Consiglio della Valle Seriana Superiore ( sec. XV - 1797 )
Tipologia: Ente
Tipologia ente: Ente funzionale territoriale
Condizione: pubblico
Sede: Clusone (BG)
Profilo storico / Biografia
A. “La Comunità della Valle Seriana Superiore”.
Bench gli Statuti antichi della Valle non precisassero l’estensione esatta dell’unità che essi designavano sempre sotto il nome di Valle Seriana Superiore, l’insieme delle Comunità di Valle, una delle più vaste della provincia di Bergamo, si presentava geograficamente composta da 27 villaggi posti su un ampio territorio, partendo dall’alto piano di Clusone che ne raccoglieva sette, seguendo il bacino idrografico della Borlezza, risalendo quello del Serio sulla riva sinistra e ridiscendendo sull’altra riva fino al gruppo di villaggi intorno a Gromo.
Dagli Statuti del XV secolo (A rubrica 38, f. 22 r e v. : “De salario servitorum quando vadunt ad pignorandum)” sappiamo quali sono questi viaggi:
r .) “Primo in terra de Cluxione.” (Clusone).
“In terra de Roeta et de Fine.” (Rovetta e Fino).
“In terra de Castione.” (Castione).
“In terra de Lonore et de Sangavatio.” (Onore e Songavazzo).
“In terra de Zerete.” (Cerete).
v .) “In terris de Suere, Sellere et Boyssico.” (Sovere, Sellere, Bossico).
“In Villa, Piario et Hognia.” (Piario, Villa d’Ogna).
“In terra de Azulino.” (Nasolino).
“In terra de Valzurio.” (Valzurio).
“In Ardexie.” (Ardesio).
“In Valle Canali.” (Val Canale di Ardesio).
“In Gromo.” (Gromo).
“In Boario.” (Boario).
“In Gandelino.” (Gandellino).
“In Vallegulio.” (Valgolio).
“In terra de Parre.” (Parre).
“In terra de Prumulo.” (Premolo).
“In terra de Ponte de Noxia.” (Ponte Nossa).
“In Gorne et Puteo.” (Gorno- ?).
“In Honeta et Chignolo.” (Oneta e Chignolo).
La Comunità e il suo centro, Clusone era un incrocio di importanti vie di comunicazione. La Valle del Serio verso sud conduceva a Bergamo e alla pianura, verso il nord, attraverso le Alpi Orobiche, alla Valtellina. Attraverso la Valle del Riso si raggiungeva la vicina Valle Brembana. La Valle del Borlezza, verso il sud, consentiva di raggiungere il lago d’Iseo e la regione di Brescia, e verso il nord conduceva al colle della Presolana e oltre, in Val di Scalve e in Valcamonica. Essa si presentava come una regione essenzialmente agricola a eccezione di qualche risorsa mineraria, rame vicino a Gorno, ferro a Gandellino e per le sue caratteristiche e la sua distanza dalla città di Bergamo, aveva da sempre goduto e riconfermata la propria autonomia nel corso dei vari avvenimenti storici.
Già nell’anno 1004, l’8 agosto, Polidoro duca d’Austria, riconfermava alla Valle il privilegio di governarsi autonomamente, di eleggersi un Console con autorità di amministrare la giustizia nel civile e nel criminale, con ogni somma e “cum gladii potestate” (Doc. 1, Reg. A. Baldi a c. 69). Il 24 agosto 1243 Pantaleone Burghense confermava in 24 capitoli i nuovi privilegi concessi alla Valle Seriana Superiore. Tra questi si concedeva che i luoghi di Lovere, De La Costa, Castro, Riva di Solto, Solto, Endenna e Ranzanico con le Comunità e Luoghi di Val di Scalve, fossero e rimanessero un Corpo con le Comunità e Luoghi della Valle Seriana Superiore, cosicchè tutte le stesse formassero una giurisdizione sola. Si concedeva alla Valle e ai suoi uomini di restare totalmente separati dal comune e città di Bergamo, di avere un Rettore e Commissario iusperito da loro periodicamente eletto con l’autorità e la potestà di amministrare, nel civile e nel criminale, la giustizia, secondo gli Statuti e Ordini della Valle e con salario di fiorini 25 ogni mese.
