Ente comunale di assistenza di Vigevano - ECA ( 1937 - 1978 1937 - 1978 )

Tipologia: Ente

Tipologia ente: Ente di assistenza e beneficenza

Sede: Vigevano

Codici identificativi

  • MIDB000D90 (PLAIN) [Verificato il 22/10/2013]

Profilo storico / Biografia

La legge n. 847 del 3 giugno 1937 (“Istituzione in ogni comune del Regno dell’Ente comunale di assistenza”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 19 giugno 1937), identificò i compiti degli ECA con lo “scopo di assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolari necessità”.
L’ECA di Vigevano iniziò la propria attività sotto la disciplina della legislazione mutuata dalla disciolta Congregazione di carità (1). La legge del 1937 pose alla direzione di ogni ECA un Comitato di amministrazione composto dal podestà del Comune (esercitante la funzione di presidente), da un rappresentante del Fascio di combattimento, dalla segretaria del Fascio femminile, dai rappresentanti delle associazioni sindacali (quattro membri nei comuni con più di 20000 abitanti, sei membri nei comuni con più di centomila abitanti) scelti dal prefetto su terne proposte dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute.
La legge dispose tre tipologie di finanziamento dell’attività assistenziale dell’ECA: le rendite del patrimonio dell’ECA e delle istituzioni pubbliche da esso amministrate e senza particolari fini istituzionali; le elargizioni della Provincia, del Comune, di altri enti pubblici e di privati; le somme annualmente assegnate agli ECA sul provento dell’addizionale istituita con RDL n. 2.171 del 30 dicembre 1936, divise dal Ministero dell’interno tra i vari reparti ed in seguito ripartite dal prefetto tra i vari ECA della provincia di competenza.
La legge istitutiva dispose che l’ente assumesse le attività, le funzioni ed i patrimoni delle congregazioni di carità e delle opere pie da esse amministrate. La legge stabilì inoltre che entro un anno dalla sua costituzione l’ECA incorporasse gli altri enti che operavano nei comuni aventi le medesime finalità assistenziali, e che gli enti di natura diversa, ospedali, orfanotrofi, case di ricovero, attuassero il decentramento con loro autonoma amministrazione.
Per ogni ECA fu previsto l’obbligo di presentare all’approvazione prefettizia una particolareggiata relazione sull’opera assistenziale da esso svolta dal 1 luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno di presentazione, sulle erogazioni da esso disposte e sul programma dell’opera assistenziale da svolgersi nell’anno successivo.
L’articolo 12 sancì l’entrata in funzione degli ECA a partire dal 1 luglio 1937.
Per il funzionamento dei propri uffici l’ECA di Vigevano si servì di personale proprio e di personale dipendente dal comune al quale venivano corrisposti stipendi di diversa entità a seconda della qualifica.
Il segretario dell’ECA era il segretario del comune, mentre l’ente era condotto da tre dipendenti. Durante il periodo invernale veniva assunto in via provvisoria anche altro personale per fornire il servizio di assistenza invernale agli indigenti residenti nel Comune di Vigevano. Nel 1940 fu razionalizzata la struttura organizzativa dell’ente affidando “direzione, controllo e responsabilità” al segretario capo del Comune di Vigevano, la contabilità al viceragioniere capo del Comune, la gestione dell’Ufficio assistenza a due applicati del Comune in collaborazione col personale provvisorio assunto dall’ente. Il lavoro di scritturazione, di tenuta del protocollo e del registro delle delibere del Comitato, di corrispondenza ed altre attività di segreteria fu invece affidato all’applicato di segreteria del Comune.
L’ECA di Vigevano adottò lo statuto organico della Congregazione di carità preesistente nel comune e approvato in data 27 febbraio 1909. Tale statuto rimase in vigore fino al 1942, data in cui fu approvato dal Comitato dell’ECA, con delibera n. 6 del 23 aprile 1942, il nuovo statuto dell’ECA di Vigevano.
Il nuovo statuto organico, strutturato in base al modello predisposto dal Ministero dell’interno, riformulò in modo più esaustivo rispetto alla legislazione precedente le finalità dell’ECA di Vigevano anche rispetto alle direttive della politica assistenziale con “le direttive del Regime fascista nei confronti degli individui e delle famiglie bisognose di aiuto”.
L’attività dell’ECA doveva rivolgersi verso “coloro che si trovino in condizioni di particolare necessità” e avrebbe dovuto prevedere il coordinamento delle varie attività assistenziali esistenti nel Comune di Vigevano, assicurando “l’intervento degli organi, enti, o istituti di assistenza o di previdenza a favore di coloro che si trovino nelle condizioni richieste per usufruirne”.
