 5 settembre 1807.
(13) Decreto 21 dicembre 1807.
(14) P. Frigerio, Voldomino, il volto dell’uomo, Milano, Francesco Nastro Editore, 2007, p. 155.
(15) Vedi “Amministrazione”, 1903-1904, fasc. 17.
(16) Legge 3 agosto 1862, n. 753. La prima legge sull’amministrazione delle Opere Pie in Italia, con il relativo regolamento attuativo contenuto nel regio decreto 27 novembre 1862 n. 1007. La legge non propone la creazione di un sistema pubblico di assistenza, ma riconosce le istituzioni assistenziali e caritative, religiose e laiche, che il Regno d’Italia aveva ereditato dagli Stati preunitari.
(17) A. Antoniella, L’archivio comunale postunitario. Contributo all’ordinamento degli archivi dei comuni, Firenze, Giunta regionale toscana e La Nuova Italia, 1979, pp. 85-86.
(18) Legge del 17 luglio 1890, n. 6972 e regolamento approvato con D.R. n. 99 del 5 febbraio 1891.
(19) Provvedimento del 5 febbraio 1891 n. 99.
(20) L’aggregazione è considerata effettiva dal 1 gennaio 1929. Rimando all’inventario degli atti d’archivio della Congregazione di carità – Ente Comunale di Assistenza di Luino, 1806-1978, a cura di Sonia Gliera, in particolare al fascicolo “Corrispond[en]za relativa allo accentramento delle Cong[regazioni di] carità Voldomino – Germignaga”, b. 3, fasc. 30, contenente disposizioni relative all’aggregazione e verbale di consegna del patrimonio della Congregazione di Voldomino del 1 maggio 1928.
Complessi archivistici
- Congregazione di carità di Voldomino ([1808] - 1928)
- Congregazione di carità di Voldomino
(1808 - [1928])
Fondo, livello 2
Compilatori
- Schedatura: Dilda, Giovanni Luca (archivista) - Data intervento: 09 gennaio 2022
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/creators/8861