In considerazione della loro povertà, dette Comunità potevano poi godere dell’esenzione da ogni tassa e dall’obbligo dell’alloggiamento dei cavalli delle milizie della Repubblica e potevano importare dagli altri territori dello Stato, biade e vini per loro uso, senza pagar dazio, in cambio del versamento di fiorini 100 fatto ogni anno alla Camera Fiscale di Bergamo. Si concedeva inoltre agli uomini della Valle Seriana Superiore di restare totalmente separati da quelli delle altre Valli, di transitare liberamente per i porti di Lovere, Castro e Riva di Solto, di far mercato il giorno di lunedì a Clusone e il giorno di sabato a Lovere, di fare panni di lana e condurli fuori dalle loro terre senza pagare alcun dazio, con obbligo però di fare bollare gli stessi e pagare per il bollo 6 denari ogni volta.
Altri privilegi furono confermati il 29 aprile1252 da Alessandro Ferariense, delegato del conte Antonio Patavino di Brescia e Bergamo, il 16 novembre 1403 da Mastino Visconte e successivamente da Matteo Visconti signore di Milano.
La Valle restava favorevole al Malatesta all’avvio del XV sec., quando Bergamo era ritornata sotto il dominio dei Visconti di Milano. Dall’anno 1428 la Comunità si sottomise senza resistenza ai Veneziani le cui forze occuparono questa posizione fortificata, particolarmente importante per la conquista del territorio montano nel bergamasco.
Dalla nuova Signoria la Valle cercò di ottenere la più grande autonomia possibile, specialmente in rapporto alla città di Bergamo che aveva sempre avuto grande difficoltà a coinvolgere nella propria autorità queste parti lontane del suo contado.
Così, dopo la vittoria veneziana di Maclodio, con numerose ambasciate presso il Senato Veneto, la Valle Seriana Superiore ottenne il 2 ott. 1427, l’indipendenza da Bergamo e la diretta dipendenza dal Governo di Venezia. Molte furono le attenzioni del Senato di Venezia verso la Comunità di Valle che, a questo titolo, s’integrava perfettamente nell’ipotesi di una conquista fondata sulla possibilità di assicurarsi delle vie commerciali libere, poich questa unità si definiva forse, prima di tutto, come un nodo di vie di comunicazione verso le grandi assi di penetrazione alpina che sono la Valtellina e la Valcamonica.
B. “Note istituzionali.”
Gli Statuti designano la Comunità sia per il suo nome proprio, “Vallis Seriana Superior”, sia con la semplice espressione “dicta Vallis”, la più comunemente impiegata, sia più raramente con i termini “Comunitas” o “Comunia.”
Questa ultima denominazione indica come la Comunità si definiva come un raggruppamento di comuni. Questi, raggruppati intorno a Clusone, sulle rive del Serio e della Borlezza, delimitavano una unità abbastanza vasta, estendendosi su due bacini idrografici e con importanti passaggi verso le Valli vicine.
Come a livello comunale, l’insieme delle istituzioni della Comunità si organizzavano intorno ad un Consiglio che raggruppava gli “antiani” ed era l’organo rappresentativo. Non si conosce come sia avvenuto il passaggio dalle istituzioni comunali a quelle comunitarie e da dove escono gli “antiani.”
Sembra probabile che essi provenissero da ogni villaggio della federazione ed erano forse dei vecchi magistrati comunali che appartenevano alle famiglie più notabili locali, ai quali incombeva in genere questa responsabilità. Questa assenza di precisione fa pensare che il legislatore degli Statuti abbia conservato le regole tradizionali della composizione del Consiglio e della scelta degli “antiani.” Queste regole dovrebbero essere simili a quelle che descrive in maniera generale il Belotti nella sua “Storia di Bergamo e dei Bergamaschi” per l’insieme delle Comunità della Provincia di Bergamo: ogni comune designava, secondo la sua importanza, uno o due rappresentanti appartenenti alle famiglie più importanti del villaggio, senza che fosse richiesto l’esercizio di responsabilità comunali. Il Consiglio si componeva allora da 30 a 60 membri, secondo la grandezza della federazione.