L’ECA doveva curare gli interessi dei poveri ed assumerne la rappresentanza legale di fronte alle autorità amministrative e giudiziarie, promuovendo provvedimenti di assistenza e di tutela degli orfani, dei minorenni abbandonati, dei ciechi, e dei sordomuti (assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza), amministrando, separatamente, patrimonio e contabilità di istituzioni assistenziali, lasciti e istituti privi di personalità giuridica ad esso affidati ed esercitando le attribuzioni già assegnate alla Congregazione di carità, e assunte dall’ECA, a norma dell’art. 5 della legge n. 847 del 3 giugno 1937.
Con lo statuto del 1942 gli ECA, posti saldamente sotto il controllo del podestà e degli organi periferici del PNF, accentrarono l’attività assistenziale del comune di pertinenza, consentendo al regime di controllare l’attività assistenziale.
L’attività si esplicava in numerose iniziative con soccorsi e sussidi, elargizioni ed organizzazione di servizi a sollievo delle misere condizioni di vita dei più poveri e bisognosi.
Dal 1937 l’ente continuò quindi l’attività assistenziale invernale della Congregazione di carità consistente nella distribuzione di razioni giornaliere di generi alimentari (prevalentemente pane, pasta, farina, latte e zucchero). Ai poveri venivano inoltre distribuiti gratuitamente medicinali e indumenti e venivano sostenute le spese per le visite sanitarie. Veniva inoltre fornita anche assistenza per trovare occupazione ai disoccupati e per la concessione di un alloggio agli sfrattati.
In collaborazione con il Fascio femminile l’ECA di Vigevano organizzava la distribuzione agli indigenti dei cosiddetti “Ranci del Popolo” che consistevano nella confezione di pane e prodotti (sale, pasta, olio, lardo, formaggio, conserva, verdure e legumi, prezzemolo, legna) e l’elargizione di latte ai poveri ultrasettantenni.
Un articolo del nuovo statuto organico affrontò la questione dei lasciti e delle donazioni non eretti in enti morali, ma dotati di un patrimonio separato con applicazione determinata di scopi (il Legato Radice, Legato Boldrini, Legato Tosi, Istituzione del Comitato cittadino per le feste delle nozze d’argento delle LL. MM. il re e la regina d’Italia, Lascito Rodolfo Metalpa).
Le adunanze del Comitato amministrativo dell’ECA, composto con le modalità previste dalla legge istitutiva degli ECA del 1937, vennero previste con una periodicità ordinaria (nei mesi di maggio e settembre per l’approvazione del programma assistenziale, per l’esame del conto consuntivo, per l’approvazione del bilancio preventivo) e straordinaria (per bisogni urgenti ed in seguito ad un invito del presidente, di almeno due componenti del Comitato o dell’autorità governativa).
Particolarmente dettagliata è la parte riservata ai compiti del Comitato dell’ECA (“esercita tutte le attribuzioni relative alla gestione dell’ente ed alla sua attività assistenziale e delibera su tutti gli affari che interessano l’istituzione stessa”) e alle potestà del presidente (“rappresenta l’ente, predispone la preparazione ed emanazione degli atti deliberativi e ne cura la esecuzione, organizza, in collaborazione del Comitato amministratore, l’attività assistenziale dell’ente indirizzandola alle sue finalità istituzionali e statutarie”).
Nel maggio 1945 la Prefettura di Pavia comunicò all’ECA di Vigevano alcune modifiche apportate alla legislazione degli ECA dal DR n. 125 del 14 aprile 1944 per defascitizzare gli enti comunali di assistenza. Tali modifiche erano inerenti alla composizione dei comitati (formati da cinque membri per i comuni aventi meno di 5000 abitanti, da nove membri per i comuni aventi tra 5000 e 50000 abitanti e da tredici membri per i comuni con più di 50000 abitanti), alla nomina dei membri (scelti ogni quattro anni dalla Giunta municipale con approvazione prefettizia e con al proprio interno un sacerdote, un rappresentante della Croce rossa ed un numero minimo di donne obbligatorio variabile a seconda della dimensione del comune). Il sindaco occupò la carica di presidente al posto del podestà.
Con decreto legislativo luogotenenziale n. 173 del 22 maggio 1945 in ogni provincia d’Italia furono istituiti i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica finalizzati al “coordinamento delle varie attività assistenziali nelle rispettive province” con il compito di vigilare la gestione degli enti comunali di assistenza e di promuovere l’assistenza nelle rispettive province di competenza.
In concomitanza con gli eventi bellici l’ECA di Vigevano fu particolarmente attivo nell’organizzazione dell’assistenza per le famiglie di militari, reduci, prigionieri, partigiani, sfollati, profughi di Pola e concorse alla distribuzione degli aiuti internazionali (prevalentemente dell’UNRRA).
