Ente comunale di assistenza - ECA
L’ente comunale di assistenza (ECA) viene istituito in ogni comune del Regno d’Italia con legge 3 giugno 1937, n. 847. L’ente ha lo scopo di “assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolare necessità”.
Con la data di entrata in vigore della legge (1 luglio 1937), vengono soppresse le congregazioni di carità e l’ECA ne acquisisce tutte le attribuzioni; all’ECA vengono trasferiti di diritto il patrimonio delle congregazioni, le attività a queste spettanti, l’amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a esse affidate.
L’ECA provvede al conseguimento dei suoi scopi per mezzo delle rendite del suo patrimonio, di quelle derivanti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che amministra e con le somme che annualmente gli vengono assegnate dallo stato, dalle amministrazioni pubbliche e dai privati.
I compiti dell’ECA sono assai vasti e si esplicano mediante l’erogazione di sussidi in denaro o in natura, come i pasti per i poveri e il ricovero notturno, e di vari altri provvedimenti volti al soddisfacimento di bisogni immediati, come il soccorso invernale agli indigenti. L’individuazione dei bisognosi avviene mediante la formazione di elenchi variabili su istanza dei richiedenti, verificati periodicamente su esame del comitato dell’ECA e straordinariamente in occasione delle festività o in casi d’urgenza e di necessità. L’ECA contribuisce per l’invio di bambini bisognosi poveri alle colonie marine e montane, all’assistenza di poveri invalidi presso ospedali, ricoveri, istituti assistenziali, orfanotrofi e simili, sostiene con sussidi in denaro i patronati scolastici, concorre in varie forme alle occorrenze dei disoccupati, con l’erogazione di sussidi, generi di conforto, sovvenzioni di denaro secondo lo stato di necessità.
L’ente comunale di assistenza è amministrato da un comitato del quale fanno parte il podestà, un rappresentante del fascio di combattimento designato dal segretario del fascio, la segretaria del fascio femminile e rappresentanti delle associazioni sindacali (in numero variabile a seconda del numero degli abitanti del comune). Con la riforma conseguente la caduta del fascismo, i membri del comitato amministrativo dell’ECA vengono nominati dal consiglio comunale.
L’ente non dispone di proprio personale. Il personale in servizio è formato dal segretario e dall’applicato del comune che vengono distaccati per esercitare rispettivamente il ruolo di segretario e di impiegato.
Ai sensi dell’art. 25 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, “Trasferimento e deleghe di funzioni amministrative ai comuni”, e della l.r. 9 marzo 1978, n. 23 gli enti comunali di assistenza vengono soppressi e le loro funzioni, competenze, personale e beni sono trasferiti al comune in cui l’ente stesso ha sede.
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Fonti normative
- legge 3 giugno 1937, n. 847 (= l. 847/1937)
- decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (= d.p.r. 616/1977)
- legge regionale 9 marzo 1978, n. 23 (= l.r. 23/1978)
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(Redazione a cura di Saverio Almini, 2006)
Soggetti produttori
- Ente comunale di assistenza di Vigevano - ECA 1937 - 1978
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/institutions/392