Il Consiglio della Valle Seriana Superiore esercitava un insieme di funzioni varie, a sua volta legislative ed elettorali, e disponeva di una certa iniziativa, anche se sotto il controllo del “Dominus Vicarius”, in materia di vita comunitaria: polizia agraria, polizia della strade, vendita di derrate alimentari. Queste attribuzioni lasciano intravvedere, in confronto a quelle del Consiglio comunale senza dubbio vicine, un limite agli affari di interesse strettamente comunale.
Il primo magistrato comunitario nominato dagli Statuti era il “texaurarius” o “massarius” (Rubrica 22, f. 15. R.), scelto dal Consiglio per un periodo di sei mesi. La sua funzione era quella di ricevere tutte le entrate della Valle e pagare tutte le spese. Incassava le tasse, le ammende giudiziarie e non poteva pagare senza l’autorizzazione del Vicario e della maggior parte del Consiglio; tutti questi atti erano consegnati per iscritto e richiedevano l’approvazione del Vicario e la firma di quattro consiglieri, sotto pena di scudi 100. Il tesoriere giurava all’inizio del suo mandato, nelle mani del Vicario e dava buona fideiussione della sua onestà. Le sue funzioni comportavano responsabilità non solo amministrative ma anche altre e diverse responsabilità, come registrare nel termine di un mese le elezioni dei magistrati comunali, ricevere i registri dei notai pubblici alla loro morte, che lo mettevano alla testa dei magistrati eletti dal Consiglio.
Ugualmente il Consiglio della Comunità doveva scegliersi un “caneparius” con il compito di ricevere in deposito le riscossioni, di conservarle il tutto integre e di non restituirle che con l’autorizzazione del Vicario o da altra persona da lui delegata e che avesse accettato questa responsabilità. Il canepario non era tenuto prestare giuramento al Vicario, non avendo alcuna iniziativa personale nè le stesse responsabilità del tesoriere, con lui garantivano uno o più fideiussori che rispondevano in caso di eventuali ricorsi contro di lui ed aveva per suo salario quanto stabilito dagli “antiani.”
Altri magistrati del Consiglio di Valle erano i “sindacatores.” Questi avevano il compito di controllare, a nome dei membri della Comunità, l’operato del Vicario alla fine del suo mandato. Sempre in numero di due, erano scelti dal Consiglio di Valle all’inizio di ogni vicariato tra i “boni viri”, ossia le persone reputate per la loro saggezza e notorietà nella Valle. Esercitavano la loro funzione in diretto confronto con il Vicario o Podestà, per cui erano abilitati a ricevere le lagnanze degli abitanti della Valle Seriana Superiore e potevano agire, tramite la giustizia, contro il Vicario e le sue mancanze, senza appello. I “sindacatores” erano tenuti prestare giuramento nelle mani del Vicario, all’inizio del loro mandato.
Il Consiglio di Valle era composto poi dai vari rappresentanti eletti dai singoli comuni, uno o più consiglieri che unitamente al sindaco più vecchio, intervenivano alle riunioni per discutere, trattare, votare sopra gli affari rilevanti di tutta la federazione, cioè deputazioni, liti, riattamento di strade e ponti, imposizioni di taglie, l’elezione del Podestà o qualche altra necessità esistente su tutto il territorio della Valle Seriana Superiore che richiedesse l’approvazione a maggioranza di tutti i suoi consiglieri.
L’11 agosto 1610, convocati in Ardesio i rappresentanti delle Comunità di Ardesio, Gromo e Valgolio, insieme decisero di non presentarsi più nel Consiglio di Valle Seriana Superiore secondo il solito, ma di avere a fare da se tutte le fazioni e ordini che facessero di bisogno ai tre comuni, salvo nei rapporti con il Rettore e la Cancelleria di Valle. Il primo marzo 1611 si univa ai tre comuni anche quello di Gandellino e insieme, staccandosi dalla Valle Seriana Superiore istituivano la “Quadra di Ardesio”.
