Congregazione di carità (postunitaria)

Il profilo istituzione che segue si riferisce alla Congregazione di carità postunitaria. Restano escluse le notizie istituzionali della Congregazione di carità di epoca napoleonica e degli Istituti elemosinieri di epoca austriaca.

Già in epoca preunitaria, con le disposizioni contenute nella legge 20 novembre 1859 n. 3779, il governo provvisorio disciplina la materia delle opere pie che avevano come finalità principale l’assistenza e la beneficenza ai poveri. La legge venne applicata inizialmente in Lombardia e Piemonte.
Il modello del testo piemontese sarà poi ripreso dalla legge 3 agosto 1862 n. 753, nota come Legge Rattazzi, dal nome del Ministro dell’interno Urbani Rattazzi, che rappresenta la prima legge organica sulle opere pie promulgata dopo l’Unità d’Italia. All’art. 1 la legge definisce la natura generale delle opere pie: “Sono opere pie soggette alle disposizioni della presente legge gli Istituti di carità e di beneficenza, e qualsiasi ente morale avente in tutto o in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, arte o mestiere”.
Gli articoli 26-29 della legge sono dedicati alle congregazioni di nuova istituzione e alla loro organizzazione. In ogni comune del Regno viene istituita la congregazione di carità che d’ora in poi curerà l’amministrazione dei beni costituenti il patrimonio delle istituzioni di beneficenza esistenti sul territorio. La congregazione di carità, come altre opere pie, ricade sotto la sorveglianza del Ministero dell’interno, e quindi del Prefetto della Provincia competente per territorio, per tutto quanto riguarda l’amministrazione, la gestione patrimoniale e finanziaria.
La finalità principale della congregazione è l’amministrazione di beni destinati genericamente all’assistenza dei poveri che, secondo il dettato legislativo e precise disposizioni testamentarie, avviene mediante la distribuzione di soccorsi di varia natura.
La congregazione di carità è guidata da una commissione che si compone di un presidente e di un numero di membri, variabile in base alla popolazione del comune, la cui nomina e sostituzione sono demandate al consiglio comunale e soggette all’approvazione prefettizia. Possono far parte della commissione anche le donne maritate. Il presidente dura in carica un quadriennio mentre i membri si rinnovano per un quarto ogni anno.
Oltre ai membri designati per legge, la congregazione si avvale dell’opera di un segretario e di un tesoriere, e dal 1892, di un inserviente, tutti impiegati e salariati dell’opera pia.
Nel 1890 viene promulgata una nuova legge sulle opere pie che riforma la materia della pubblica beneficenza . Si tratta della cosiddetta legge Crispi (regio decreto 17 luglio 1890, n. 6972) dal nome dell’allora Ministro dell’interno Francesco Crispi. Anche questa legge indica come istituzioni pubbliche di beneficenza quelle opere pie e quegli enti che hanno come fine l’assistenza, il soccorso, l’educazione, l’istruzione, il miglioramento morale ed economico di poveri e indigenti e delle loro famiglie (art. 3).
Ribadisce l’istituzione di una congregazione di carità in ogni comune del Regno nella quale è concentrata anche l’amministrazione delle istituzioni elemosiniere attive sul quel territorio. (art. 54) e quella di altri istituti, ospedalieri, di ricovero, d’infanzia ecc., che al momento della pubblicazione della legge sono già amministrati dalla congregazione stessa. (art. 59)
Alla legge seguono i Regolamenti d’amministrazione (artt. 1-142) e di contabilità (artt. 1-75) compresi nel regio decreto del 5 febbraio 1892, n. 99.
Con la legge 3 giugno 1937 n. 847, le funzioni della congregazione di carità vengono assorbite dall’Ente comunale di assistenza (ECA).
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Normativa
• Legge 20 novembre 1859 n. 3779 “Sull’amministrazione delle opere pie”.
• Legge 3 agosto 1862, n. 753 “Regolamento d’attuazione delle disposizioni contenute nella legge 20 novembre 1859”.
• Regio decreto 17 luglio 1890, n. 6972 “Legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza”.
• Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, comprende il Regolamento amministrativo e il Regolamento di contabilità di attuazione della legge n. 6972.
• Legge 3 giugno 1937 (XV), n. 847 “Istituzione in ogni comune del Regno dell’Ente comunale di assistenza”.

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Compilatori

  • Prima redazione: Giuseppina Caldera (archivista) - Data intervento: 31 gennaio 2018