Ente comunale di assistenza (ECA)
Con la legge n. 847 del 3 giugno 1937 viene istituito in ogni comune del Regno l’Ente comunale di assistenza (ECA). La legge si compone di soli 12 articoli. L’ente ha lo scopo “…di assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolari necessità” (art. 1). Si tratta, dunque, di una beneficenza generica, ma molto articolata, che esclude l’assistenza di quegli enti che perseguono fini diversi dall’assistenza “generica, immediata e temporanea come ospedali, ricoveri di vecchi e inabili, orfanotrofi, ecc.” (art. 8) per i quali la legge prevede un’amministrazione autonoma.
L’assistenza dell’ECA si concretizza in soccorsi di ogni genere a famiglie povere e persone indigenti singole: non soltanto sussidi in denaro, ma anche pasti, indumenti, ricoveri temporanei. L’ECA si prende cura dei bambini poveri distribuendo pacchi dono in occasione di feste particolari (Befana) e organizzando mense presso le scuole e gli asili.
L’ente è amministrato da un comitato i cui membri sono di nomina prefettizia e durano in carica quattro anni con la possibilità di riconferma. Il comitato è presieduto dal podestà e costituito da un rappresentante del Fascio di combattimento locale, dalla segretaria del Fascio femminile e da rappresentanti delle associazioni sindacali legalmente riconosciuti.
L’ECA si sostiene con le proprie rendite patrimoniali, con le somme annualmente assegnate dal Ministero dell’interno, con le elargizioni della provincia, del comune, di enti pubblici diversi e di privati.
Gli art. 5 e 6 della legge sanciscono la soppressione delle congregazioni di carità presenti nei comuni nonché il trasferimento dei rispettivi patrimoni, delle attività e dell’amministrazione di quelle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza già ad esse precedentemente affidate.
A quarant’anni dalla loro istituzione, avviene lo scioglimento degli ECA a seguito del DPR 24 luglio 1977 n. 616 che prevede la soppressione di diversi enti di assistenza, tra cui gli ECA, mediante il trasferimento delle funzioni amministrative relative alla materia della pubblica beneficenza alle regioni e ai comuni.
Successivamente, la Regione Lombardia con la legge 9 marzo 1978 n. 23 disciplinerà il trasferimento dei beni, dei rapporti giuridici e del personale degli ECA ai rispettivi comuni.
La legge istitutiva n. 847/1937 è stata definitivamente abrogata dall’art. 24 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112.
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Normativa
• Legge 3 giugno 1937 (XV), n. 847 “Istituzione in ogni comune del Regno dell’Ente comunale di assistenza”.
• Decreto presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 “Norme sull’ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione” (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382).
• Legge regionale 9 marzo 1978, n. 23 “Norme sullo scioglimento degli ECA”.
Soggetti produttori
Compilatori
- Prima redazione: Giuseppina Caldera (archivista) - Data intervento: 31 gennaio 2018
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/institutions/69