Così formato lo scema della Comunità di Valle risultava essere molto vicino a quello comunale, se pur meno sviluppato e con sacrato prevalentemente alle questioni di gestione e conservazione delle entrate. La Valle godeva di una certa libertà in ,materia fiscale, come appare da un privilegio accordato da Venezia nell’anno 1429 e dalla scarsa ingerenza veneziana in questo senso. La fiscalità, designata sotto il nome di “talea” comportava imposizioni dirette sui beni di qualunque sorta, per assicurare la sua vita amministrativa e giudiziaria.
Il territorio della Valle Seriana Superiore si trovava dunque organizzato secondo una gerarchia di due unità: il comune e la Comunità di Valle, tutti e due muniti di loro proprie istituzioni. L’unità comunale, che possedeva due consigli e dei magistrati usciti esclusivamente da essi e che non aveva un rappresentante diretto dell’autorità veneta, si basava su una realtà prima di tutto politica che aveva fondamenti in una solidarietà economica tra “vicini” e godeva di un certo margine di autonomia locale. La Comunità, al contrario, trovava la sua più reale esistenza nella persona del “dominus Vicarius” o “Potestas” o “Rector”, rappresentante di Venezia che controllava direttamente l’amministrazione e la giustizia della Comunità, il cui potere era controllato da certe attribuzioni del Consiglio degli “antiani” attraverso il quale potevano esprimersi le forze locali.
C. “Repubblica Veneta. Privilegi ed esenzioni concessi alla Valle.”
Con parte presa nel Consiglio dei Dieci in Venezia il 5 giugno 1428, alla Valle Seriana Superiore furono confermate tutte le concessioni, i privilegi e le immunità che la stessa già aveva al tempo di Pandolfo Malatesta. Le fu concesso di fare nuovi ordini e Capitoli ai quali i Rettori di Valle e tutto il territorio di Bergamo dovevano sottostare e in rispetto dei quali fosse in essa amministrata la giustizia. La Valle ebbe subito poi da Venezia il privilegio di eleggersi un proprio Vicario o Podestà; infatti con ducale 22 agosto 1432 indirizzata al “Consiglio Universitatis Vallis Seriane Superioris”, il doge Francesco Foscari approvava l’elezione in esso fatta del nuovo “Vicarium” nella persona di Lodovico Antonio de Civolis de Londeo, in sostituzione di Nicolao de Pattelenis che aveva finito il suo mandato.
L’anno 1473 con ducale del 14 dicembre, Andrea Marcello ordinava al Podestà di Clusone Giovanni de Canali e ai suoi successori di osservare alcuni nuovi capitoli approvati dal Consiglio dei Dieci in Venezia. Si ordinava che il Podestà o il Rettore della Valle, d’allora in poi fosse eletto per mesi 16, non potesse essere riconfermato nel suo officio, fosse tenuto giurare all’inizio del suo mandato di osservare gli Statuti della Valle e che nessuno tentasse di ottenere la riconferma in pena di ducati 100 d’oro da applicare due parti alla Camera Fiscale di Bergamo e l’altra parte all’accusatore, presupposto tuttavia che le nuove disposizioni non pregiudicassero l’elezione del Podestà in carica Pietro Cantareno già fatta per anni 2.
Il Podestà non poteva inoltre in nessun modo stare fuori della Valle più di 15 giorni se non con il concesso del Consiglio di Valle o per mandato del doge del Dominio Veneto. In tal caso sceglieva un suo sostituto con l’approvazione degli stessi uomini del Consiglio. E se il Podestà restava lontano dal suo officio oltre questo tempo e non in servizio della Valle o per mandato del Dominio, il Consiglio poteva eleggere un nuovo Podestà anche se quello in carica non aveva completato il suo mandato. Il Podestà in carica, tre mesi prima della fine del suo officio, doveva avvertire il Consiglio di Valle che era tempo di scegliere il suo successore.
