Vicinia

Il termine “vicinia” designa la collettività degli abitanti di un villaggio; tale istituto, diffuso
soprattutto nell’Italia Settentrionale e in modo particolare in Lombardia, Trentino, Alto Adige e
Cadore risale ad un passato remoto la cui origine non è possibile datare con precisione; in
Lombardia il periodo di formazione è individuato nel XII secolo, ma è solo dal XIV che iniziano ad
essere redatti i primi statuti e comunque tale istituto giungerà alla piena maturità solo nel XV
secolo, quando le istituzioni sono delineate e i rapporti con le istituzioni sovraccomunali bresciane e
veneziane consolidati.
Anche se è collocabile alle origini dell’organizzazione amministrativa del territorio rurale, tuttavia
la vicinia non si identifica mai completamente con il Comune, inteso nel senso moderno di ente
pubblico con un territorio ed una organizzazione amministrativo-economica, ma indica un gruppo
particolare, gli abitanti del vicus, che condividono un complesso di beni con la destinazione
immutabile di servire a complemento delle proprietà private, individuali o familiari e si coordinano
per la comune difesa e assistenza, per i bisogni primari della vita, sia di ordine spirituale che
materiale: era quindi intesa primariamente come ente economico e solo successivamente come
soggetto politico.
Tipica dei piccoli centri abitati delle montagne, isolati e perciò spinti dalla necessità di organizzarsi
autonomamente, aveva una struttura amministrativa più o meno completa, ma sempre piuttosto
rudimentale; con il passare del tempo, in alcuni centri, il patrimonio viciniale divenne, in parte,
privato e rimasero solamente i boschi e gli alpeggi; altrove, invece, il patrimonio si accrebbe con
donazioni e legati, permettendo così alla collettività di provvedere all’assistenza, all’istruzione, alla
cura della chiesa, alla conservazione e manutenzione delle opere pubbliche, perdendo, in questo
modo, quasi completamente, il carattere di associazione agraria.
Il termine vicinia, oltre ad indicare la collettività degli abitanti, designava anche l’adunanza
costituita da tutti i capi delle famiglie originarie le cui attribuzioni erano di tipo legislativo, poteva
infatti legiferare e modificare statuti, provvisioni e consuetudini del Comune; patrimoniale, cioè
aveva potere di decidere modificazioni al patrimonio del Comune (acquistare, vendere, affittare
etc.) e infine amministrativo, si occupava cioè della regolamentazione e gestione dell’attività
sociale.
Per quanto riguarda gli statuti, essi contenevano norme che avevano lo scopo di garantire
l’attuazione di un sistema di controllo efficiente sulla vita giuridica e amministrativa della
comunità, assicurare la prevenzione dei crimini e la riscossione dei tributi; tuttavia, nel quadro della
gerarchia delle fonti, le norme statutarie di una comunità rurale esistevano solo in quanto approvate
dagli statuti cittadini e dalla legge veneta e inoltre erano stesi e approvati per volere di Venezia
secoli dopo che erano già attivi. Infine, nel caso del territorio bresciano, si nota che, con il
consolidamento delle strutture dello stato regionale e con il conseguente progredire degli interessi
veneziani verso la terraferma, l’amministrazione dei comuni venne regolamentata sempre di più da
disposizioni generali e particolari emanate dai diversi Capitani di Brescia e dai Sindaci Inquisitori di
Terraferma.
Il perno della vita amministrativa comunale era costituito dall’assemblea di tutti i capi famiglia
residenti nel comune, denominata vicinia generale o semplicemente vicinia; tale organo, composto
da tutti i capi famiglia di età superiore ai diciotto anni, deliberava validamente con la maggioranza
semplice. L’assemblea generale era anche il centro della vita politica della comunità e al suo interno
venivano eletti o confermati tutti i magistrati e gli organi comunali che poi dovevano attenersi alle
decisioni che venivano deliberate. Accanto all’assemblea della vicinia c’era poi un consiglio con un
minor numero di membri che aveva funzione esecutiva. A capo di tale consiglio di solito c’era un
console (a volte affiancato da un collega) con il compito di coordinare, preparare e presiedere i
lavori degli organi deliberanti e di dare seguito alle decisioni adottate. In molti comuni il console
aveva compiti giurisdizionali, limitatamente alle infrazioni statutarie e in casi più rari e particolari
era giudice di primo grado, assumendo in questi casi il nome di console giusdicente. Vi era poi il
massaro, cioè tesoriere o cassiere, che aveva il compito di esigere e sborsare il denaro di spettanza
comunale per titoli di credito, tasse o imposte e per il pagamento delle spese comunali, ma non
aveva possibilità di decidere dell’utilizzo del denaro pubblico. La carica era generalmente messa
all’asta al miglior offerente che doveva presentare prima di entrare in carica “idonea sigurtà” cioè
fideiussione come garanzia patrimoniale e penale del suo operato. Oltre ai massari generali
potevano essere eletti massari particolari, delegati alla gestione di particolari e specificati servizi
(massari ai forni, es. Collio, massari della cantina, massari delle condanne).