Nell’immediato dopoguerra furono costituite alcune commissioni destinate a terminare la loro attività dopo la fine dell’emergenza (Commissione per la distribuzione di materiale di preda bellica, Commissione per l’assistenza ai sinistrati di guerra e, in seguito, Commissione per assistenza agli alluvionati del Polesine e Commissione per l’assegnazione dei sussidi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari in congedo richiamati).
Nel periodo post bellico l’importanza ed il ruolo dell’ECA aumentò e nel febbraio 1947 l’ente ritenne quindi necessario dotarsi di un proprio regolamento amministrativo e di una propria pianta organica.
Una profonda modifica del regolamento amministrativo dell’ECA di Vigevano venne attuata con la deliberazione n. 3 del 28 febbraio 1947. Le modifiche apportate da tale intervento furono indirizzate, sempre partendo dall’impianto generale degli ECA previsto nello statuto del 1942, soprattutto nel senso di una maggiore formalizzazione burocratica dell’ente.
Nel regolamento del 1947 è infatti prevista la ripartizione dell’amministrazione dell’ECA in quattro uffici (Ufficio di segreteria, Ufficio di ragioneria, Ufficio di beneficenza, Ufficio di economato e tesoreria) e un codice deontologico per il personale dell’ente.
Una ridefinizione del numero del personale impiegato all’ECA di Vigevano fu affrontata con la deliberazione n. 19 del 6 dicembre 1950.
L’amministrazione fu ripartita in tre uffici (Ufficio di segreteria e contabilità, Ufficio di assistenza, Ufficio di economato e tesoreria – quest’ultimo ufficio sarà disimpegnato appoggiandosi alla Tesoreria della Banca popolare di Novara) posti sotto il diretto controllo del segretario dell’ente.
Un significativo incremento di attività dell’ECA di Vigevano avvenne a partire dal 1954 quando fu inaugurato il Ristorante popolare.
La mensa per i poveri gestita dall’ECA fu ospitata dal 1945 al 1951 presso la palestra delle Scuole elementari di piazza Vittorio Veneto, ma dal 1951 l’ente cercò una nuova sede al fine di poter offrire un servizio adeguato anche a molti lavoratori e studenti. Con la deliberazione n. 117 del 20 dicembre 1951 il Consiglio comunale si dichiarò propenso a contribuire al finanziamento della mensa per i poveri (e ad un’eventuale mensa popolare per gli operai), ma rifiutò di contribuire all’acquisto di un’area centrale, ritenendo più opportuna la costruzione di detto refettorio in via Sacchetti, su di un terreno messo gratuitamente a disposizione dell’ECA dall’Amministrazione ospedaliera.
Nonostante la volontà del Comitato ECA di disporre di un’area più centrale, la sede per il Ristorante economico fu costruita nello spazio di via Sacchetti messo a disposizione dall’Ospedale civile. La gestione del Ristorante economico, istituito dall’ECA con deliberazione n. 13 del 28 luglio 1954, ebbe una propria “autonoma contabilità a carattere industriale” e fu amministrata da un commissario delegato da una Commissione amministratrice nominata dalla direzione dell’ECA e come questa rinnovata ogni quattro anni.
Negli anni Sessanta e Settanta, unitamente all’assolvimento dei tradizionali compiti di assistenza, l’ECA organizzò il sostegno economico e le collette per le famiglie dei lavoratori licenziati o in sciopero ed il recupero di cittadini indigenti usciti dal carcere dopo aver scontato la pena per reati di lieve entità.
A partire dagli anni Sessanta, anche grazie alle migliori condizioni economiche generali, l’assistenza si rivolse in prevalenza agli invalidi, ai ciechi, ai sordomuti e alle persone anziane bisognose di cure termali, con l’eccezione per gli aiuti ai terremotati del Belice del 1968.
L’ECA di Vigevano cessò la propria funzioni nel 1978 per effetto della legge n. 616 del 24 luglio 1977. (2) Le funzioni ed il patrimonio degli ex ECA furono assorbiti dai comuni di pertinenza.
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Note
1. In particolare delle leggi n. 6792 del 17 luglio 1890 e n. 390 del 18 luglio 1904 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza; dei RD n. 214 del 4 febbraio 1923 e n. 2841 del 30 dicembre 1923 e delle leggi n. 1.187 del 17 giugno 1926 e n. 413 del 4 marzo 1928.
2. A conclusione della seconda fase legislativa di trasferimento dei poteri dallo Stato alle Regioni, iniziata nel 1972 e proseguita con le leggi n. 764 del 18 novembre 1975 e n. 698 del 23 dicembre 1975 con cui fu soppresso l’ONMI (Opera nazionale maternità e infanzia).

Complessi archivistici

Profili istituzionali

Compilatori

  • Gabriele Locatelli (Archivista)
  • Paolo Pozzi (Archivista)