Nella ducale del 6 ottobre dell’anno 1502 di Leonardo Lauredano al Podestà di Valle Pietro Donato e ai suoi successori scrive: “Avendo fatto intendere gli uomini della Valle Seriana Superiore che quando fanno Consiglio per l’elezione del nuovo Podestà e Rettore della Valle, si vuole con diversi maneggi dai Rettori in carica, protrarre la cosa in luogo e talvolta costringere quel Consiglio a fare tale elezione al modo che vogliono gli stessi Rettori, si ordina che in avvenire tali disordini non abbiano a succedere e che quando si farà per li detti consiglieri ed uomini tali elezioni, essi Rettori tutti in detta Valle esistenti, non debbano impedirli in cosa alcuna, nè metter del vostro neppur a parlar, nè aprir la bocca per dir parola alcuna per tale effetto, ma solamente che interveniate al suo Consiglio e lasciate il carico a loro di nominare ed eleggere il suo Podestà che vorranno de gentiluomini nostri”.
Seguono nell’anno 1593 gennaio 20 nuovi "Capitoli e Ordini da essere osservati circa l’elezione del Podestà e Provveditore di Valle Seriana Superiore e ciò che deve essere osservato dal Podestà nel suo reggimento e così dai Cancellieri, Cavalieri e Officiali nei loro rispettivi offici fatti e compilati dai signori Deputati di essa Valle.
“Primo, che tutti i Rettori della Valle che di tempo in tempo si eleggevano, siano ed esser s’intendano eletti secondo gli ordini vecchi affermati da Sua Serenità sotto il dì 14 dicembre 1473, 17 ottobre 1477 e 13 febbraio 1567 e secondo tutti gli altri ordini in tal materia fatti.
I- Sia ordinato in virtù del privilegio di prima adeptione, concesso a tale Valle da Sua Serenità il 5 giugno 1428, che il reggimento del suo Rettore sia ed esser s’intenda per mesi 16 solamente e non più, da esser connumerati dal giorno della sua entrata, il quale non possa esser in nessun caso confermato.
II- Che inerendo agli ordini 1473 e 1507 il tempo fissato per eleggere il Podestà sia ed esser s’intenda tre mesi prima della fine del reggimento del predecessor e non più presto.
III- Che a detto termine il Rettore che si troverà in reggimento sia tenuto ed obbligato notificare in Consiglio essere tempo di fare nuova elezione.
IV- Che, proposti che saranno i Nobili candidati, uno o più, siano subito notati sopra il libro della Valle dallo scrittore che allora si troverà in officio, il quale ugualmente sia tenuto subito darne la nota in iscritto ai Consiglieri di ciascun comune, affinchè li possano notificare nei loro rispettivi comuni per averne informazioni secondo gli Ordini, sotto pena al detto scrittore di perdere il suo salario ed esser privato dal suo officio.
V- Che, avute il Consiglio le debite informazioni dei Nobili proposti, i consiglieri di ciascun comune debbano per tale effetto convocare l’Arengo la prima domenica segiente, notificandi i Nobili proposti in Consiglio e palesando le informazioni avute di ciascuno e se hanno i debiti requisiti per poter essere eletti.
VI- Che, convocati che saranno i comuni, gli uomini capi di famiglia e i loro consoli, siano tenuti e obbligati eleggere uno di essi o a voce ovvero a bussole e balotte, come loro meglio parerà. L’elezione sia subito annotata dai suoi scrittori sui libri e darne una copia di loro mano autentica ai loro consiglieri o consoli i quali siano tenuti portarla in Consiglio di Valle il giorno a ciò deputato.
VII- Che, portate che saranno da tutti i comuni le loro deliberazioni nel Consiglio di Valle, quel nobile che avrà maggior numero di voti sia eletto per Rettore e successore.
VIII- Che, non avendo il Consiglio di Valle le debite informazioni dei Nobili, sia in tal caso allora differita la detta preposizione per quel tempo che riterrà opportuno in Consiglio, senza però che ecceda il tempo di giorni 20. Passati i 20 giorni, avute o non avute le informazioni, si debba subito fare tale elezione.
IX- Che, facendosi per alcun comune d’essa Valle elezione alcuna di Rettore prima che siano proposti e notati in Consiglio Generale della Valle, sia, ipso iure, di nessun valore.