Sul corretto operare dei massari e dei consoli, e in pratica su tutta la gestione finanziaria e
patrimoniale del comune e dei beni comunali, vigilavano ufficiali con compiti di revisione e
controllo, generalmente chiamati ragionati. Vi erano poi i campari, incaricati di custodire le terre,
le possessioni e le acque esistenti nel loro comune, prestando sorveglianza contro i danneggiamenti;
dovevano giurare di esercitare legalmente il loro ufficio e di non accusare nessuno falsamente; al
loro salario andava aggiunta una parte dei proventi derivanti dalle multe comminate in seguito alle
accuse di infrazioni presentate ai consoli comunali.
Il compito di quantificare i danni dati o di stimare i pegni dei debitori spettava agli estimatori, eletti
in numero variabile a seconda delle necessità. Sempre con lo stesso nome ma con funzioni diverse
erano eletti gli estimatori deputati alla redazione dell’estimo, in base al quale poi venivano
proporzionalmente suddivisi i carichi fiscali costituiti da tasse e imposte di varia natura, sia locali
sia imposti da Brescia o Venezia.
Vi erano poi ufficiali che venivano nominati di volta in volta in caso di necessità, e che
generalmente prendevano il nome di deputati (deputati alla sanità, alle seriole o rogge, alla carità).
Una funzione del tutto particolare, di grande rilevanza per il comune, era poi quella svolta dai
sindici o procuratori: negli statuti con tale nome si designavano i rappresentanti legali nominati
dalla vicinia con la delega di rappresentare e difendere il comune in situazioni processuali originate
da controversie o cause di vario genere.
Nel corso del XVII secolo e ancor più nel XVIII secolo si moltiplicarono, sul territorio bresciano,
gli interventi da parte di Capitani e Sindaci Inquisitori in Terraferma per regolamentare
l’organizzazione interna dei comuni soprattutto in materia di gestione della finanza e delle spese
locali, ma anche per tentare di razionalizzare la vita politico-amministrativa delle comunità rurali.
Tuttavia il nesso problematico di maggiore importanza nella vita politico-amministrativa delle
comunità rurali, affrontato dai Sindaci Inquisitori e dai Capitani veneti a partire dalla seconda metà
del XVII secolo e con maggiore incisività nel XVIII secolo era rappresentato dalla distinzione
all’interno delle comunità tra originari e forestieri: solamente gli abitanti “originari” o “antichi
originari” della comunità potevano infatti godere dei beni e dei diritti comunitari e partecipare alla
vicinia e quindi alla vita politica, i “forestieri” o “nuovi originari”, coloro cioè che si erano trasferiti
nella comunità provenienti da altre località, ne rimanevano invece esclusi. La condizione di
“forestiero”, tra l’altro, non si tramutava in quella di originario anche dopo molti anni o addirittura
generazioni di permanenza di una famiglia presso la comunità. I “forestieri” non intervenivano nelle
decisioni del comune in materia di spese, taglie e controllo contabile, perciò, oltre a non poter
godere delle risorse derivanti dai beni della comunità, dovevano spesso pagare carichi maggiori di
taglie. Dopo vari tentativi non andati a buon fine nel corso del secolo XVII, tra il 1764 e il 1766
vengono emanate alcune terminazioni, cioè leggi da parte dei Capitani Francesco Grimani e Vittore
Pisani che cercano di equiparare la condizione tra originari e forestieri; tuttavia la questione è
abbastanza controversa e c’è anche chi sostiene che tali tentativi riformistici rimasero di fatto
disattesi per garantire la continuità del gettito erariale, risultato di un compromesso tra governo
veneziano e detentori storici del potere locale.

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