X- Che, verificandosi qualche disparere in qualche comune della Valle per tale elezione, in tal caso, i consoli di tali comuni debbano, subito nato il disparere, fare notare sopra il libro del comune dal suo scrittore, il numero dei capi di famiglia esistenti nel loro Consiglio o Arengo e far ballottare a bussole e balotte segrete quei Nobili che saranno legittimamente proposti.
XI- Che, se il nuovo Rettore eletto non verrà al suo reggimento in tempo di un mese dopo quello finito dal suo predecessore, sia ed esser s’intenda la sua elezione nulla e si debba procedere a nuova elezione.
XII- che tutti i Rettori abbiano contumacia da detto officio per cinque anni continui.
XIII- Che non possa esser proposto nè eletto alcun Nobile per Rettore che sia congiunto al Rettore in carica fino al terzo grado.
XIV- Che, per far si che detta Valle sia retta con maggior giudizio e siano evitati quei disordini seguiti per il passato per aver Rettori troppo giovani, sia confermato l’ordine fatto e compilato nel pubblico e generale Consiglio fatto il 19 settembre 1588, per il quale fu stabilito che per l’avvenire non si potesse proporre nè fare elezione di alcun Nobile se non avrà l’età compiuta di anni 30 e se prima non avesse avuto l’officio di giudicare.
XV- Se sarà fatta elezione alcuna di Rettore contraria ai suddetti ordini, sia ed esser s’intenda nulla e come non fatta, giusta la terminazione di Sua Serenità del 3 febbraio 1567.
XVI- Che il Rettore non possa assentarsi fuori della Valle più di quindici giorni.
XVII- Che detta Valle sia libera e padrona di mettere il Cancelliere o Cavalliere.
XVIII- Che il Rettore nell’entrata del suo reggimento sia obbligato giurare di osservare i privilegi, gli Statuti e gli Ordini della Valle Seriana Superiore.
XIX- Che il Rettore sia obbligato venire al suo reggimento e tornare a casa con la sua Famiglia e utensili di casa a sue spese.
XX- Che gli utensili grossi che si ritrovano nella residenza di detto Rettore siano come al solito inventariati il giorno della sua entrata, con obbligo di restituirli alla sua partenza.
XXI- Che, occorrendo al Rettore di andar fuori Valle, sia tenuto lasciar un suo luogotenente e più.
In nuovi ordini fatti dai Deputati della Valle Seriana Superiore, confermati con ducale 3 novembre 1655 da Carolo Cantareno, si nota che “esso Rettore abbia dalla suddetta Valle per suo salario ducati 40 al mese”.
Sono questi in sostanza, come molti altri fatti successivamente da Venezia, le norme e i chiarimenti seguiti a diverse contestazioni, che regolavano i rapporti tra Rettore di Valle e Valle Seriana Superiore.
Inventario A. Previtali, 1986 (pp. 51-58).
Complessi archivistici
- Carte del Consiglio della Valle Seriana Superiore (1004 - 1778)
Soggetti produttori
- (collegato a) Podestà di Valle Seriana Superiore sec. XV - 1797
Fonti
- Silini statuti Clusone 1997 = Statuti ed ordini del comune di Clusone. 1460-1524., Cesare Ferrari, 1997
- Clusone inventario Previtali 1986 = Inventario dell'archivio storico di Clusone. 1400-1797. Archivio storico del Comune di Clusone, 1400-1797; Carte del Consiglio della Valle Seriana Superiore, 1004-1778; Carte del Podestà della Valle Seriana Superiore, 1502-1793; Carte estranee, 1405-1792, 1986
- Clusone inventario Previtali 1986_2005 = Archivio comunale. Inventario. Consiglio della Valle Seriana Superiore, 1004-1778. Podestà di Valle Seriana Superiore, 1502-1793, Tomo 4, 2005
Compilatori
- Schedatura: Antonio Previtali (riordinatore)
- Inserimento dati: Sergio Primo Del Bello (archivista)
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/groups/AdV/creators/5343